GLI ALIMENTI GM: NUOVE REGOLE COMUNITARIE
GLI ALIMENTI GM: NUOVE REGOLE COMUNITARIE
UNIVERSITA’ DI MACERATA
F.BRUNO
I DATI DELL’AGRICOLTURA BIOTEC
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Dai 1,7 milioni di ettari del 1996, l’estensione delle coltivazioni con varietà GM ha superato nel 2000 i 40 milioni. I dati relativi al 2001 indicano una ulteriore crescita: la superficie stimata è di circa 53 milioni di ha con un incremento nel periodo 2000-2001 del 19%.
Si stima che le superfici possano più che raddoppiare tra il 2000 ed il 2005 arrivando oltre i 100 milioni di ha
I DATI DELL’AGRICOLTURA BIOTEC
2
4
Diffusione di OGM molto concentrata per paese…. - solo 13 paesi coltivano OGM - il 98% della superficie riguarda solo 3 Stati: USA (69%),
Argentina (23%), Canada (6%) - nella UE solo Francia, Germania, Spagna
…e per coltura… - il 99% è appannaggio di 4 colture: soia (diffusione 36%), mais
(7%), cotone (16%), colza (11%) - innovazione di prodotto (OGM di 1a generazione): tolleranza agli
erbicidi - RR (74%), resistenza agli insetti – Bt (19%), RR+ Bt (7%)
I DATI DELL’AGRICOLTURA BIOTEC:
LE RAGIONI DELLA RAPIDA DIFFUSIONE
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Investimenti delle multinazionali in un comparto in notevole sviluppo
A
b
Forte aumento di produttività e di profitto per gli imprenditori agricoli
IL DIBATTITO SULLA AGRICOLTURA BIOTEC
4
L’applicazione delle biotecnologie nel settore agricolo è controversa, sia per quanto concerne l’utilizzo di sementi e piante, sia riguardo all’utilizzo di alimenti contenenti o derivanti da OGM
IL DIBATTITO SUI PRODOTTI GM:
BIOTECNOLOGIE E PVS
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Scollamento tra produzione alimentare e densità di alcune popolazioni: le biotec sarebbero la tecnica ideale per aumentare la produttività ed il valore nutrizionale degli alimenti
Mancanza di volontà strategica nel trasferire le risorse agricole e Know how dai paesi ricchi a quelli poveri
A
B
IL DIBATTITO SUI PRODOTTI GM:
BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE
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Gli OGM non necessitano pesticidi e concimi chimici, quindi si inquina meno il suolo, le falde acquifere e il prodotto alimentare contiene minor quantità di sostanze chimiche
Rischio di riduzione della biodiversità e di una ridefinizione totale del patrimonio genetico
A
B
IL DIBATTITO SUI PRODOTTI GM:
BIOTECNOLOGIE E SALUTE UMANA
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Gli OGM hanno le medesime proprietà del prodotto convenzionale e le stesse probabilità di essere nocivo all’uomo
Rischio dell’intervento soprattutto a medio e lungo termine: allergie, resistenza agli antibiotici, ecc.
A
B
IL DIBATTITO SUI PRODOTTI GM:
LA CONVENIENZA ECONOMICA
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I prodotti di qualità e il nostro contesto territoriale sono le carte vincenti del sistema agroalimentare italiano:
1. Le colture GM sono un vantaggio o uno svantaggio per gli imprenditori?
2. Che tipo di impatto ha su agricoltori e consumatori l’introduzione della brevettazione del materiale vivente?
3. Il rapporto tra OGM e PAC?
NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA
La gestione dei rischi avviene regolamentando l’accesso alla sperimentazione, al libero commercio e l’immissione nell’ambiente degli OGM
Fino allo scorso anno le complicate procedure di autorizzazione di messa in commercio dei prodotti GM hanno permesso una sospensione della loro circolazione
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NUOVA DISCIPLINA COMUNITARIA
1
2
REGOLAMENTO CE n.1829/2003Autorizzazione ed etichettatura alimenti e mangimi GM
REGOLAMENTO CE n. 1830/2003Tracciabilità di alimenti e mangimi GM o contenenti OGM
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7 novembre 2003: sono entrati in vigore due regolamenti accompagnati dalla fine della moratoria degli alimenti GM
PROFILI GIURIDICI
Collegati al loro contenuto, ci sono due profili giuridici con importanti conseguenze in termini di politica del diritto:
Rapporto tra norme UE e WTO
La regolamentazione della coesistenza di colture GM, convenzionali e biologiche
A
B
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12
DISCIPLINA UE Autorizzazione ed etichettatura
Procedura di accesso al mercato
a
Obbligo esteso di etichettaturab
In sintesi
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Ambito esteso di applicazione
OGM utilizzati come mangimi ed alimenti
Mangimi ed alimenti che contengono OGM o ingredienti OGM
Mangimi e alimenti ottenuti a partire da un OGM
i
ii
iii
Il regolamento si applica a:
In sintesi
14
Procedura di accesso al mercato
La disciplina è fondata sul principio di precauzione: art. 174 Trattato di Roma
L’autorizzazione è un atto complesso e dura 10 anni
a
In sintesi
15
Fondamentale ruolo assume l’Autorità alimentare europea, introdotta dal reg. 178/2002:
Essa deve valutare il rischio che deve precedere il rilascio dell’autorizzazione
Sulla base della valutazione dell’Autorità la Commissione gestisce il rischio
i
ii
In sintesi
16
La centralità del ruolo dell’Autorità alimentare è confermata dal fatto che se la Commissione non rispetta il suo avviso deve motivare espressamente la decisione contraria al parere dell’organo scientifico
NB
In sintesi
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Etichettatura
L’etichettatura è obbligatoria per tutti i prodotti che rientrano nel raggio d’azione della normativa
OGM utilizzati come mangimi ed alimenti
i
b
Mangimi ed alimenti che contengono OGM ii
Mangimi ed alimenti ottenuti a partire da un OGM
iii
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Per poter applicare l’obbligo di etichettatura a quei prodotti ottenuti a partire da un OGM, ma che non contengono più tracce di DNA transgenico allo stadio finale si è introdotto il reg. 1830/2003 sulla tracciabilità
Introduzione di un identificatore unico, ossia di un codice alfanumerico che consenta di seguire e controllare il prodotto nei vari processi che riguarderà tutti gli operatori che entrano in contatto con OGM.
NB
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Limite di tolleranza per i prodotti in cui la presenza di OGM sia accidentale o tecnicamente inevitabile, misurata nella soglia del 0,9%
Unica eccezione
I ° PROBLEMA
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RAPPORTO TRA NORME UE E WTO
Contrasto con la posizione USA che nega il collegamento tra processo produttivo e caratteristiche finali del prodotto: “regulation of product, not process”
NB
I ° PROBLEMA
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La disciplina delle biotec in Europa si incentra sul principio di precauzione: la diversità di processo giustifica una specifica valutazione e gestione del rischio
i
La disciplina delle biotec USA si fonda sul presupposto della sostanziale equivalenza: essendo i prodotti dell’ingegneria genetica identici (o simili) ai prodotti ottenuti attraverso le tecniche tradizionali di sviluppo, i rischi collegati ai primi devono essere necessariamente identici (o simili) a quelli collegati ai secondi.
ii
I ° PROBLEMA
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WORLD TRADE ORGANIZATION NB
Le regole del commercio internazionale non dettano alcuna disciplina speciale per il commercio di prodotti biotec
L’origine biotec di un prodotto rileva giuridicamente solo se costituisce la ragione di una limitazione agli impegni commerciali assunti in sede WTO
i
ii
I ° PROBLEMA
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Prevede che non si possano introdurre limitazioni alla libertà di commercio. Con alcune eccezioni: art. XX e clausola ambientale
Accordo GATT 1994
Applica l’art. XX del GATT e specifica quando possono introdursi norme sanitarie e fitosanitarie
Accordo SPS
I ° PROBLEMA
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Panel richiesto dagli USA il 13 maggio 2003 avverso il diritto comunitario delle biotecnologie
Posizione USA:
In mancanza di prove scientifiche contrarie i prodotti biotec sono dei “like product”, ossia un prodotto del tutto equivalente a quelli convenzionali
I ° PROBLEMA
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Norme principali che si ritengono violate:
Gli Stati possono introdurre misure sanitarie solo se basate su criteri scientifici indicati dagli organi internazionali e queste non possono essere mantenute in assenza di sufficienti prove scientifiche.
Art.2 SPS
I ° PROBLEMA
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Se le prove scientifiche non sono sufficienti, solo temporaneamente è possibile adottare misure SPS. Scaduto un “termine ragionevole” la misura deve decadere
Art.5 SPS
Norme principali che si ritengono violate:
I ° PROBLEMA
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Il principio di precauzione consente di introdurre misure solo provvisorie, temporanee, ed accompagnate dall’obbligo di raccogliere ulteriori informazioni
Quindi:
I ° PROBLEMA
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Le normative degli Stati non devono discriminare arbitrariamente ed ingiustificatamente prodotti identici o simili di altri Stati (principio del trattamento nazionale)Tale norma indirettamente potrebbe applicare il principio della sostanziale equivalenza
Art. III GATT 1994
Norme principali che si ritengono violate:
I ° PROBLEMA
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Qualsiasi limite alla circolazione di un prodotto GM (autorizzazione, etichettatura, ecc.) potrebbe essere interpretato come una discriminazione tra prodotto nazionale ed estero
NB
Quindi:
II ° PROBLEMA
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LA COESISTENZA
Vi è la possibilità dell’immissione di materiale geneticamente modificato su fondo altrui : studi scientifici condotti in Europa dimostrano che piante GM e piante tradizionali tendono ad incrociarsi: Eastham e Sweet, European Environment Agency, Environmental Issue Report, n. 28, 2002.
Tema affrontato dalla Raccomandazione della Commissione 23 luglio 2003
II° PROBLEMA
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E’ necessario garantire agli agricoltori la possibilità di poter scegliere tra produzione convenzionale, biologica o GM.
NB
Scegliere la coltivazione GM significa divenire titolari di una serie di “svantaggi” (obbligo di etichettatura e tracciabilità, mancato sostegno della politica di sviluppo rurale della UE, prezzi minori, danno di immagine, ecc.).
II ° PROBLEMA
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Il riconoscimento – e protezione - degli interessi privati degli agricoltori
1° questione
Il riconoscimento di legittimi interessi pubblici ad intervenire e regolare la coltivazione delle colture GM
2° questione
Le questioni sono due:
II ° PROBLEMA
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La Raccomandazione prevede che Stati membri debbano esaminare il proprio diritto interno sulla responsabilità civile per appurarne l’efficacia e l’equità.
1° questione: l’intervento privato
II ° PROBLEMA
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Il nostro diritto ha una norma che potrebbe essere un punto di riferimento: l’art. 844 c.c.:
“il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo alle condizioni dei luoghi” (1° comma), attribuendo al giudice il potere di “contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà” e di tenere conto della priorità dell’uso (2° comma).
NormativaAzione inibitoria
II ° PROBLEMA
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Il diritto alla salute e quello ad un ambiente integro, che potrebbero essere incisi dall’attività svolta sui terreni da cui si dipartono le propagazioni “infestanti”, potrebbero trovare tutela nell’art. 2043 c.c. sulla responsabilità extracontrattuale
Normativa
Risarcimento danni
II ° PROBLEMA
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In particolare, nella disposizione dell’art. 2050 c.c. “Responsabilità per l’esercizio da attività pericolose”:presunzione di responsabilità per i danni causati nello svolgimento di un’attività definibile pericolosa “per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati”, salvo che l’operatore non provi di avere adottato tutte le misure idonee ad evitarli.
NB
II ° PROBLEMA
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Principio di sussidiarietà e art. 44 Costituzione
2° questione: l’intervento pubblico
La Raccomandazione prevede che siano gli Stati membri (anche a livello regionale) a dover regolamentare la coesistenza tra colture GM, convenzionali e biologiche e tale disciplina dovrà garantire il “razionale sfruttamento del suolo” previsto dall’art. 44 Cost.
II° PROBLEMA
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Alla luce del nuovo Titolo V Cost. la competenza è statale o regionale ?
A livello regionale (con linee guida nazionali?) andrebbero stabilite:
Quota di colture GM e zone OGM freei
Numero e tipo di varietà vegetali (GM e non GM) che devono coesistere e le distanze
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Pratiche regionali di gestione delle imprese agricole e accordi tra agricoltori per favorire la coesistenza nelle filiere alimentari
iii