«le regole iva negli scambi intracomunitari e la ... · emissione della fattura art. 21 d.p.r....
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«LE REGOLE IVA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI E LA
COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT»
10-12-18 Marzo 2015 - ore 13,45– sala Turismo
Relatore: Giovanni Montesanto – esperto doganale
Art. 13, comma 4
DPR 633/72
Operazioni in valuta estera
La nuova versione del comma 4 dell’art. 13, relativo al computo dei
corrispettivi e delle spese in valuta – in mancanza dell’indicazione in
fattura del giorno di effettuazione dell’operazione – introduce un nuovo
criterio sussidiario rappresentato dal giorno di emissione della fattura.
Il nuovo criterio facilita quindi la determinazione del cambio da utilizzare ai
fini della determinazione della base imponibile iva.
Resta confermato il computo residuale in base al cambio del giorno
antecedente più prossimo, in assenza delle indicazioni sopra descritte.
La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare,
può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla B.C.E.
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Art. 17, comma 2
DPR 633/72
Inversione contabile (reverse charge)
L’attuale formulazione dell’art. 17, comma secondo, prevede che “Gli obblighi
relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio
dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2,
lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso
di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo
stabilito in un altro Stato membro dell’U.E., il cessionario o committente
adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni
degli articoli 46 e 47 del D.L. 331/93.
Quindi l’art. 17, dal 1
gennaio 2013, dispone, in capo al soggetto passivo
stabilito in Italia l’obbligo di:
integrare la fattura che ha ricevuto dal fornitore/prestatore UE per tutti gli
acquisti di beni/servizi territorialmente rilevanti in Italia.
emissione dell’autofattura in caso di acquisto di beni o servizi
territorialmente rilevanti in Italia da fornitori stabiliti in Paesi extra-UE.
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Art. 17, comma 2
DPR 633/72
Inversione contabile (reverse charge)
Adempimenti
Pertanto, il committente/cessionario nazionale, relativamente alle prestazioni rese dal
fornitore/prestatore UE dovrà:
(art. 46 D.L. 331/93). – Numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con
l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che
concorrono a formare la base imponibile dell’operazione espressi in valuta estera,
nonché dell’ammontare dell’IVA;
(art. 47, 1
comma, 1
periodo D.L. 331/93) annotare la fattura, già integrata,
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con
riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA vendite (art. 23, DPR
n. 633/1972), secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del
corrispettivo dell’operazione espresso in valuta estera;
annotare la fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti
(articolo 25, DPR n. 633/1972), al fine di esercitare la detrazione eventualmente
spettante (articolo 47, comma 1, terzo periodo D.L. 331/93);
emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione - nel caso di mancata ricezione della fattura del
fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione - ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese
precedente (art. 46, comma 5, e 47, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 331/93).
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Art. 17, comma 2
DPR 633/72
Inversione contabile (reverse charge)
Precisazione
Con risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010, l’Agenzia Entrate, ha precisato che
l’IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente
rilevanti ai fini dell’imposta in Italia – rese da soggetti stabiliti in un altro Stato
membro UE – deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, se
soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l’applicazione del meccanismo del
reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in
Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.
Pertanto l’art. 17, secondo comma, “esclude che il cedente o prestatore non
residente sia tenuto all’emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di
annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo IVA italiano”.
Tuttavia è stato tuttavia consentito che, in relazione ad una cessione interna, il
rappresentante fiscale di un soggetto estero possa – per proprie esigenze -
emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento non
rilevante ai fini dell’IVA, con indicazione della circostanza che l’imposta afferente
tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente.
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Emissione della fattura
Art. 21 D.P.R. 633/72
In materia di fatturazione l’art. 21, 1
comma, stabilisce totale equiparazione del
documento elettronico a quello cartaceo a seguito della modifica dell’art. 217 della
Direttiva 112/2006/CE il quale recita:
“Ai fini della presente direttiva per «fattura elettronica» s'intende una fattura
contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in
formato elettronico”.
Art. 21 comma 4: La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è
consegnato o spedito all’altra parte.
Art. 21 comma 5: La fattura di cui all’art. 17, secondo comma, primo periodo
(autofattura) è emessa in unico esemplare.
L’art. 21, 2
comma lett. f), stabilisce l’obbligatorietà dell’indicazione della P.IVA del
cessionario o committente nazionale o comunitario o il codice fiscale del soggetto
nazionale che agisce in veste di privato (consumatore finale).
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Contenuto della fattura
Art. 21 comma 2
D.P.R. 633/72 (art. 226 Direttiva 112/2006) La fattura deve contenere le seguenti informazioni:
a) Data di emissione;
b) Numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto
cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione
per i soggetti non residenti;
d) Numero di partita iva del soggetto cedente o prestatore;
e) Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto
cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
f) Identificazione del soggetto cessionario o committente:
N. di partita iva;
N. di identificazione iva in caso di soggetto passivo stabilito in altro Paese UE;
Codice fiscale in caso di soggetto privato residente nel territorio dello Stato.
g) Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione
h) Corrispettivi per la determinazione dell’imponibile (compresi beni ceduti a titolo di sconto, premio
abbuono art. 15, 1
comma, n. 2);
i) Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto premio o abbuono
l) Aliquota iva, imponibile e ammontare dell’imposta arrotondati al centesimo di euro;
m) In caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto:
Data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri;
Numeri dei chilometri percorsi o delle ore navigate.
n) Annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o
committente ovvero da un terzo
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Emissione della fattura in valuta estera
Art. 21 D.P.R. 633/72 In materia di fatturazione la legge di stabilità ha riformulato l’art. 21, 3
comma, del DPR
633/72 eliminando dall’ultimo periodo:
“…… gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta
purché l’imposta sia indicata in euro”
Per effetto di tale modifica l’Agenzia delle entrate, con circolare 12/E del 3 maggio 2013, ha
sostenuto l’impossibilità di emettere fatture in valuta estera, disponendo l’applicazione della
regola generale: indicazione in fattura dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al
centesimo di euro (art. 21, comma 2
lett. l).
Tale impostazione contrasta con:
a) Direttiva 112/2006 art. 230: Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in
qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso
nella moneta nazionale dello Stato membro utilizzando il meccanismo del tasso di
conversione di cui all'articolo 91
b) Direttiva 45/2010: nuove regole aventi lo scopo di promuovere e di semplificare le
norme in materia di fatturazione
Pertanto è orientamento generale che risulta ancora possibile emettere fattura recanti
importi in valuta estera, a condizione che la stessa contenga la relativa conversione in euro.
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Emissione della fattura
Art. 21 D.P.R. 633/72
Comma 4, 1
periodo
La fattura e' emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma
dell'articolo 6 del D.P.R. 633/72:
1
comma: Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della
stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o
spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o
costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1 e 2
(vendite con riserva di proprietà le locazioni con clausola di trasferimento della
proprietà vincolante per ambedue le parti) dell'art. 2, si considerano effettuate nel
momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo
il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
3
comma: Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del
pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo
periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di
carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
4
comma: Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti
commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in
parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente
all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
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Emissione della fattura
Art. 21 D.P.R. 633/72
In generale la fattura può, indistintamente, essere emessa in formato:
cartaceo (fattura cartacea o analogica)
elettronico (fattura in formato elettronico e fattura elettronica)
Attualmente, solamente per le operazioni attive rese nei confronti della
Pubblica Amministrazione, vige l’obbligo dell’emissione della fattura
elettronica.
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Emissione della fattura
Fattura cartacea
La fattura cartacea o analogica si ha per emessa all'atto della sua
consegna o spedizione al destinatario.
È redatta in due esemplari di cui uno deve essere spedito o
consegnato al cessionario o committente dell’operazione.
Può essere inviata anche tramite fax o posta elettronica (e-mail).
In quest’ultimo caso essa deve essere materializzata dal destinatario
nel momento in cui è ricevuta e prende il nome di “fattura in formato
elettronico”.
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Emissione della fattura
Fattura elettronica
La fattura elettronica è stata introdotta dal Dlgs n. 52 del 20/02/2004 in
recepimento della Direttiva Ue 115/2001.
La fattura elettronica è un documento informatico con rilevanza fiscale
non modificabile.
In modo informatico avviene la:
formazione,
registrazione,
trasmissione, e
conservazione
Non è necessario materializzare il documento stampandolo.
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Emissione della fattura
Fattura elettronica
art. 21 comma 1 DPR 633/72
Per fattura elettronica s’intende la fattura che è stata emessa e
ricevuta in qualunque formato elettronico, il cui ricorso è subordinato
all’accettazione da parte del cessionario o committente
dell’operazione.
La fattura elettronica s’intende emessa al momento della sua:
trasmissione, o
messa a disposizione del destinatario.
I soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato possono incaricare
terzi soggetti, anche residenti all’estero, di emettere per loro conto la
fattura.
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Emissione della fattura
Fattura elettronica
art. 21 comma 3 DPR 633/72
La fattura elettronica dal momento della sua emissione e fino al
termine del suo periodo di conservazione deve mantenere:
L’autenticità dell’origine
L’integrità del contenuto
La sua leggibilità
Sia l’autenticità dell’origine sia l’integrità devono essere garantiti da:
sistemi di controllo di gestione che rendano sicuri il
collegamento tra la fattura e l’operazione cui la stessa si
riferisce (cessione di beni o prestazione di servizi)
apposizione della firma elettronica qualificata o digitale
dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione
elettronica dei dati.
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Emissione della fattura
Fattura elettronica
Circolare n. 18/E del 24/6/2014 Agenzia Entrate
Con la circolare l’Agenzia precisa che l’elemento determinante che
distingue la fattura elettronica da quella cartacea non è il tipo di formato
prescelto: cartaceo o elettronico, quanto invece il fatto che la fattura sia in
formato elettronico:
quando viene trasmessa ovvero messa a disposizione, e
quando viene ricevuta ed accettata dal cessionario o
committente dell’operazione;
Non è elettronica la fattura emessa dal fornitore con un software di
contabilità o di elaborazione testi e successivamente stampata, inviata e
ricevuta in formato cartaceo.
Di contro, invece, è considerata elettronica la fattura nata in formato
cartaceo e successivamente trasformata in documento informatico e
inviata e ricevuta tramite la posta elettronica.
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Emissione della fattura
Fattura elettronica
Circolare n. 18/E del 24/6/2014 Agenzia Entrate
L’art. 21 comma 1 del D.P.R. 633772 anche se specifica che il ricorso alla
fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario
non specifica le modalità con le quali quest’ultimo debba manifestare il
proprio consenso.
La circolare n. 18/E chiarisce che il termine accettazione non presuppone
un accordo formale precedente o successivo alla fatturazione.
L‘accettazione può essere manifesta (scritta o verbale) oppure derivante
da comportamenti concludenti del destinatario. Es. la stampa e la
conservazione cartacea della fattura ricevuta in formato elettronico è un
comportamento concludente di non accettare la fattura come elettronica.
Pertanto il soggetto emittente la fattura elettronica è obbligato alla sua
conservazione elettronica, mentre per il destinatario la stampa della
fattura rappresenta una copia analogica di un documento informatico.
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Registrazione della fattura
Art. 23 D.P.R. 633/72
1
comma
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Tutte le fatture devono essere annotate sul registro delle fatture
emesse, nel seguente modo:
Fatture immediate: entro 15 giorni dalla data di emissione
esempio fattura emessa il 10 febbraio registrazione entro il
25 febbraio;
Fattura differita: entro il termine di emissione della fattura
stessa (cioè entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione)
esempio beni spediti il 25 febbraio, emissione fattura il 10
marzo registrazione entro il 15 marzo e con riferimento al
mese di effettuazione dell’operazione (febbraio).
Emissione della fattura – Art. 21 co. 4 ultimo periodo
DEROGHE
art. 21
DPR 633/72 Tipo operazione
Fatturazione termine di
Emissione Registrazione
Comma 4
lett. a)
Cessioni di beni la cui consegna o
spedizione risulta da DDT o da altro
documento idoneo a identificare i soggetti tra
i quali é effettuata l'operazione
Emissione di una sola
fattura, recante il
dettaglio delle operazioni,
entro il giorno 15 del
mese successivo a
quello di effettuazione
delle operazioni
Entro il termine di emissione e
con riferimento al mese di
effettuazione delle operazioni.
art. 23, 1
comma,
ultimo periodo
DPR 633/72
Prestazioni di servizi individuabili attraverso
idonea documentazione, effettuate nello
stesso mese solare nei confronti del
medesimo soggetto
Comma 4
lett. b)
Cessioni di beni effettuate dal cessionario
nei confronti di un soggetto terzo per il
tramite del proprio cedente
Emissione della fattura
entro il mese
successivo a quello
della consegna o
spedizione dei beni
Entro 15 giorni e con
riferimento alla data della loro
emissione.
art. 23, 1
comma, primo
periodo DPR 633/72
comma 4
lett. c)
Prestazioni di servizi generici non soggette
all’imposta (art. 7 ter) rese a soggetti passivi
stabiliti nel territorio di un altro Stato membro
Emissione della fattura
(o autofattura per i servizi
ricevuti) entro il giorno
15 del mese successivo
a quello di effettuazione
dell'operazione
Entro il termine di emissione e
con riferimento al mese di
effettuazione delle operazioni.
art. 23, 1
co. ultimo periodo
DPR 633/72 Comma 4
lett. d)
Prestazioni di servizi generici (art. 7 ter)
rese o ricevute da soggetti passivi extra-UE
Prestazioni di servizi diversi da quelli
generici di cui all’art. 7 ter (servizi specifici
art. 7 quater e 7 quinquies)
Emissione della fattura al
momento di effettuazione
dell’operazione.
(art. 6 commi 3 e 4
DPR 633/72)
Entro 15 giorni e con
riferimento alla data della loro
emissione.
Art. 23, 1
comma, primo
periodo DPR 633/72
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Numerazione fatture
Fino al 31 dicembre 2012 Dal 1
gennaio 2013
La fattura
è numerata e datata in ordine
progressivo per anno solare
(Art. 21, 2
comma,
DPR 633/72)
La nuova formulazione dell’art. 21, comma 2, lett. b) del DPR 633/72
stabilisce che la fattura deve contenere un
numero progressivo che la identifichi in modo unifico
Recepimento dell’art. 226 della Direttiva 112/2006:
Comma 1 punto 2 …….. nelle fatture emesse ….. sono obbligatorie
ai fini dell’iva soltanto le indicazioni seguenti “un numero
sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in
modo unico”
Scelta della modalità di numerazione progressiva
(Risoluzione 1/E del 10/1/2013)
Fatturazione con numerazione
progressiva senza azzeramento
all’inizio di ciascun anno solare
Fatt. n. 1
Fatt. n. 2
Fatturazione con numerazione
progressiva con azzeramento
all’inizio di ciascun anno solare
affiancata dall’indicazione
dell’anno solare
Fatt. n. 1/2014 (ovvero 2014/1)
Fatt. n. 2/2014 (ovvero 2014/2)
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Fatturazione semplificata
ART. 21 – Bis del DPR 633/1972
Comma 1 – Emissione semplificata della fattura per un ammontare complessivo di € 100,00 (*)
(Recepimento art. 220 bis, 1
comma, Direttiva 112/2006)
DATI OBBLIGATORI DATI RIDOTTI
a) Data di emissione
b) Numero identificativo
c) Ditta, ragione sociale, nome e cognome,
residenza o domicilio del cedente o
prestatore, del rappresentante fiscale e
ubicazione della stabile organizzazione
per i soggetti non residenti
d) Numero p. iva del cedente o prestatore
h) Per le fatture emesse ai sensi dell'articolo
26, il riferimento alla fattura rettificata e le
indicazioni specifiche che vengono
modificate.
e) In caso di:
Soggetto stabilito nel territorio dello Stato:
solo codice fiscale o numero di p. iva
Soggetto passivo stabilito in un altro Stato
membro dell’U.E.: solo numero di
identificazione IVA attribuito dallo stato
membro di stabilimento.
f) In modo sintetico: descrizione dei beni ceduti e
dei servizi resi
g) Ammontare del corrispettivo complessivo e
dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che
permettono di calcolarla
(*) Art. 21 bis comma 3: il limite di € 100 può essere elevabile fino a 400 euro, o rimosso per alcuni
settori di attività o per specifiche tipologie di soggetti, con decreto di natura non regolamentare da
parte del Ministro dell’economia e delle finanze.
La fattura semplificata può essere utilizzata anche per le rettifiche di cui all’art. 26 del D.P.R. 633/72, a
prescindere dall’importo, indicando il riferimento alle fatture originarie e qualificandola come “fattura
rettificativa “ , termine che sostituisce quelli abitualmente usati di: “ note di addebito o accredito”.
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Fatturazione semplificata
ART. 21 – Bis del DPR 633/1972
Comma 2
Operazioni escluse
(Recepimento art. 220 bis, 2
comma
Direttiva 112/2006)
Operazioni incluse (*) DPR
a) Cessioni intracomunitarie art. 41 D.L.
331/93
b) Operazioni di cui all’art. 21, comma 6 bis,
lett. a). (In genere si tratta delle cessioni
di beni o prestazioni di servizi carenti del
presupposto territoriale, ai sensi dell’art.
7 ter, effettuate da un soggetto passivo
residente nel territorio dello Stato nei
confronti di un soggetto passivo di altro
Stato membro debitore dell’imposta).
Cessioni all’esportazione
Cessioni assimilate all’esportazione
Servizi internazionali
Operazioni con la Città del Vaticano
e la Repubblica di San Marino
Operazioni non imponibili
art. 8
art. 8 bis
art. 9
art. 71
art. 72
(*) Per le operazioni incluse sarà necessario indicare a secondo dei casi: ditta, denominazione o
ragione sociale, nome e cognome e residenza o domicilio del cessionario o committente.
21
Art. 21
Comma 6 DPR 633/72
Obbligo di emissione della fattura
per le operazioni territoriali
Il nuovo comma 6 dell’articolo 21 del DPR 633/72 contiene un elenco particolareggiato delle
annotazioni da riportare in fattura, prevedendo come eventuale e, quindi, non più obbligatorio il
richiamo alla disposizione nazionale o comunitaria. Infatti l’art. 226 della Direttiva 112/2006,
riguardante il contenuto della fattura, specifica l’obbligatorietà ai fini iva dell’indicazione:
al punto 10 bis della dicitura “autofatturazione” se l'acquirente/destinatario che riceve una
cessione/prestazione emette una fattura in luogo del fornitore/prestatore,
al punto 11 in caso di esenzione, del riferimento alla disposizione applicabile della Direttiva
112/2006 o alla disposizione nazionale corrispondente
al punto 11bis la dicitura “inversione contabile” se l’acquirente/destinatario è debitore
dell’imposta
ai punti 13 e 14 la dicitura “regime del margine” rispettivamente per le operazioni in regime
del margine per le agenzie di viaggio e per l’applicazione di uno dei regimi speciali applicabili
ai beni di occasione e agli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.
L’indicazione eventuale in fattura della norma nazionale o comunitaria riguarda anche le:
Operazioni nazionali in “reverse charge” (art. 17 co. 5 e 74 co. 7 del Dpr 633/72):
art. 17 co. 5 cessioni di oro da investimento e materiali d’oro e semilavorati
art. 74 co. 7 cessioni di plastica, rottami ferrosi, stracci, carta, pelli, vetri, gomma, pallet
recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo
Cessioni intracomunitarie (art. 46 co. 2 D.L. 331/93 emissione della fattura)
Le operazioni elencate nel comma 6 bis dell’art. 21 del Dpr 633/72, cioè le operazioni non
soggette all’imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7 septies.
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Obbligo emissione fattura per operazioni territoriali
senza addebito d’imposta
OPERAZIONI CON OBBLIGO EMISSIONE FATTURA
SENZA ADDEBITO D’IMPOSTA
INDICAZIONE IN FATTURA
Annotazione
obbligatoria
Eventuale norma nazionale
o comunitaria
Art. 21
comma 6
DPR 633/72
Lett. a)
Cessioni relative a beni in transito o
depositati in luoghi soggetti a vigilanza
doganale non soggette all’imposta
Operazione non
soggetta
Art. 7-bis
DPR 633/72
(art. 161 Direttiva 112/2006)
Lett. b)
Operazioni non imponibili per esportazioni
definitive, operazioni assimilate
all’esportazione, servizi internazionali e
cessioni a viaggiatori extra-UE
Operazione non
imponibile
Art. 8, 8-bis, 9 e
38-quater
DPR 633/72
(Art. 146-147 Direttiva 112/2006)
Lett. c) Operazioni esenti di cui all’art. 10 ad
eccezione di quelle indicate al. n. 6 Operazione esente
Art. 10
DPR 633/72
(art. 135 Direttiva 112/2006)
Lett. d) Operazioni soggette al regime del
margine
A seconda dei casi
regime del margine per:
- beni usati
- oggetti d’arte
- oggetti d’antiquariato o
da collezione
D.L. n. 41/95
modificato con
Legge n. 85/1995
(art. 313 Direttiva 112/2006)
Lett. e)
Operazioni effettuate dalle agenzie di
viaggio e turismo soggette al regime del
margine
Regime del margine –
agenzie di viaggio
Art. 74-ter
DPR 633/72
(art. 306 Direttiva 112/2006)
Art. 17 comma 5 e
art. 74 comma 7
DPR 633/72
Operazioni interne
in regime di “reverse charge” Inversione contabile
Art. 17 commi 5
e art. 74 commi 7-8 DPR 633/72
(art. 199 Direttiva 112/2006)
Art. 46 co. 2
D.L. 331/93 Cessioni intracomunitarie
Operazione non
imponibile
Art. 41 D.L. 331/93
(art. 138 Direttiva 112/2006)
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Art. 21
Comma 6 bis DPR 633/72
Obbligo di emissione della fattura
per le operazioni non territoriali
Per le operazioni attive sotto elencate, dal 1
gennaio 2013, il nuovo
comma 6 bis prevede un generalizzato obbligo di fatturazione per tutte le
operazioni non soggette all’imposta per carenza del presupposto
territoriale previsto dagli articoli da 7 a 7 septies del DPR 633/72 e con
l’indicazione in luogo dell’ammontare dell’imposta le annotazioni seguenti
con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o
nazionale:
a) “Inversione contabile” per le cessioni di beni e prestazioni di servizi,
diverse da quelle di cui agli art. 10, n
da 1) a 4) e 9), effettuate nei
confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro
Stato membro dell’UE
b) “Operazione non soggetta” per le cessioni di beni e prestazioni di
servizi che si considerano effettuate fuori dell’UE
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Art. 21
Comma 6 bis, lettera a), DPR 633/72
Obbligo di emissione della fattura
per operazioni non territoriali
Per le operazioni di cui alla lettera a) del comma 6 bis, l’obbligo di
emissione della fattura scaturisce al verificarsi delle seguenti situazioni:
L’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi) è
territorialmente rilevante in altro Stato membro ai sensi degli art. da
7 bis a 7 quinquies
La controparte (cessionario o committente) è un soggetto passivo
debitore dell’imposta in altro Stato membro
Deve trattarsi di servizi diversi da quelli previsti dall’art. 10 n. da 1 a
4 e 9: cioè le prestazioni relative ad operazioni finanziarie,
assicurative e relative intermediazioni.
25
Art. 21
Comma 6 bis, lettera b), DPR 633/72
Obbligo di emissione della fattura
Per le cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti
in un Paese extra-UE, ai sensi degli articoli da 7 bis a 7 septies, la
fattura va sempre emessa con l’indicazione di “operazione non
soggetta” e, se si vuole, la relativa norma, a prescindere:
dallo status: soggetto privato o soggetto passivo, e
della residenza: Italia, UE o extra-UE
della controparte (cessionario o committente)
N.B. Fino al 31/12/2012 tale obbligo riguardava esclusivamente i
servizi generici di cui all’art. 7 ter del DPR 633/72 resi a soggetti
passivi di altro Stato membro.
26
Obbligo emissione fattura
per operazioni non territoriali
Tipo operazione
DPR 633/72 Committente
FATTURAZIONE
Obbligo Indicazione Riferimento normativo
Servizio generico
Art. 7 ter
Soggetto passivo UE SI Inversione contabile Art. 21, comma 6 bis
lett. a)
Soggetto passivo
extra-UE SI Operazione non soggetta
Art. 21, comma 6 bis
lett. b)
Servizi specifici
rilevanti in altro
Stato membro
-----
Articoli
da 7 quater
a 7 septies
Soggetto passivo UE
SI
Inversione contabile se il committente è
debitore dell’imposta nello Stato in cui
l’operazione è territoriale in quanto opera
il meccanismo del reverse charge.
Art. 21, comma 6 bis
lett. a)
NO
Se la prestazione è eseguita all’interno di un Paese dove non opera il
meccanismo del “reverse charge” (ad es. Germania). In tal caso il
prestatore italiano ha l’obbligo di emettere la fattura nello Stato membro
di esecuzione del servizio, tramite identificazione diretta o
rappresentante fiscale , assoggettando ad imposta la prestazione.
Oppure ad esempio: Per servizi di catering o manutenzione immobili
eseguiti in Francia con committente soggetto passivo tedesco.
Soggetto extra-UE
NO
Nei casi in cui il prestatore del servizio ha l’obbligo di emettere la
fattura nello Stato membro in cui l’operazione è territoriale:
es. servizio catering: imponibilità nel luogo di esecuzione del
servizio
es. manutenzione immobile: imponibilità nel Paese in cui si trova
l’immobile
Soggetto privato IT –
UE ovvero extra-UE
Servizi specifici
rilevanti in altro
Paese extra-UE
Articoli
da 7 quater
a 7 septies
Soggetto passivo UE
ovvero extra-UE
SI Operazione non soggetta Art. 21, comma 6 bis
lett. b) Soggetto privato IT- UE
ovvero extra-UE 27
Obbligo emissione fattura
per operazioni non territoriali
Tipo operazione
DPR 633/72 Cessionario
FATTURAZIONE
Obbligo indicazione Riferimento normativo
Cessione di beni
estero su estero
art. 7 bis
esistenti in altro
Stato membro
dove rimangono
Soggetto passivo UE
SI
“Inversione contabile” se il
cessionario, soggetto passivo, è
debitore dell’imposta nello Stato in cui
l’operazione risulta territoriale, in
quanto in tale Stato opera in via
generalizzata il “reverse charge” (es.
Francia). (*)
Es. soggetto nazionale acquista in
Francia beni che rivende a clienti
francesi, soggetti passivi.
Art. 21, comma 6 bis
lett. a)
NO
Nel caso in cui vi è l’obbligo di emissione della fattura nello Stato
membro in cui l’operazione è territoriale, in quanto in tale Paese non
opera il “reverse charge” (*)
Es. un soggetto italiano effettua una cessione locale di beni
territorialmente rilevante in Germania (in quanto acquistati da un
fornitore tedesco e venduti a cliente tedesco). In tal caso il soggetto
italiano dovrà fatturare la cessione con iva, previa identificazione
diretta o nomina di rappresentante fiscale, non risultando il cliente
tedesco debitore dell’imposta perché in Germania non opera il
“reverse charge”.
Cessioni di beni
estero su estero
art. 7 bis
esistenti in Paese
extra-UE
Soggetto passivo UE
SI Operazione non soggetta Art. 21, comma 6 bis
lett. b) Soggetto passivo extra-UE
Soggetto passivo IT
(*) Attualmente l’inversione contabile obbligatoria opera nei seguenti Stati membri: Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Italia, Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia.
28
Art. 21
Comma 6 ter DPR 633/72
Indicazioni in fattura
Con l’indicazione standardizzata delle cause di mancata
applicazione dell’iva in fattura il nuovo comma 6 ter,
stabilisce che nei casi in cui agli obblighi iva, in luogo del
fornitore, provvede il cessionario di un bene o il
committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio, la
relativa fattura deve riportare l’indicazione di:
“autofatturazione”
29
IMPOSTA DI BOLLO
D.P.R. 642/1972
Ai sensi dell’art. 6 della tabella di cui al D.P.R. 642/1972, le
fatture riguardanti operazioni assoggettate ad IVA sono
esenti dall’imposta di bollo.
Le fatture, comprese le note di credito o debito, per importi
superiori a € 77,47 non assoggettate ad IVA sono
soggette all’imposta di bollo in misura di € 2,00 (art. 13
della tariffa parte I, del D.P.R. 642/1972).
Le fatture riportanti componenti assoggettati e non
assoggettati ad IVA, il bollo è dovuto se i componenti non
assoggettati ad iva superino la somma di € 77,47.
30
TABELLLA
Operazione Imposta di bollo € 2,00
Importo < 77,47 € Importo > 77,47 €
Fatture inerenti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad iva (Art. 6 tabella allegato B
D.P.R. 642/72) ESENZIONE
Fatture non assoggettate ad iva ( Art. 13 Tariffa Parte I D.P.R. 642/72) NO SI
Note di credito o debito senza indicazione dell’IVA (Art. 13 Tariffa Parte I D.P.R. 642/72) NO SI
Esportazione diretta, indiretta e triangolare artt. 8, lett. a) e b), e 71 (Operazioni con la R. di San marino
e Città del Vaticano) del D.P.R. 633/72 ESENZIONE
Cessione intracomunitarie e triangolazione nazionale artt. 41 e 58 del D.L. 331/93 ESENZIONE
Servizi internazionali non imponibili relativi a beni in esportazione art. 9 del D.P.R. 633/72 ESENZIONE
Operazioni soggette a “reverse charge” art. 17 commi 2 e 6 e art. 74 commi 7 e 8 del D.P.R. 633/72 ESENZIONE
Operazioni con imponibile iva assolta all’origine artt. 74, 1
co. (prodotti editoriali) e 74/quater (agenzie
viaggi) Dpr 633/72 Art. 36 (beni usati ) D.L. 41/95 ESENZIONE
Operazioni nei confronti di esportatori abituali (cessioni e prestazioni) art. 8 bis e 9 comma 2
del
D.P.R. 633/72 NO SI
Cessioni di beni e prestazioni di servizi extraterritoriali F.C. artt. 7/bis, 7/ter, 7/quater, 7/quinquies,
7/sexies e 7/septies del D.P.R. 633/72 NO SI
Operazione con esclusione dal computo della base imponibile art. 15 D.P.R. 633/72 NO SI
Operazioni esenti dall’imposta art. 10 D.P.R. 633/72 NO SI
Operazioni rese dai contribuenti minimi (art. 100 L. 244/2007 e D.L. 98/2011 NO SI
Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8 bis), servizi internazionali non imponibili non
riferite ad esportazioni (art. 9) e operazioni con sedi diplomatiche e consolari, basi NATO (art. 72)
del D.P.R. 633/72
NO SI
Copie conformi all’originale causa smarrimento
(R.M. n. 415755 del 1
/8/1973)
Copia fattura con imponibile IVA NO
Copia fattura esente o escluso iva NO SI
31
IMPOSTA DI BOLLO
D.P.R. 642/1972
ASSOLVIMENTO
Decreto del ministero Economia e Finanze 17/6/2014
(art. 6 e 7)
Art. 6. - Per le fatture elettroniche emesse dal 27/6/2014, l’imposta
di bollo deve essere assolta, con modalità esclusivamente
telematica, con modello F/24, in unica soluzione entro 120 giorni
dalla chiusura dell’esercizio.
È obbligatoria l’indicazione in fattura dell’assolvimento dell’imposta
in modo virtuale con riferimento al decreto.
Art.7. – Abroga il D.M. del 23 gennaio 2004.
Sono abrogate le dichiarazioni preventive o consuntive
32
SISTEMA VIES
Richiesta di autorizzazione
per effettuare operazioni intracomunitarie
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o
professione nel territorio dello Stato devono esprimere l’intenzione di
porre in essere operazioni intracomunitarie nella dichiarazione di
inizio attività ai fini iva di cui all’art. 35 del D.P.R. n° 633/72.
Tale volontà viene espressa compilando il campo “operazioni
intracomunitarie” dei modelli:
AA7 soggetti diversi dalla persone fisiche (Quadro I)
AA7 enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta
(Quadro A, casella “C”)
AA9 imprese individuali e lavoratori autonomi (Quadro I)
34
SISTEMA VIES
Richiesta di autorizzazione
per effettuare operazioni intracomunitarie
I soggetti già titolari di partita iva devono comunicare la volontà di
porre in essere operazioni intracomunitarie, esclusivamente per via
telematica, tramite i servizi Entratel o Fisconline, se abilitati, ovvero
tramite intermediari autorizzati
Sono inoltre tenuti alla comunicazione:
I contribuenti minimi anche se le cessioni o servizi in ambito
INTRA-UE siano considerate operazioni interne;
Gli enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionale
al superamento di € 10.000 relativi ad acquisti intracomunitari di
beni, ovvero se hanno optato per l’applicazione dell’iva in Italia
(art. 38, 5
comma, lett. c) e 6
comma D.L. 331/93;
I produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. 633/72)
analogamente a quanto previsto per gli enti non commerciale.
35
SISTEMA VIES
Iscrizione nella banca dati
L‘art. 35, comma 2, lettera e-bis) del D.P.R. 633/72 prevede che i
soggetti interessati ad effettuare operazioni intracomunitarie, devono
far risultare “la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie”:
nella dichiarazione di inizio attività, ovvero
in altra dichiarazione successiva
Diversamente da quanto avveniva in passato (iscrizione nel VIES
entro 30 giorni dalla relativa manifestazione di volontà), il richiedente
soggetto passivo, a norma dell’art. 35 comma 7 bis del medesimo
Dpr, ottiene l’iscrizione nella banca dati VIES:
al momento della attribuzione della partita iva
ovvero, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
è manifestata successivamente,
al momento in cui manifesta tale volontà 36
SISTEMA VIES
iscrizione nella banca dati
Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 Agenzia Entrate
Per i soggetti già titolari di partita la richiesta di inclusione nella banca
VIES potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, tramite i
servizi online disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e
l’inclusione nella stessa banca dati avrà effetto immediato.
Per coloro invece che dichiarano di volere effettuare operazioni
intracomunitarie (art. 35, comma 2, lettera e-bis) in sede di
dichiarazione di inizio attività, l’inclusione nella banca dati VIES
avverrà contestualmente all’attribuzione ai medesimi soggetti della
partita IVA.
In entrambi i casi dovrà essere indicato l’ammontare presunto delle
operazioni intracomunitarie (cessione di beni e prestazioni di servizi).
37
SISTEMA VIES
iscrizione nella banca dati
Controlli
Art. 35, comma 15-bis del D.P.R. 633/72
L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di
riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio
connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di
accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri
previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al
presente D.P.R., verificano che i dati forniti da soggetti per la loro
identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito
negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva
IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
38
SISTEMA VIES
cancellazione dalla banca dati
Art. 35, comma 7-bis D.P.R. 633/72
La cancellazione dalla banca dati VIES può avvenire:
Su richiesta del soggetto interessato: in tal caso la richiesta di
revoca va comunicata esclusivamente utilizzando i servizi
telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediari abilitati;
D’ufficio: quando si presume che un soggetto passivo non intende
più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia
presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri
consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca
dati. La verifica del mancato invio di mod. Intra per 4 trimestri
consecutivi opera a partire dall’entrata in vigore del Dlgs 175/2014,
cioè dal 15/12/2014.
39
SISTEMA VIES
cancellazione dalla banca dati
Circolare n. 31/E del 30/12/2014 Agenzia Entrate
Se la cancellazione:
È richiesta dall’interessato:
L’ufficio provvede all’esclusione dal VIES nel momento in cui
riceve la comunicazione di recesso.
È disposta d’ufficio:
La competente Direzione provinciale delle Entrate invia
apposita comunicazione di esclusione all’interessato, e
L’esclusione dal VIES ha effetto dal 60
giorno successivo
alla data della predetta comunicazione.
segue
40
SISTEMA VIES
cancellazione dalla banca dati
Circolare n. 31/E del 30/12/2014 Agenzia Entrate
Nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la
cancellazione, il contribuente interessato a conservare l’iscrizione
potrà rivolgersi all’Ufficio competente per le attività di controllo ai fini
IVA, al fine di superare la presunzione di cui al comma 7 bis dell’art.
35 del D.P.R. n. 633/72, fornendo la documentazione di tutte le
operazioni intracomunitarie effettuate nel predetto periodo dei quattro
trimestri di riferimento previsto dalla norma, ovvero fornire adeguati
elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso da effettuare.
I soggetti esclusi, ove si manifesti successivamente l’esigenza di
effettuare operazioni intracomunitarie, potranno comunque
nuovamente richiedere l’inclusione nella banca dati VIES.
41
Operazioni in assenza di iscrizione
al sistema VIES
Circolare n. 31/E del 30/12/2014 Agenzia Entrate
Per le operazioni effettuate in vigenza della precedente normativa, si
ritiene applicabile il principio del favor rei, previsto dall’art. 3, comma
2, del D.lgs del 18/12/1997 n. 472, ai sensi del quale “salvo diversa
previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per
un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione
punibile”.
Per effetto di tale principio, non è, pertanto, più sanzionabile il
comportamento posto in essere da un soggetto passivo che avesse
effettuato operazioni intracomunitarie prima che fossero trascorsi i 30
giorni entro i quali, ai sensi del vecchio comma 7-bis l’Ufficio avrebbe
potuto emettere un provvedimento di diniego all’iscrizione al VIES.
In particolare, qualora il provvedimento di irrogazione delle sanzioni
non sia divenuto definitivo, non saranno applicabili le sanzioni previste
dall’art. 6 del D.lgs n. 471/1997.
42
DECRETO LEGGE 331/93
Movimenti non traslativi della proprietà
Tra le movimentazioni di beni che non costituiscono operazioni
intracomunitarie sono state incluse:
All’art. 38, 5
comma, lett. a):
l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di
perizie.
All’art. 41, 3
comma:
beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie.
Si applica quanto disposto dal comma 5 dell’art. 50 del D.L. 331/93:
“I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità
economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli
non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere
annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39
del D.P.R. 633/72”.
43
TERRITORIALITÀ IVA
Cessione di beni con lavorazione eseguita in uno Stato dell’U.E.
Sentenza Corte di Giustizia del 2/10/2014 – Causa C-446/13
Un soggetto passivo d’imposta che invia un bene in un altro Stato membro per:
a) Operazioni di perfezionamento, ovvero
b) Perizie
secondo le disposizioni della Direttiva 112/2006, al termine della prestazione di servizi,
deve farlo ritornare nel Paese membro di partenza. In caso contrario dovrà identificarsi ai
fini iva per regolarizzare l’introduzione del bene nel Paese UE, in quanto l’operazione
viene assimilata ad una cessione intracomunitaria (art. 17, 1
comma, Dir. 112/2006).
Tale obbligo sussiste nel caso in cui il bene, al termine della lavorazione, a seguito di
cessione:
a) Resta nel Paese in cui è stato effettuato il servizio,
b) Venga spedito o trasportato in altro Stato membro, ovvero
c) Venga esportato fuori il territorio doganale dell’U.E.
In tali casi si rende applicabile:
L’art. 32, 1
comma, Dir. 112/2006. – Si considera come luogo della cessione, se il
bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall'acquirente o da un terzo, il luogo dove
il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a
destinazione dell'acquirente.
.
44
INVIO DI BENI NEL
TERRITORIO DELL’U.E. NON
CONSIDERATI TRASFERIMENTI PER ESIGENZE DELL’IMPRESA
Art. 17, 2° comma, lett. f) – g) – h) Direttiva 112/2006
2
comma. - Non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro la
spedizione o il trasporto di un bene ai fini di una delle operazioni seguenti:
f) la prestazione di un servizio resa al soggetto passivo e avente per oggetto la
perizia o lavori riguardanti il bene materialmente eseguiti nel territorio dello
Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il
bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello
Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato;
g) la temporanea utilizzazione del bene, nel territorio dello Stato membro d'arrivo della
spedizione o del trasporto, ai fini di prestazioni di servizi fornite dal soggetto passivo
stabilito nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene;
h) la temporanea utilizzazione del bene, per una durata non superiore a ventiquattro
mesi, nel territorio di un altro Stato membro all'interno del quale l'importazione dello
stesso bene in provenienza da un paese terzo ai fini di una utilizzazione temporanea
fruirebbe del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi
all'importazione. segue
45
INVIO DI BENI NEL
TERRITORIO DELL’U.E. NON
CONSIDERATI TRASFERIMENTI PER ESIGENZE DELL’IMPRESA
Art. 17, 2° comma, lett. f) – g) – h) Direttiva 112/2006
---------------------
Recepimento nel D.L. n. 331/1993
Art. 38 comma 5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l’introduzione nel territorio dello Stato:
I. (art. 17, 2
comma, lett. f) – di beni oggetto di perizie o di
operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, se i beni
sono successivamente trasportati o spediti al committente,
soggetto passivo d’imposta,
nello Stato membro di provenienza o per suo conto
in altro Stato membro ovvero
fuori del territorio della Comunità;
II. (art. 17, 2
comma, lett. g) – di beni temporaneamente utilizzati
per l’esecuzione di prestazioni
III. (art. 17, 2
comma, lett. h) – di beni che, se importati
beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione
dai dazi doganali. segue
46
INVIO DI BENI NEL
TERRITORIO DELL’U.E. NON
CONSIDERATI TRASFERIMENTI PER ESIGENZE DELL’IMPRESA
Art. 17, 2° comma, lett. f) – g) – h)
------------------
Recepimento nel D.L. n. 331/1993
Art. 41 3
comma. – La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non
si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto:
delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali
indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), o
per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di
prestazioni o
che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione
temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.
La lettura del suddetto articolo evidenzia che per quanto riguarda il
primo punto non risulta disciplinata la successiva destinazione del bene
lavorato o periziato.
47
INVIO DI BENI NEL
TERRITORIO DELL’U.E.
CONSIDERATI TRASFERIMENTI PER ESIGENZE DELL’IMPRESA
Art. 17, 1° comma Direttiva 112/2006
1
comma. È assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il
trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione
di un altro Stato membro.
Costituisce «trasferimento a destinazione di un altro Stato membro» qualsiasi spedizione
o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto,
fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene, ma nella Comunità, per le
esigenze della sua impresa.
----------------
Recepimento nel D.L. n. 331/1993
Art. 41, 2° comma, lett. c)
Sono assimilate ad una cessione intracomunitaria di beni “l’invio di beni nel territorio di
altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo
nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da
quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti”.
48
Triangolazione comunitaria
con lavorazione
49
Operatore nazionale IT invia materie prime a soggetto francese FR, per lavorazione, con incarico
a questi di inviare il prodotto finito all’acquirente tedesco DE cessionario di IT.
IT
FR DE Detta operazione a seguito della sentenza della Corte di Giustizia potrà effettuata dal soggetto IT
con la nomina di rappresentante fiscale o identificazione diretta in Francia. Pertanto il soggetto:
italiano IT dovrà:
Emettere fattura di cessione intracomunitaria non imponibile al proprio rappresentante
fiscale (art. 41, 2
comma lett. c) D.L. 331/93) relativa all’invio delle materie prime e
presentare modello il modello intra 1 bis, sia ai fini fiscali che statistici (se mensile)
Il rappresentante fiscale in Francia del soggetto IT dovrà provvedere:
agli adempimenti fiscali previsti per l’acquisto intracomunitario e presentare il relativo
modello intra acquisti
Alla emissione della fattura per la cessione intracomunitaria del prodotto finito nei
confronti del soggetto tedesco DE e presentare il relativo modello intra cessioni
Il soggetto francese FR, emetterà fattura senza iva trattandosi di prestazione generica B2B
imponibile nel Paese del committente (art. 7 /ter Dpr 633/72)
Il soggetto italiano IT dovrà, inoltre, provvedere all’integrazione e registrazione, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.L. 33193, della fattura del prestatore FR e trasmettere il relativo intra 2
quater servizi.
Triangolazione comunitaria
con lavorazione
50
Operatore nazionale IT invia materie prime a soggetto francese FR, per lavorazione, con incarico
a questi di inviare il prodotto finito all’acquirente, altro soggetto francese FR1, cessionario di IT.
IT
FR FR1 Detta operazione a seguito della sentenza della Corte di Giustizia potrà effettuata dal soggetto IT con la
nomina di rappresentante fiscale o identificazione diretta in Francia. Pertanto il soggetto:
italiano IT dovrà:
Emettere fattura di cessione intracomunitaria non imponibile al proprio rappresentante fiscale
(art. 41, 2
comma lett. c) D.L. 331/93) relativa all’invio delle materie prime e presentare
modello il modello intra 1 bis, sia ai fini fiscali che statistici (se mensile)
Il rappresentante fiscale in Francia del soggetto IT dovrà provvedere:
agli adempimenti fiscali previsti per l’acquisto intracomunitario e presentare il relativo modello
intra acquisti
Per quanto riguarda la cessione al soggetto francese FR1, la fatturazione dovrà essere effettuata:
Dal soggetto italiano IT, quale operazione non soggetta ai sensi dell’art. 21 comma 6 bis lett. a)
nel caso in cui in Francia opera il “reverse charge”. In tal caso sarà il cessionario FR, soggetto
passivo, ad assolvere l’imposta;
Dal Rappresentante fiscale in Francia del soggetto IT se in Francia non opera il “reverse
charge” ovvero nel caso in cui, ad. es. l’acquirente FR1 sia un soggetto privato.
Ed inoltre
Il soggetto francese FR, emetterà fattura senza iva trattandosi di prestazione generica B2B
imponibile nel Paese del committente (art. 7 /ter Dpr 633/72)
Il soggetto italiano IT dovrà, infine, provvedere all’integrazione e registrazione, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.L. 33193, della fattura del prestatore FR e trasmettere il relativo intra 2 quater servizi.
Art. 39
DECRETO LEGGE 331/93
Momento di effettuazione delle cessioni
e degli acquisti intracomunitari
(Commi 1 e 2)
Con il 1
comma, 1
periodo, dell’art. 39, dal 1
di gennaio 2013, l’effettuazione
dell’operazione non viene più individuata nel momento della consegna o con l’arrivo dei
beni, ma al momento dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a
terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello stato o dal territorio dello
Stato membro di provenienza.
Dell’articolo 39 vengono, invece, confermate le disposizioni contenute nel 2
e 3
periodo
del 1
comma, sicché nel caso:
in cui gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla
consegna dei beni, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si
producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna (2
periodo).
di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera
effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero,
se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti
e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento (3
periodo).
Per ambedue le ipotesi dovranno essere osservate le disposizioni dell’art. 50 comma 5
51
Art. 39
DECRETO LEGGE 331/93
Momento di effettuazione delle cessioni
e degli acquisti intracomunitari
(Commi 1 e 2)
Per gli acconti pagati:
sulle operazioni intracomunitarie non è più previsto l’obbligo di
emettere fattura per il cedente e dell’integrazione per il cessionario;
In ambito nazionale, invece, rimane la rilevanza degli acconti per i
quali continua ad applicarsi l’art. 6, comma 4 del DPR 633/72.
-------------
Rimane sempre rilevante l’emissione anticipata della fattura per cui
l’operazione intracomunitaria si considera effettuata, limitatamente all’importo
fatturato, alla data della fattura (art. 39 comma 2
).
52
Art. 39
DECRETO LEGGE 331/93
Comma 3 (art. 64 Direttiva 112/2006)
Momento di effettuazione delle cessioni
e degli acquisti intracomunitari
Le operazioni relative:
Alle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41, 1
comma lett. a)
Alle cessioni intracomunitarie assimilate di cui:
all’art. 41, 2
comma lett. b) (cessioni a titolo oneroso di mezzi di
trasporto nuovi)
all’art. 41, 2
comma lett. c) (trasferimenti di beni in altro stato
membro per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa)
Agli acquisti intracomunitari di cui:
all’art. 38, 2
comma
All’art. 38 3
comma lett. b), c), d) ed e)
se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad
un mese solare, si considerano effettuate al termine di ciascun mese.
53
Art. 43
DECRETO LEGGE 331/93
Base imponibile e aliquota
L’art. 43 è stato modificato in base alla nuovo comma 4 dell’art. 13 del
DPR 633/72 per il quale:
“i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera
sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione
dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione sulla fattura, del
giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato
sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo”
54
Art. 46
DECRETO LEGGE 331/93
Fatturazione delle operazioni intracomunitarie
La modifica dell’art. 46 prevede che dal 1
gennaio 2013:
In caso di acquisti intracomunitari senza pagamento dell’imposta o non
imponibile o esente, al posto dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve
essere indicato il titolo con l’eventuale indicazione della relativa norma
comunitaria o nazionale (1
comma 2
periodo)
Per le cessioni intracomunitarie (art. 41 D.L. 331/93) la fattura deve essere
emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione con l’indicazione di operazione non imponibile e con
l’eventuale specificazione della relativa norma nazionale o comunitaria (2
comma 1
periodo)
Il cessionario di un acquisto intracomunitario (comma 5):
se non riceve fattura entro il secondo mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del mese
successivo (terzo mese) la fattura in unico esemplare
se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale
deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo
alla registrazione della fattura originaria.
55
Art. 47
DECRETO LEGGE 331/93
Registrazione delle operazioni intracomunitarie
La nuova formulazione dell’art. 47 del D.L. 331/93 prevede che dal 1
gennaio
2013 per:
Gli acquisti intracomunitari (1
comma). l’annotazione della fattura:
nel registro delle fatture emesse, previa integrazione, deve essere
effettuata:
o entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della
fattura e con riferimento al mese precedente (1
periodo);
o entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente
per le fatture di cui all’art. 46, comma 5, del D.L. 331/93 (2
periodo).
nel registro delle fatture ricevute, non essendo più previsto un termine,
deve essere effettuata secondo quanto previsto dal 1
comma dell’art. 25
del DPR 633/72, cioè entro il termine biennale di decadenza previsto
dall’art. 19, comma 1, del medesimo DPR.
Le cessioni intracomunitarie (4
comma). La fattura deve essere
distintamente annotata nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72 secondo
l’ordine di numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al
mese di effettuazione dell’operazione.
56
Art. 50 comma 6
DECRETO LEGGE 331/93
Presentazione modelli Intra
I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi
riepilogativi:
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, e
delle prestazioni di servizi generici di cui all’art. 7 ter del DPR 633/72 rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute.
I soggetti di cui all’ articolo 7 ter comma 2:
lett. b) Enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all’art.4, quarto comma, del DPR 633/72, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole.
lett. c) Enti, associazioni e altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’iva.
presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle
prestazioni di servizi, di cui al comma 1 lett. a) dello stesso articolo 7 ter,
ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità.
57
Modalità di compilazione
Modelli intrastat
Le informazioni fornite dai soggetti passivi d’imposta con gli
elenchi:
Intra 1 – 2 bis: cessioni e acquisti intracomunitari di beni
possono avere a seconda dei casi valenza fiscale e/o
statistica
Intra 1 – 2 quater: servizi resi e ricevuti
hanno solamente valenza fiscale
N.B. – Le informazioni fornite con gli elenchi Intra servizi sono
le stesse sia per i mensili che per i trimestrali.
58
Merci escluse dagli elenchi INTRA
Allegato I del Regolamento (Ce) n. 1982-2004
Non devono essere indicati nei modelli Intrastat merci:
a) oro detto monetario;
b) strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi pagamenti per i servizi quali l’affrancatura, le
imposte o canoni;
c) merci destinate ad un uso temporaneo o dopo tale uso(es. locazioni, mutui, leasing operativi) purché siano
rispettate le seguenti condizioni:
non è prevista né è effettuata alcuna lavorazione,
la durata prevista dell’uso temporaneo non è stata o non sarà superiore a 24 mesi,
la cessione o l’acquisto non sono da dichiarare come una cessione o un acquisto ai fini dell’IVA;
d) Merci che circolano tra:
uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri, e
lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri Stati membri o di organizzazioni
internazionali.
(Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionale al di
fuori del territorio del paese d’origine);
e) Beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;
f) Software scaricato da internet;
g) Beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, sempreché siano movimentati
unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le
caratteristiche di beni o servizi, ad esempio:
a) materiale pubblicitario,
b) campioni gratuiti
h) beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi
difettosi sostituiti. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria;
i) mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli
spaziali al momento del lancio. 59
Prestazioni di servizi escluse
dagli elenchi INTRA
I servizi di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies (art. 50, comma 6 1
periodo, D.L. 331/93)
I servizi resi o ricevuti da soggetti iva nazionali, se la controparte,
(committente o prestatore) stabilito in un Paese extracomunitario, non
possieda una stabile organizzazione nella comunità, anche se
identificato ai fini IVA nella Comunità. (Art. 50, 6
comma 1
periodo,
del D.L. 331/93 e Circ. Min.le 36E/2010)
I servizi per i quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è
stabilito il committente (art. 5 punto 4 del Decreto del 22.02.2010
del Ministro dell’Economia e Finanze).
60
Art 50 comma 6 D.L. 331/93
Circ. Min.le 36 E – 2010
Operazioni non soggette a rilevazione
Esempio
Una ditta italiana:
a) riceve dal rappresentante fiscale francese di un fornitore svizzero, una
fattura per un importo di € 1.500,00 relativa ad una operazione
d’intermediazione (servizio generico art. 7 ter Dpr 633/72)
b) emette nei confronti del rappresentante fiscale francese di un proprio
cliente svizzero una fattura per un importo di € 2.500,00 per un servizio di
consulenza (servizio generico art. 7 ter Dpr 633/72)
Le suddette prestazioni non dovranno essere inserite negli elenchi Intra 1 – 2
quater in quanto la controparte contrattuale – soggetto stabilito in un Paese
extracomunitario (Svizzera) – benché identificata ai fini iva in Paese UE
(Francia), non possiede nel territorio comunitario né la sede principale
dell’attività, né una stabile organizzazione.
N.B. Il presupposto impositivo relativo alle prestazioni di servizi fa riferimento
ai soggetti passivi “stabiliti” nel territorio dello Stato (art. 7/ter, 1
comma lett.
a), del Dpr 633/72 e art. 44 della Direttiva 2006/112/CE).
61
Decreto del 22.02.2010 del Ministro dell’Economia Finanze
art. 5 punto 4
Operazioni non soggette a rilevazione
Esempio
Una ditta italiana riceve da:
a) Un fornitore francese una fattura per una polizza assicurativa di un
camion tir per un importo di € 2.500,00
b) Uno spedizioniere tedesco una fattura per un trasporto merci Italia-Russia
per un importo di € 3.000,00
Trattandosi nel caso:
a) di operazione esente art. 10, comma 2
, Dpr 633/72
b) di operazione non imponibile art. 9, 1
comma punto 2 Dpr 633/72
(trasporto relativo a beni in esportazione)
non sussiste l’obbligo di presentazione del modello Intra 2 quater
non essendo dovuta l’imposta nel territorio dello Stato
Il committente italiano dovrà provvedere all’integrazione delle fatture indicando
gli estremi normativi in base ai quali l’imposta risulta esente o non imponibile.
62
Elenchi INTRA
Periodicità di presentazione
Decreto del 22 febbraio 2010 del ministro dell’Economia e delle Finanze
art. 2, 1
comma
La presentazione degli elenchi intrastat può essere:
TRIMESTRALE: Per i soggetti che hanno realizzato, nei 4
trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un
ammontare totale trimestrale < 50.000 euro
MENSILE : Restanti soggetti
N.B. Il trimestre precedente è inteso come trimestre dell’anno solare.
Per stabilire la periodicità non si tiene conto delle operazioni con la
Repubblica di San Marino (Ris. Min.le n
83/E del 23/4/1997).
63
Elenchi INTRA
Periodicità di presentazione
Decreto del 22 febbraio 2010 del ministro dell’Economia e delle Finanze
I soggetti tenuti alla presentazione trimestrale degli elenchi, hanno la
facoltà di presentarli con periodicità mensile per l’intero anno (art. 2
comma 3).
I soggetti che hanno scelto la periodicità mensile in luogo di quella
trimestrale, non devono indicare negli elenchi i dati di natura statistica
(art. 6, comma 1).
Il contribuente che inizia a presentare i modelli intrastat con periodicità
mensile, presumendo di superare il limite di € 50.000, non può passare
alla modalità' trimestrale ma deve completare l'anno solare con
periodicità mensile (Circ. Min.le n
36/E del 21/6/2010 parte seconda
n
4)
64
Elenchi INTRA
Cambio di periodicità nel corso del trimestre
Decreto del 22 febbraio 2010 del ministro dell’Economia e delle Finanze
(art. 2 comma 4)
Se nel corso di un trimestre solare (es. Gennaio/Marzo) viene
superata la soglia di € 50.000, anche per una sola categoria di
operazioni (merci e/o servizi), la periodicità di presentazione degli
elenchi diventa immediatamente mensile a partire dal mese
successivo a quello in cui la soglia è stata superata.
65
Elenchi INTRA
cambio di periodicità’ nel corso del trimestre
ESEMPIO
Trimestre: Gennaio/Marzo
Volume d’affari:
Gennaio: € 30.000
Febbraio: € 40.000
(Soglia di € 50.000 superata nel mese di Febbraio)
Dal mese di marzo la periodicità diventa mensile
Presentazione elenchi intra con scadenza aprile:
1 elenco per il 1
trimestre indicando sul frontespizio i mesi cui si
riferiscono le operazioni in esso elencate (1
e 2
mese del
trimestre)
1 elenco mensile per il mese di marzo per le operazioni registrate in
tale periodo.
66
Elenchi intra
scadenza di presentazione
Decreto del 22 febbraio 2010 del ministro dell’Economia e delle Finanze
(art. 3 comma 1)
Elenchi mensili e trimestrali:
entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
Nel caso in cui il giorno 25 cade di sabato o di giorno festivo la scadenza
viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo indipendentemente dal
canale telematico utilizzato (Agenzia delle Entrate o Agenzia delle Dogane).
(art. 7, comma 2
lett. l, D.L. 70/2011 Decreto sviluppo)
N.B. gli elenchi intrastat relativi alle operazioni comunitarie effettuate nel
mese di luglio dagli operatori con cadenza mensile, dovranno essere
trasmesse alla scadenza naturale del
25 AGOSTO
67
Elenchi intra – presentazione
Invio telematico
Decreto del 22 febbraio 2010
del ministro dell’Economia e delle Finanze
(art. 3 comma 1)
La presentazione deve avvenire per via telematica attraverso:
il Sistema Telematico Doganale
o tramite
i servizi Entratel o Fisco online dell'Agenzia delle entrate.
La trasmissione può essere effettuata direttamente dai contribuenti o
per il tramite degli intermediari.
68
Elenchi intra
semplificati
Decreto del 22 febbraio 2010 del ministro dell’Economia e delle Finanze
(art. 6, comma 5 lett. a)
In applicazione del Reg. Ce n
1982/2004 art. 13, paragrafo 4 e previa
autorizzazione dell’ISTAT gli operatori possono fruire delle semplificazioni
previste per le transazioni di valore inferiore a € 200, indicando nei
relativi elenchi le seguenti informazioni semplificate:
Codice del prodotto 9950 00 00
Stato membro associato
Valore delle merci
L’ISTAT può respingere o limitare la richiesta di semplificazione qualora
constati una sproporzione tra l’auspicabile alleggerimento dell’onere
dichiarativo e la necessità di salvaguardare un’adeguata qualità
dell’informazione statistica.
69
Modo di compilazione
degli elenchi intra merci
Compilazione degli
elenchi
Colonne Soggetti tenuti alla
presentazione degli
elenchi Mod. Intra 1 bis Mod. Intra 2 bis
Fiscale e statistico da 1 a 13 da 1 a 15 Solo i soggetti con
periodicità mensile Statistico 1 e da 5 a 13 1 e da 6 a 15
Fiscale da 1 a 4 (1) da 1 a 5 (2) Tutti i soggetti
(1) La colonna 5 della natura transazione va compilata nel caso di operazione triangolare
comunitaria con il codice alfabetico “A” quando il promotore è un soggetto passivo d’imposta
nazionale.
(2) La colonna 6 della natura transazione va compilata nel caso di operazione triangolare
comunitaria con il codice alfabetico “A” quando il promotore è un soggetto passivo d’imposta
nazionale.
N.B. il Decreto del 22 febbraio 2010 prevede che sono tenuti alla compilazione:
del valore statistico
delle condizioni di consegna
del modo di trasporto
i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso d’inizio dell’attività, presumono di
realizzare nell’anno in corso, un valore annuo di scambi intracomunitari di cessione e acquisti di
beni superiore a 20.000.000 di euro.
70
Modo di compilazione degli elenchi
Natura della transazione
ESEMPIO
Compilazione della natura della transazione con il codice alfabetico “A”:
Colonna 5 per le cessioni (Intra 1 bis – fiscale)
Colonna 6 per gli acquisti (Intra 2 bis – fiscale)
Operatore nazionale IT effettua un acquisto di beni da soggetto tedesco DE e da
incarico a quest’ultimo di consegnare direttamente i beni al soggetto francese FR
(cessionario di IT).
PROMOTORE DELLA TRIANGOLAZIONE
“IT”
IT
FR DE
71
MODELLI INTRA 1 BIS - INTRA 2 BIS
C O M P I L A Z I O N E
P E R I O D I C I T A'
C A M P I M E N S I L I T R I M E S T R A L I
PREVISTI NEI Fiscale
Fiscale e statistico
Cessioni > 50.000 € Acquisti > 50.000 € Cessioni Acquisti
MODELLI INTRASTAT statistico <20.000.000 >20.000.000 <20.000.000 >20.000.000 < 50.000 < 50.000
Ces. Acq. Ces. Acq. Ces. Acq. € € € € € €
Progressivo X X X X X X X X X X X X
Cod.ISO Stato membro acquirente X X X X X
Cod.ISO Stato membro fornitore X X X X X
Partita IVA dell'acquirente X X X X X
Partita IVA del fornitore X X X X X
Ammontare operazioni in euro X X X X X X X X X X
Ammontare operazioni in valuta (1) (1) (1) (1) (1)
Natura della transazione (2) (2) X X X X X X X X (2) (2)
Nomenclatura Combinata (8 cifre) X X X X X X X X
Massa netta X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X(3)
Unità supplementare (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
Valore statistico (5) (5) X(6) X(6) X X
Condizioni di consegna (5) (5) (5) (5) X X
Modo di trasporto (5) (5) (5) (5) X X
Paese di destinazione X X X X
Paese di provenienza X X X X
Paese di origine X X X X
Provincia di origine X X X X
Provincia di destinazione X X X X
(1) - Indicare l'ammontare in valuta per tutti gli acquisti effettuati dai Paesi non aderenti all'EURO (BG-CZ-DK-GB-HU-HR--PL-RO-SE) espresso nella
valuta del Paese membro fornitore
(2) - Indicare la natura della transazione (con carattere alfabetico “A”) soltanto nei casi di triangolazione comunitaria quando il soggetto nazionale è
il promotore della triangolazione
(3) - L'indicazione della massa netta può essere omessa per tutte le nomenclature combinate previste dal Reg. (CE) 1901/2000 Allegato II
(4) - Indicare la quantità supplementare quando richiesta dalla Tariffa Doganale Comune
(5) - Sono tenuti alla menzione del valore statistico, condizioni di consegna e modo di trasporto i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in
caso di inizio attività, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore annuo superiore a 20.000.000 di euro sia per le spedizioni per le cessioni
sia per gli arrivi per gli acquisti
(6) - I soggetti che, conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non hanno compilato la colonna relativa
all’ammontare delle operazioni in euro, devono compilare la colonna del valore statistico. 72
STATO Cod. ISO Codice d’identificazione
MONETA Tipo N
caratteri
AUSTRIA AT AN 9 € dal 1
gennaio 1999
BELGIO BE N 9 € dal 1
gennaio 1999
BULGARIA BG N 9 ovvero 10 Lev Bulgaro
CIPRO CY N 9 € dal 1
gennaio 2008
CROAZIA dal 1/7/2013 HR N 11 Kuna
DANIMARCA DK N 8 Corona danese
ESTONIA EE N 9 € dal 1
gennaio 2011
FINLANDIA FI N 8 € dal 1
gennaio 1999
FRANCIA FR N 11 € dal 1
gennaio 1999
GERMANIA DE N 9 € dal 1
gennaio 1999
GRAN BRETAGNA GB AN 5 ovvero 9 ovvero 12 Lira sterlina
GRECIA EL N 9 € dal 1
gennaio 2001
IRLANDA IE AN 8 € dal 1
gennaio 1999
ITALIA IT N 11 € dal 1
gennaio 1999
LETTONIA LV N 9 ovvero 11 € dal 1
gennaio 2014
LITUANIA LT N 9 ovvero 12 € dal 1
gennaio 2015
LUSSEMBURGO LU N 8 € dal 1
gennaio 1999
MALTA MT N 8 € dal 1
gennaio 2008
OLANDA NL AN 12 € dal 1
gennaio 1999
POLONIA PL N 10 Zloty
PORTOGALLO PT N 9 € dal 1
gennaio 1999
REP. CECA CZ N 8 ovvero 9 ovvero 10 Corona ceca
REP. SLOVACCA SK N 9 ovvero 10 € dal 1
gennaio 2009
ROMANIA RO N 10 Leu rumeno
SLOVENIA SI N 8 € dal 1
gennaio 2007
SPAGNA ES AN 9 € dal 1
gennaio 1999
SVEZIA SE N 12 Corona svedese
UNGHERIA HU N 8 Fiorino ungherese
TABELLA “A” – PAESI MEMBRI DELL’U.E.
73
Art. 7, 1
comma lett. a), b) e c), del D.P.R. 633/72
PAESI MEMBRI
TERRITORIO DOGANALE
Art. 3 Reg. Ce n° 450/2008
TERRITORIO FISCALE
Direttiva n° 112/2006
Oltre i Paesi Membri Territori esclusi Territori inclusi
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
CIPRO Zona Turca Akrotiri e Dhekelia Akrotiri e Dhekelia
CROAZIA
DANIMARCA Isole Færøer e Groenlandia
ESTONIA
FINLANDIA Isole Aland
FRANCIA Territori d’oltremare (1) Dipartimenti francesi d’oltremare ( 2)
Principato di Monaco Principato di Monaco
GERMANIA Isole di Helgoland e territorio di Busingen
GRAN BRETAGNA Isole Normanne e Isola di Man Isola di Man
GRECIA Monte Athos
IRLANDA
ITALIA Livigno, Campione d’Italia e Acque nazionali
del Lago di Lugano
LETTONIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MALTA
OLANDA
POLONIA
PORTOGALLO
REP. CECA
REP. SLOVACCA
ROMANIA
SLOVENIA
SPAGNA Ceuta e Melilla Isole Canarie
SVEZIA
UNGHERIA
(1)Territori d’oltremare: Polinesia francese, Nuova Caledonia, Saint-Pierre e Miquelon, Isole di Wallis e Futuna, terre australi e antartiche
francesi (terra Adèlie, Isola Kerguelen, Crozet, Saint Paul).
(2) Dipartimenti d’oltremare: Martinica, Guadalupe, Guyana, Reunion, Mayotte.
REPUBBLICA SAN MARINO: Non fa parte del territorio doganale comunitario. Ha con la U.E. un accordo di cooperazione e unione doganale
stipulato il 16.12.1991 entrato in vigore nel 2002 74
(*) Il codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella va utilizzata soltanto
nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è
intervenuto in qualità di acquirente-cedente. In tutti gli altri casi va utilizzato il
codice numerico indicato nella prima colonna della tabella.
TABELLA “B”
NATURA DELLA TRANSAZIONE (*)
Codice Descrizione Operazioni
triangolari
1 Acquisto o vendita (compreso il baratto) A
2 Restituzione o sostituzione di merci B
3 Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità Europea C
4 Operazioni in vista di una lavorazione per conto terzi o ad una
riparazione D
5 Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi o ad una
riparazione E
6 Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (per noleggio,
leasing operativo, ecc.) F
7 Operazione a titolo di un programma comune di difesa o di un altro
programma intergovernativo di fabbricazione coordinata G
8 Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di
costruzione o di genio civile H
9 Altre transazioni I
75
TABELLA “C”
MODO DI TRASPORTO
CODICE DESCRIZIONE
1 Trasporto marittimo
2 Trasporto ferroviario
3 Trasporto stradale
4 Trasporto aereo
5 Spedizioni postali
7 Installazioni fisse di trasporto
8 Trasporto per vie d’acqua
9 Propulsione propria
76
TABELLA “D”
CONDIZIONI DI CONSEGNA
Codice
incoterm
Descrizione incoterm – 2010
CCI/CE Ginevra
Codice del
gruppo
EXW Ex Works (franco fabbrica) E
FCA Free Carrier (franco vettore)
F FAS Free Alongside ship (franco lungo bordo)
FOB Free On Board (franco a bordo – porto d’imbarco)
CFR Cost and Freight (costo e nolo)
C
CIF Cost Insurance and Freight (costo assicurazione e nolo
CPT Carriage Paid To (trasporto pagato fino ……….. )
CIP Carriage and Insurance Paid To (Trasporto e assicurazione pagati
fino a …..luogo di destinazione)
DAT Delivered At Terminal (consegnata al terminal)
D DAP Delivered At Place (consegnata presso)
DDP Delivered Duty Paid (reso sdoganato)
77
MODO DI TRASPORTO
E INCOTERMS
CORRISPONDENTE
Modo di
trasporto
Codice
incoterm
Codice
del gruppo
Trasporto marittimo e per vie
navigabili interne
FAS F
FOB
CFR C
CIF
Qualsiasi modo di trasporto
compreso quello multimodale
EXW E
FCA F
CPT C
CIP
DAT
D DAP
DDP
78
Compilazione Intra servizi
Intra 1 – 2 quater
A seguito delle semplificazioni previste dall’art. 23 del Dlgs 175/2014, con
determinazione prot. n. 18978/RU del 19 febbraio 2015, il Direttore
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il Direttore
dell’Agenzia delle Entrate e d’intesta l’Istat, ha deliberato che le modifiche
alla compilazione degli elenchi INTRASTAT servizi si applicano agli elenchi
riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal
1
GENNAIO 2015
Pertanto per gli elenchi con periodo di riferimento 2015, in ciascuna riga
dettaglio sono riepilogati, sommando i relativi importi, tutti i servizi che
presentano le stesse caratteristiche e cioè:
a) Codice di identificazione iva dell’acquirente o fornitore
b) Codice servizio della classificazione CPA
c) Paese di pagamento
79
Compilazione Intra servizi
Indicazioni facoltative
INDICAZIONI
COLONNE
Intra 1 quater Intra 1 quinquies Intra 2 quater Intra 2 quinquies
Numero e data
fattura 5/6 9/10 6/7 10/11
Modalità
erogazione 8 12 9 13
Modalità incasso 9 13 10 14
Le suddette indicazioni sono tutte facoltative per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento
decorrenti dall’anno 2015. Se fornite vedi:
Slide 81 per numero e data fattura
Slide 82 per modalità di erogazione
Slide 83 per modalità d’incasso
80
Compilazione Intra servizi
Numero e data fattura Servizi resi
Intra 1 quater – intra 1 quinquies (rettifiche)
Indicazione facoltativa per gli elenchi con periodo di riferimento decorrenti
dall’anno 2015.
Se fornita indicare numero e data della fattura relativa al servizio reso,
anche in caso di modifica.
In caso di cancellazione non compilare le colonna.
Servizi ricevuti
Intra 2 quater – Intra 2 quinquies (rettifiche)
Indicazione facoltativa per gli elenchi con periodo di riferimento decorrenti
dal 2015.
Se fornita indicare il numero e la data attribuiti dal committente nazionale
secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità, in caso
di integrazione, anche in caso di modifica. (quindi NON il numero di fattura
indicato dal prestatore estero)
In caso di cancellazione non compilare le colonne.
81
Compilazione Intra servizi
Modalità di erogazione del servizio
Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento
decorrenti dall’anno 2015.
Se fornita, anche in caso di modifica, indicare il codice:
I = Istantanea: Prestazione in un’unica esecuzione
R = A più riprese. Le prestazioni possono essere:
Periodiche: quando la prestazione avviene ad intervalli di tempo
regolari e determinati: periodi (es. manutenzione periodica di
stampanti, fax, P.C. ecc.)
Continuative: quando la prestazione avviene senza apprezzabili
interruzioni per tutta la durata del contratto (es. somministrazione
di acqua potabile, di gas, di energia elettrica
In caso di cancellazione non compilare la colonna.
82
Compilazione Intra servizi
Modalità d’incasso
Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di
riferimento decorrenti dall’anno 2015.
Se fornita, anche in caso di modifica, indicare il codice:
A = Accredito (nel caso in cui il servizio reso o ricevuto venga
pagato con accredito in conto corrente bancario. Es. carta di
credito, accredito in c/c)
B = Bonifico (nel caso in cui il servizio reso o ricevuto venga
pagato con bonifico bancario. Es. trasferimento di fondi da un
c/c ad un altro)
X = Altro (nel caso in cui il servizio venga pagato con modalità
diverse dai precedenti punti. Es. ricevuta bancaria)
In caso di cancellazione non compilare la colonna.
83
Compilazione Intra servizi
Paese di pagamento
INDICAZIONE OBBLIGATORIA
Indicare:
il Codice ISO del Paese in cui viene effettuato il pagamento
per il servizio reso o ricevuto.
Cioè, deve essere indicato il codice iso del Paese in cui il
corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario.
(Es. se effettuo un servizio a un tedesco e gli chiedo di pagarmi sul
mio conto corrente in Svizzera devo indicare CH, oppure se ricevo
un servizio e pago il prestatore inglese sul suo conto in Francia
devo indicare FR)
In caso di cancellazione non compilare la colonna
84
Compilazione Intra merci
Intra 1 – 2 ter
Movimenti non dichiarati in precedenza
I dati relativi a cessioni ed acquisti intracomunitari non inclusi in un
elenco Intrastat, dovranno essere inseriti nelle sezioni 2 dei modelli:
Intra 1 ter cessioni intracomunitarie
Intra 2 ter acquisti intracomunitari
Dal 1
gennaio 2015, tali modelli di rettifica (intra 1-2 ter) non possono
essere utilizzati per integrare elenchi riferiti a periodi precedenti, con
l’indicazione di operazioni inerenti acquirenti/fornitori diversi da quelli già
indicati. In tali casi deve essere compilato un nuovo elenco riepilogativo
delle cessioni/acquisti (mod. intra 1/2 bis).
L’irregolarità è considerata omessa presentazione dell’elenco e,
pertanto, soggetta al pagamento della sanzione (vedi slide n. 89).
85
Compilazione Intra servizi
Intra 1 – 2 quater
Movimenti non dichiarati in precedenza
I dati relativi a prestazioni rese o ricevute nei confronti di committenti
o prestatori i quali non risultano già indicati in un elenco Intrastat
precedente, dovranno essere inseriti nelle sezioni 3 dei modelli:
Intra 1 quater servizi resi
Intra 2 quater servizi ricevuti
specificando nei relativi frontespizi (Intra 1 e 2) il relativo periodo
(mese o trimestre) nel corso del quale si è verificata tale omissione.
In tali casi, l’’irregolarità è considerata omessa presentazione
dell’elenco e, pertanto, soggetta al pagamento della sanzione (vedi
slide n. 89).
86
Compilazione Intra servizi
Intra 1 – 2 quinquies
Modifiche di movimenti dichiarati in precedenza
Dovranno essere inseriti nelle sezioni 4 dei modelli:
Intra 1 quinquies rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti
Intra 2 quinquies rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi
precedenti
specificando nelle colonne
da 1 a 5 gli estremi dell’elenco da modificare
da 6 a 15 i nuovi dati in sostituzione di quelli precedentemente dichiarati, tenendo
presente, per gli elenchi con periodo di riferimento decorrenti dal 2015, i dati con
indicazione facoltativa. (numero e data fattura, modalità di erogazione e
modalità d’incasso)
Dal 1
gennaio 2015, i modelli intra 1 – 2 quinquies possono essere utilizzati anche
per operazioni relative a periodi precedenti nel caso in cui dette operazioni si riferiscano
ad acquirenti/fornitori già indicati negli elenchi precedenti ed i cui servizi presentano le
stesse caratteristiche (codice identificativo iva, codice servizio e paese
pagamento).
Diversamente dovrà essere compilato un nuovo elenco riepilogativo dei servizi resi o
ricevuti modelli intra 1 – 2 quater (vedi slide 86).
.
87
Compilazione Intra servizi
Intra 1 – 2 quinquies
Cancellazioni di movimenti dichiarati in precedenza
Dovranno essere inseriti nelle sezioni 4 dei modelli:
Intra 1 quinquies rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di
periodi precedenti
Intra 2 quinquies rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3
di periodi precedenti
specificando nelle colonne
da 1 a 5 gli estremi dell’elenco da modificare
mentre le colonne
da 6 a 15 dovranno essere lasciate in bianco.
88
SANZIONI
violazioni parte FISCALE degli elenchi INTRA
Art. 11 D.lvo n
471/97
Omessa presentazione: da 516 a 1032 euro (per ogni elenco)
Con il Ravvedimento operoso la sanzione è ridotta ad un ottavo del
minimo: euro 64,50 (per ogni elenco) purché la violazione non sia
stata constatata dagli Uffici e comunque non siano iniziate verifiche,
ispezioni o altre attività di accertamento.
In tal caso il contribuente provvede alla regolarizzazione, entro il
termine per la presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno
nel corso del quale è stata commessa la violazione, mediante:
pagamento della sanzione con Mod. F/24 cod. tributo 8911
presentazione dei modelli intra in precedenza omessi
Presentazione degli elenchi entro 30 giorni dalla richiesta
degli Uffici: da 258 a 516 euro (per ogni elenco)
89
SANZIONI
violazioni parte FISCALE degli elenchi INTRA
Art. 11 D.lvo n
471/97
Presentazione degli elenchi con irregolarità o inesattezze: da
516 a 1032 euro (per ogni elenco)
Le correzione degli elenchi (irregolarità o inesattezze), spontanee
o entro 30 giorni dalla richiesta degli Uffici, non sono soggette al
pagamento di sanzioni.
90
SANZIONI
violazioni parte STATISTICA degli elenchi INTRA
In vigore dal 13 dicembre 2014
Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e'
sostituito dal seguente:
Comma 5: Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 9
regolamento (CE) n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le
sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti
indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati
annualmente ai sensi dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le
quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione
dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto
legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta
per ogni elenco intrastat.
91
SANZIONI
violazioni parte STATISTICA degli elenchi INTRA
Art. 7 D.lvo n
322/89 Obbligo di fornire dati statistici
Comma 1 secondo periodo. Su proposta del Presidente dell’ISTAT,
sentito il Comitato di cui all’articolo 17, con delibera del Consiglio dei
Ministri è annualmente definita, in relazione all’oggetto, ampiezza,
finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna
rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per
rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica,
configura violazione dell’obbligo di cui al presente comma.
Comma 3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1,
non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti,
sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura
di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.
92
SANZIONI
violazioni parte STATISTICA degli elenchi INTRA
Art. 11 D.lvo n
322/89
Omessa compilazione, irregolarità, o inesattezza di dati statistici:
da 516 a 5.164 euro per le società
da 206 a 2.065 euro per le persone fisiche (ditta individuale)
(La sanzione si applica alle sole imprese che rispondono ai
requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica
emanati annualmente, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.lgs n.
322/1989.)
Attualmente l’allegato 5.IST00111 del D.P.R. 19/7/2013 Acquisti e
cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat) identifica gli
operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni
o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro.
segue
93
SANZIONI
violazioni parte STATISTICA degli elenchi INTRA
Art. 11 D.lvo n
322/89
Omessa compilazione, irregolarità, o inesattezza di dati statistici:
Presentazione o regolarizzazione dei dati entro 30 giorni dalla
richiesta degli Uffici la sanzione è ridotta della metà:
da 258 a 2.582 euro per le società
da103 a 1.032 euro per le persone fisiche (ditta individuale)
L’accertamento della violazione è effettuato dagli uffici di statistica il
cui verbale di contestazione degli addebiti all’interessato viene
trasmesso al Prefetto della provincia (Legge 24/11/1981 n
689).
94
Art. 6
Decreto del Ministro dell’economia 22/2/2010
Presentazione modelli Intra
L’art. 5 del Decreto del Ministro dell’Economia 22/2/2010 stabilisce che i dati da indicare
negli elenchi intra debbono riferirsi alle operazioni registrate o soggette a registrazione
ai sensi delle disposizione in materia di I.V.A.
Per le cessioni intracomunitarie: i dati da indicare negli elenchi intra 1 bis debbono
riferirsi alle operazioni registrate, o soggette a registrazione, con riferimento alla data di
registrazione della fattura.
Per gli acquisti intracomunitari: i dati da indicare negli elenchi intra 2 bis debbono
riferirsi alle operazioni registrate, o soggette a registrazione, con riferimento alla data di
registrazione della fattura.
Deroga: Se anteriormente alla consegna o spedizione dei beni, sia ricevuta fattura
(fatturazione anticipata) o pagato in tutto o in parte il corrispettivo (es. acconti)
l’operazione deve essere inserita nell’elenco intra 2 bis con riferimento al periodo di
consegna dei beni e per l’ammontare complessivo dell’operazione stessa (art. 50,
comma 7, Dl 331/1993).
95
Registrazione della fattura
degli acquisti intracomunitari
Data di
inizio del
trasporto
Ricevimento
fattura
Registrazione fattura Presentazione mod. intra 2 bis
periodicità mensile
Entro il Riferimento
mese
Registrazione
fattura Periodo scadenza
15 gennaio
Entro gennaio 15 febbraio Gennaio Gennaio Gennaio 25 febbraio
entro 15 febbraio Febbraio 25 marzo
Entro febbraio 15 marzo Febbraio Febbraio Febbraio 25 marzo
Entro 15 marzo Marzo 25 aprile
Entro marzo 15 aprile Marzo Marzo Marzo 25 aprile
Entro 15 aprile Aprile 25 maggio
Oltre la fine di
marzo 15 aprile
Marzo Aprile Aprile 25 maggio In mancanza di
ricevimento
fattura
Obbligo emissione e
annotazione fattura
in unico esemplare
15 aprile
Con
corrispettivo
inferiore a
quello reale
Emissione fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione
della fattura originaria.
Dovrà essere presentato il modello intra 2 ter di rettifica con riferimento al periodo
di registrazione della fattura integrativa
96
Cessioni intracomunitarie
Prova dell’elemento territoriale
La Direttiva CE 112/2006 non dispone in merito alle prove della natura intracomunitaria della
cessione, tuttavia l’art. 273 lascia ad ogni singolo Stato membro la facoltà di stabilire “…. altri
obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’iva e ad
evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra
Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera”.
Anche la normativa interna non dispone nulla in merito alla prova dell’elemento territoriale
della cessione intracomunitaria, difatti l’art. 41, 1
comma lett. a) del D.L. 331/93 in
recepimento dell’art. 138, 1
comma, della Direttiva stabilisce che:
“ costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o
spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente o da terzi per
loro conto, nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta …… “
In ogni caso in sede di verifica fiscale o in caso di contestazione la prova della cessione
intracomunitaria dovrà essere fornita dal soggetto fornitore, il quale avrà l’obbligo di
dimostrare l’effettivo trasferimento fisico delle merci in altro Stato membro (elemento
territoriale dell’operazione).
Al riguardo, è evidente l’importanza che, in una transazione commerciale, assumono i codici
incoterms in quanto permettono di individuare in modo inequivocabile e oggettivo le
responsabilità delle parti contraenti in relazione al trasporto e alla consegna delle merci.
97
Cessioni intracomunitarie
Prova dell’elemento territoriale
RESA INCOTERMS CPT – CIP – DAT – DAP
Nel caso in cui il cedente:
sostiene solo i costi del trasporto la resa corretta sarebbe CPT o CIP,
mentre nel caso in cui
oltre agli oneri del trasporto si fa carico anche dei rischi la resa corretta sarebbe DAP o
DAT
In entrambi i casi non dovrebbero esserci problemi in ordine alla prova del trasferimento
dei beni nello Stato membro del cessionario. Difatti il cedente sarà in possesso della
seguente documentazione:
Ordine e conferma d’ordine
Fattura non imponibile art. 41 D.L. 331/93
Bonifico bancario
Fattura dello spedizioniere per l’addebito del trasporto intracomunitario
Elenco Intra 1 bis trasmesso in relazione alla registrazione della fattura di cessione
C.M.R. dove il cedente risulta quale mittente della spedizione e recante la firma del
cessionario apposta al momento del ricevimento delle merci nel proprio Stato membro.
98
Cessioni intracomunitarie
Prova dell’elemento territoriale
RESA INCOTERMS EX WORKS (FRANCO FABBRICA)
Con la clausola EXW la posizione del cedente si complica, in quanto è il compratore che provvede a
tutte le spese e rischi per prelevare la merce dai locali del venditore.
Il cedente, in tali casi, non avendo il controllo della situazione, ai fini della dimostrazione della prova,
dovrà confidare nella disponibilità del trasportatore o del suo cessionario.
Con R.M. 345-E del 2007 l’Agenzia delle entrate ha confermato che il requisito territoriale è uno degli
elementi costitutivi della cessione intracomunitaria in assenza del quale non può considerarsi
legittima l’emissione della fattura senza applicazione dell’imposta.
Sotto il profilo fiscale, l’Agenzia, conferma l’obbligatorietà della conservazione dei documenti che
provano l’effettiva realizzazione della cessione: la fattura e l’elenco Intra 1 bis
Tra i documenti non fiscali, assume particolare importanza l’esibizione del documento di trasporto
(CMR), il quale, firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per
ricevuta, costituisce prova idonea da cui si evince l’uscita delle merci dal territorio dello Stato per
l’inoltro ad un soggetto passivo d’imposta identificato in altro Paese comunitario.
In ogni caso dalle disposizioni normative (art. 19, comma 3
DPR 600/73 e art. 2219 del C.C.)
emerge l’obbligatorietà di conservare sia la documentazione bancaria, dalla quale risulti traccia delle
somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate, sia copia degli altri documenti
attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria e al trasporto
dei beni in altro Stato membro.
99
Cessioni intracomunitarie
Prova dell’elemento territoriale
RESA INCOTERMS EX WORKS (FRANCO FABBRICA)
Con R.M. 477-E del 2008 l’Agenzia delle entrate, affrontando un caso di cessione
intracomunitaria franco fabbrica, conferma che l’invio dei beni in altro Stato membro è
un elemento costitutivo della cessione intracomunitaria, in assenza del quale non può
applicarsi il trattamento di non imponibilità (art. 41 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331,
convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
L’Agenzia ricorda inoltre che la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha ribadito
tale principio, affermando che “l’esenzione della cessione intracomunitaria diventa
applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato
trasmesso all’acquirente e quando il fornitore prova che tale bene è stato spedito o
trasportato in altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione e trasporto, esso ha
lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione” (sentenza del
27/09/2007, in causa C-409/04, punto 42. In senso conforme anche la sentenza del
27/09/2007, in causa C-184/05, punto 23).
Pertanto, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al
trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la
prova dell’elemento territoriale potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo
a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.
100
Cessioni intracomunitarie
Prova dell’elemento territoriale
RESA INCOTERMS EX WORKS (FRANCO FABBRICA)
Con R.M. 19-E del 2013 l’Agenzia delle entrate, in risposta ad una istanza d’interpello
relativa ad una cessione franco fabbrica ha ritenuto prove ammissibili:
sia il caso in cui il trasportatore rilascia il C.M.R. in formato elettronico, equivalente
a quello cartaceo, la cui copia può essere estratta dal sistema informativo del
vettore
sia le informazioni sullo stato del trasporto della merce da cui risulta la sua avvenuta
consegna nel Paese membro tratte sempre dal sistema informatico del vettore.
In tali casi detti documenti non avendo le caratteristiche del documento informatico in
quanto mancanti del dato temporale e della sottoscrizione elettronica sono considerati
documenti analogici e pertanto:
Dovranno essere stampati o materializzati su supporto fisico (Ris. 158-E del 2009)
e
Conservati il base al D.M. 23.01.2004
101
Cessioni intracomunitarie
Prova dell’elemento territoriale
RESA INCOTERMS EX WORKS (FRANCO FABBRICA)
Con la resa franco fabbrica è importante la raccolta di tutta la documentazione che
possa dimostrare l’elemento territoriale. È necessario, quindi, conservare:
Ordini, conferme d’ordine, e-mail e scambi di fax
La fattura riportante il numero di identificazione del cessionario comunitario la
cui veridicità sia stata controllata nel sistema “VIES”
L’elenco intra 1 bis trasmesso nel periodo di riferimento
Bonifico bancario relativo al pagamento della fattura
Eventuale corrispondenza con il trasportatore incaricato dal cessionario
Eventuale dichiarazione del cessionario di avere ricevuto le merci oggetto
dell’acquisto intracomunitario
Copia del CMR richiesto al proprio cessionario o al trasportatore. Se il CMR
viene rilasciato in formato elettronico è importante stampare tale
documentazione, se si è in possesso delle credenziali per accedere ai servizi
informatici del vettore
D.D.T. riportante l’attestazione del cessionario dell’avvenuta ricezione della
merce
Informazioni tratte dal sistema informatico del vettore (tracking number)
102
Cessioni intracomunitarie tedesche
Prova dell’elemento territoriale
Dal 1
ottobre 2013 è vigore una nuova norma introdotta dal Ministero delle Finanze tedesco per le
aziende in Germania che effettuano cessioni intracomunitarie di beni.
I fornitori dalla Germania potranno quindi richiedere alle aziende italiane una dichiarazione o una
prova alternativa per dimostrare di aver ricevuto la merce.
I cedenti tedeschi dovranno presentare per ogni fattura di cessione intracomunitaria una
dichiarazione detta "Gelangensbestätigung" ovvero un "Entry Certificate" (Certification of the entry
of the object of an intra-Community supply into another EU member State).
Tale documento attesta che la merce è stata effettivamente consegnata nel Paese di destinazione
per poter usufruire dell'esenzione IVA nel Paese da cui la merce proviene.
La dichiarazione, che dovrà essere sempre accompagnata da una copia della fattura relativa alla
vendita della merce, dovrà contenere le seguenti informazioni:
denominazione e indirizzo dell'acquirente;
quantità e descrizione della merce, numero identificativo del mezzo di trasporto;
il luogo e mese in cui ha termine il trasporto, la spedizione o il ritiro da parte dello stesso
acquirente;
data del rilascio del certificato;
firma dell'acquirente.
È possibile presentare una dichiarazione cumulativa trimestrale, purché per ogni singola
consegna venga sempre indicato il mese in cui la stessa ha avuto luogo. Sono possibili inoltre forme
alternative, ad esempio il CMR completo di firma del vettore e del destinatario.
103
Vendita EX WORKS
Triangolazione comunitaria
Il soggetto nazionale “IT” (1
cedente) vende al soggetto francese “FR” (1
cessionario-2
cedente) un bene e quest’ultimo lo consegna al soggetto tedesco “DE” (2
cessionario).
IT
DE FR
In questa operazione a fronte di due cessioni intracomunitarie IT FR DE si
è in presenza di un unico trasporto IT DE e l’IVA è assolta dal soggetto DE in
Germania.
Affinché le due cessioni siano non imponibili è indispensabile che il passaggio della
proprietà da FR a DE avvenga nel momento della consegna del bene in territorio tedesco,
altrimenti la prima cessione tra IT e FR si considera effettuata nel territorio dello Stato e
pertanto soggetta ad iva in italiana.
Quindi se le due cessioni sono effettuate con codice incoterm Ew works la prima IT -–> FR
è una operazione interna mentre la seconda FR -–> DE è una cessione intracomunitaria, in
quanto il potere di disporre del bene come proprietario risulta anticipato rispetto al
trasferimento fisico del bene dall’Italia alla Germania. Cioè il soggetto DE acquisisce la
proprietà e la disponibilità del bene in Italia prima del suo trasferimento fisico in Germania.
104
Momento di effettuazione delle operazioni
Prestazioni di servizi
Art. 6, comma 6, DPR 633/72
Per le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7/ter del Dpr 633/72 rese
da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto
passivo ivi stabilito e viceversa il momento di effettuazione varia, a seconda
che si tratti di prestazioni:
Uniche: momento della loro ultimazione
Periodiche o continuative: data di maturazione dei corrispettivi
Deroga: il pagamento anticipato, anche parziale, del corrispettivo integra in
ogni caso il momento impositivo. Il committente nazionale, debitore d’imposta,
è obbligato ad applicare il reverse charge previsto dall’art. 17, comma 2, del
DPR n. 633/1972 mediante:
a) Integrazione della fattura (se il prestatore è stabilito in altro Paese Ue), o
b) autofatturazione (se il prestatore è stabilito al di fuori della Ue).
N.B. La fatturazione anticipata non è causa autonoma di effettuazione
dell’operazione. 105
Momento di effettuazione delle operazioni
Prestazioni di servizi
Art. 6, comma 6, DPR 633/72
L’Agenzia delle entrate con:
Circ. n
35 del 29/9/2012 stabilisce che nelle prestazioni di servizi
generiche di cui all’art. 7/ter del Dpr 633/72 il ricevimento della
fattura del fornitore estero può assumersi come indice
dell'ultimazione del servizio ai fini dell'applicazione dell'Iva da parte
del committente nazionale.
Circ. 16 del 21/5/2013 chiarisce che il committente nazionale non è
comunque sanzionabile se provvede in anticipo a integrare la
fattura del fornitore, o a emettere l'autofattura, liquidando dunque
l'imposta prima che sia effettuata l'operazione.
106
Momento di effettuazione delle operazioni
Prestazioni di servizi
Art. 6, comma 6, DPR 633/72
Le stesse prestazioni (generiche art. 7/ter), se effettuate in modo
continuativo nell’arco di un periodo superiore a 1 anno e se non
comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si
considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino
all’ultimazione delle prestazioni medesime.
-------------
Il momento di effettuazione dei servizi specifici di cui agli articoli 7
quater e quinquies coincide invece (art. 6 commi 3 e 4):
con il pagamento, anche parziale, del corrispettivo
ovvero
con l’emissione anticipata della fattura, la quale non fruisce del
differimento al giorno15 del mese successivo.
107
Modalità di assolvimento dell’imposta
Prestazioni di servizi
Art. 17 D.P.R. 633/72:
2
comma 1
periodo: Gli obblighi relativi e alle prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei
confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i
soggetti indicati nell’art. 7 ter, comma 2, lett. b) e c), sono adempiuti
dai cessionari o committenti (autofattura)
2
comma ultimo periodo: Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di
prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un
altro Stato membro dell'Unione Europea, il cessionario o committente
adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le
disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, e:
o Se non riceve la fattura entro il secondo mese successivo a quello
in cui si considera eseguita la cessione/prestazione dovrà
emettere autofattura entro il 15 del terzo mese successivo;
o Se riceve una fattura con un corrispettivo inferiore dovrà emettere
una fattura integrativa entro il 15 del mese successivo alla
registrazione della fattura originale.
108
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Prestazione di
servizio
Prestatore
del servizio
Momento di
effettuazione del
servizio
Assolvimento dell’imposta Presentazione
intra servizi
Prestazioni
generiche
(art. 7 ter)
U.E.
Ultimazione della
prestazione, ovvero,
se di carattere periodico o
continuativo alla data di
maturazione del
corrispettivo
(*)
(art. 6, c. 6 Dpr 633/72)
Con le modalità degli
artt. 46 e 47
D.L. 331/93
(art. 17, c.2 ultimo periodo
Dpr 633/72)
Si
con riferimento
al periodo di
registrazione
della fattura
Extra-UE
Con autofattura
art. 17, c. 2 1° periodo,
Dpr 633/72
No
(Art. 50 comma 6
D.L. n. 331/93)
Art. 7 quater
Art. 7 quinquies
U.E.
Pagamento del
corrispettivo
Ovvero
Emissione autofattura se
precedente al pagamento
(art. 6, commi 3 e 4
Dpr 633/72)
Con le modalità degli
Artt. 46 e 47
D.L. 331/93 No
(art. 50, comma 6,
D.L. n. 331/93) Extra-UE
Con autofattura
Art. 17, c. 2 1° periodo,
Dpr 633/72
(*) Se prima di tali eventi è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi s’intende effettuata,
limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.
Le prestazioni effettuate in modo continuativo per un periodo superiore a 1 anno che non comportano pagamenti
anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino
all’ultimazione delle prestazioni medesime.
109