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Dott.ssa Laura Zaccaria La riforma tributaria e le banche1
1Associazione Bancaria Italiana
La riforma tributaria e le banche: La riforma tributaria e le banche: riflessione retrospettiva ed riflessione retrospettiva ed evoluzione auspicabile delle norme evoluzione auspicabile delle norme per accrescere la loro competitività per accrescere la loro competitività internazionaleinternazionale
Dott.ssa Laura ZaccariaDott.ssa Laura ZaccariaAssociazione Bancaria ItalianaAssociazione Bancaria Italiana
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2Associazione Bancaria Italiana
PANORAMA INTERNAZIONALEPANORAMA INTERNAZIONALE
Il trattamento fiscale dei redditi societari è profondamente differenziato in ambito UE
Dal confronto delle aliquote vigenti nel 2005 con quelle applicate nel 1980 emerge che in media
nei Paesi UE si è manifestata una
tendenza alla riduzione delle aliquote fiscali
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25%
30%
35%
40%
45%
50%
1980 1991 1996 2000 2003 2005
Statutory Corporate Income Tax Rates in the EU(simple arithmetic average)
Source: IBFD, The taxation of companies in Europe
EU 15
EU 25
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• ampliamento della base imponibile
• abbandono dei sistemi di split rate per gli utili accantonati e distribuiti
• introduzione di sistemi di partecipazioni esenti
• adozione di agevolazioni (aliquote ridotte o esenzioni) per piccole e medie imprese
A fronte della diminuzione delle aliquote nominali in ambito UE si registrano le seguenti tendenze:
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Statutory Corporate Income Tax Rates (national and local)in the EU countries (2005)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%E
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Source: IBFD, The taxation of companies in Europe
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L’aliquota nominale di tassazione non costituisce un parametro efficace di misurazione dell’incidenza del fisco sulle imprese, poiché non tiene conto:
del rapporto esistente tra utile civilistico e imponibile fiscale;
del complesso degli incentivi e degli sgravi concessi per agevolare lo svolgimento delle attività produttive.
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Corporate Income Tax / GDP
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002
OECD (all countries) OECD (European countries) EU 15
Source: OECD, Revenue Statistics 1965-2003, 2004.
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• Il sistema bancario europeo ha beneficiato, come le imprese in generale, della tendenza riduttiva avviata nei primi anni ’90 delle aliquote fiscali nominali di imposizione.
• Nonostante il delinearsi di una tendenza comune nei paesi europei, sussistono ancora significative differenze delle basi imponibili fiscali che ostacolano un equilibrato sviluppo dimensionale delle banche nell’area e influiscono, inoltre, sul grado di redditività stessa delle banche in relazione al paese di residenza.
Il sistema bancario
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Fiscalità delle banche
• Una piena integrazione del sistema bancario su scala europea è ostacolato non solo da divergenze che, sul piano impositivo, trovano applicazione nel campo dell’imposizione societaria in generale, ma anche dal trattamento differenziato che in molti paesi europei si applica alla tassazione di attività bancarie tipiche:
Svalutazione crediti Prodotti finanziari e derivati Transfer pricing
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La disciplina fiscale degli accantonamenti e svalutazioni (Basilea 2)
• Il nuovo accordo di Basilea gradua i requisiti patrimoniali richiesti alle banche in relazione all’entità delle svalutazioni ed accantonamenti effettuati a rettifica/protezione degli impieghi in crediti. Ne consegue che politiche prudenziali di rettifica e svalutazione crediti determinano un minor assorbimento di capitale.
• Il differente riconoscimento fiscale degli accantonamenti e svalutazioni effettuati non consente condizioni di parità concorrenziale tra le diverse banche europee.
SVALUTAZIONISVALUTAZIONI ACCANTONAMENTACCANTONAMENTI
Trattamento civilistico = fiscale
Danimarca; Francia; Lussemburgo; Svizzera
Danimarca; Lussemburgo; Olanda
Requisiti più stringenti della normativa civilistica , ma senza limiti quantitativi
Belgio; Finlandia; Germania; Gran Bretagna; Grecia; Irlanda; Olanda; Svezia
Belgio; Francia; Grecia; Irlanda; Svezia
Limiti quantitativi Portogallo; Spagna; Italia Finlandia; Germania; Portogallo; Svizzera; Spagna; Italia
Non deducibili - Gran Bretagna
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La segmentazione del mercato UE determina una serie di conseguenze negative:
• distorsioni della concorrenza• distorsioni nella scelta degli investimenti• duplicazioni di imposizione• evasione/elusione fiscale• opportunità di arbitraggi
armonizzazione (possibile soluzione)scelte politiche
armonizzazione “dall’alto” realizzata attraverso specifiche disposizioni dell’UE
armonizzazione “dal basso” realizzata attraverso l’accordo bilaterale/multilaterale tra i singoli Stati
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È auspicabile che le legislazioni degli Stati membri dell’UE realizzino un riavvicinamento dei criteri di imposizione delle imprese sulla base delle direttrici stabilite in sede UE
La Ue è cosciente del problema e su vari fronti si occupa della rimozione degli ostacoli fiscali all’attività economica transfrontaliera.
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LE RISPOSTE UE
IAS CCCTB
M&A
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Risposta dell’UE: IAS
Adozione dei principi contabili internazionalmente
riconosciuti
I principi contabili emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB).
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Gli IAS determinano
• certezza di regole concordate a livello internazionale;• riduzione degli oneri sulle transazioni internazionali;• necessità di adeguamento degli ordinamenti interni dei singoli Stati.
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Gli IAS sono utili
• Alla determinazione del valore dell’impresa, la cui individuazione è particolarmente complessa per la crescente globalizzazione dei mercati ed il conseguente progressivo adeguamento delle strutture imprenditoriali.
• Alla definizione di adeguati strumenti di misurazione del valore dell’impresa, utili a rappresentare l’effettivo rischio e la capacità di crescita impliciti nelle attività dell’impresa stessa.
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Risposta dell’UE: M&A
Studio degli ostacoli alle operazioni di fusione e acquisizione transfrontaliere (consultazione)
I risultati preliminari dell’analisi sono stati presentati dalla Commissione europea al Consiglio Ecofin dell’8 novembre.
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Basso consolidamento cross-border nel settore bancario e finanziario europeo
• Il Consiglio Ecofin tenuto in via informale a Scheveningen nel settembre 2004 ha sollevato il problema del basso livello di consolidamento transfrontaliero nel settore bancario e finanziario europeo, invitando la Commissione Ue ad analizzarne le ragioni.
• Il rapporto “Financial Integration Monitor 2005” della Commissione europea mostra come tra il 1999 e il 2004 le operazioni di acquisizione e fusione (M&A) transfrontaliere sono state pari a circa il 20% del valore totale delle M&A nel settore finanziario, laddove in altri settori le operazioni di consolidamento transfrontaliero hanno rappresentato il 45% delle M&A nello stesso periodo.
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Ostacoli alle acquisizioni e fusioni cross-border nel settore finanziario
• La Commissione europea ha preventivamente identificato barriere di diversa natura che ostacolano il consolidamento transfrontaliero nel settore bancario e finanziario.
• Barriere fiscali:
Rischi di realizzazione (incertezza sugli accordi fiscali, incertezza sul regime IVA per i prodotti e i servizi finanziari);
Costi specifici dell’operazione cross-border (exit tax sui capital gains);
Costi a regime (transfer pricing; regime IVA inter-gruppo; assenza di una compensazione omogenea delle perdite; deroghe specifiche di carattere nazionale; trattamenti fiscali discriminatori per prodotti o servizi esteri; tassazione dei dividendi).
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I risultati della indagine
• L’indagine condotta dalla Commissione tra gli operatori del settore finanziario identifica il maggior ostacolo alle cross-border M&A nell’impossibilità di realizzare sinergie di costo transfrontaliere.
• Sono sostanzialmente confermate tutte le tipologie di barriere di natura fiscale evidenziate precedentemente, con particolare accento sui trattamenti fiscali discriminatori, deroghe specifiche di carattere nazionale, IVA inter-gruppo, tassazione su dividendi.
• Tali problematiche vanno affrontate sia a livello Ue (IVA inter-gruppo) sia a livello nazionale.
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Risposta dell’UE: CCCTB
Creazione di una base imponibile consolidata, per tutte le imprese multinazionali che operano a livello europeo, con la finalità di realizzare un quadro comune di tassazione delle società, che elimini gli attuali ostacoli fiscali all’attività economica transfrontaliera
Common Consolidated Tax Base (CCCTB)
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Opzioni per la realizzazione della base imponibile consolidata
(Comunicazione della Commissione Europea 23 ottobre 2001)
1) Tassazione dello stato di casa madre: mutuo riconoscimento delle legislazioni nazionali con facoltà per il gruppo di optare per la tassazione su unica base imponibile, da determinarsi secondo le regole applicabili nello Stato membro in cui ha sede la casa madre;
2) Tassazione su un’unica base imponibile: facoltà per il gruppo di optare per la tassazione su un’unica base imponibile, individuata per direttiva, con aliquota fissata da ciascuno Stato-membro;
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Segue
3) Imposta comunitaria sul reddito della società: facoltà per il gruppo di optare per una vera e propria imposta comunitaria sul reddito delle società, determinata sugli utili consolidati di gruppo realizzati;
4) Unica base imponibile armonizzata in UE: adozione di un codice tributario comune di tassazione delle imprese obbligatorio per tutti gli Stati membri, applicabile a tutte le imprese europee.
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24Associazione Bancaria Italiana
• Le ipotesi allo studio dell’UE sono state tema di dibattito presso la Comunità finanziaria internazionale.
• Recentemente è stata resa pubblica la Comunicazione della Commissione europea (25 ottobre 2005) nell’ambito della implementazione della Strategia di Lisbona (“The contribution of Taxation and Customs Policies to the Lisbon Strategy”).
Comunicazione della Commissione
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25Associazione Bancaria Italiana
Segue
La Commissione europea sta attualmente lavorando su due principali approcci al fine di rimuovere gli ostacoli che le imprese incontrano nel Mercato Interno (“Making Europe a more attractive place to invest and work”):
Un possibile schema pilota di cinque anni per la tassazione delle PMI secondo il regime di Tassazione dello stato di casa madre.
Iniziative intese a realizzare un obiettivo a più lungo termine, ossia quello di permettere alle società di essere tassate su un’unica base imponibile consolidata per le loro attività a livello UE (in particolare per grandi imprese e gruppi di imprese).
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26Associazione Bancaria Italiana
La Commissione europea ha costituito un gruppo di lavoro (Settembre 2004) relativo alla definizione di una base imponibile consolidata comune europea, composto dai rappresentanti delle amministrazioni di ciascuno Stato membro.
Sono state identificate quattro principali aree di lavoro:• principi generali;• tradizionali elementi strutturali di una base imponibile; • elementi addizionali di una base imponibile consolidata comune;• applicazione della base imponibile consolidata comune.
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Tenuto conto della complessità della materia, la Commissione intende svolgere il lavoro preparatorio necessario verso una Common Consolidated Tax Base (CCCTB) nei prossimi tre anni, al fine di presentare una legislazione comunitaria entro il 2008 (una prima bozza entro metà 2006).
La Commissione auspica che il nuovo sistema possa entrare in vigore entro il 2010.
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La Common Consolidated Tax Base (CCCTB)
• Una CCCTB permetterebbe a società con stabilimenti in due o più Stati membri di calcolare un reddito imponibile (consolidato) di gruppo secondo un unico set di regole.
• La base imponibile verrebbe distribuita tra gli Stati membri secondo una formula di ripartizione.
• Ogni Stato membro manterrebbe la propria autonomia fissando liberamente le proprie aliquote e decidendo se concedere o meno tax credits.
• Coordinamento fiscale, piuttosto che armonizzazione fiscale.
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Pro e contro della CCCTB
I pro …
• Riduzione dei costi amministrativi per le operazioni transfrontaliere dovuti all’esistenza di 25 diversi sistemi fiscali e regole di transfer pricing.
• Rimozione dei maggiori ostacoli fiscali al funzionamento del Mercato Interno: possibili fenomeni di doppia tassazione a causa dell’eliminazione
delle regole di transfer pricing; problemi legati al recupero di perdite cross-border; ostacoli fiscali alle operazioni di ristrutturazione cross-border
(fusioni e acquisizioni); abrogazione di imposte sostitutive su dividendi intragruppo,
interessi e royalties.• Maggiore trasparenza nel sistema fiscale societario nell’Unione
europea.• Minore bisogno di applicare regimi antiabusivi (thin capitalization, CFC,
etc.).• Riduzione della competizione fiscale “dannosa” tra Stati membri.
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Pro e contro della CCCTB (segue)
… e i contro.• Maggiore impegno da parte delle Autorità
fiscali in termini di cooperazione tra Stati membri;
• Movimento di gettito tra Stati membri;• Discriminazione tra società operanti a livello
UE soggette al regime CCCTB e società operanti a livello nazionale sottoposte al relativo sistema fiscale.
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La posizione degli Stati membri
• Sono favorevoli all’armonizzazione Ue della base imponibile: Austria; Belgio; Cipro; Danimarca; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Italia; Lettonia; Lituania; Lussemburgo; Malta; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Slovenia; Spagna; Svezia; Ungheria.
• Sono contrari: Regno Unito; Irlanda; Slovacchia; Repubblica Ceca; Estonia.
• La Commissione europea è pronta ad applicare le regole della cooperazione forzata, qualora dovesse mancare l’unanimità da parte dei paesi membri.
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32Associazione Bancaria Italiana
La posizione ABI
• Convergenza “dal basso”• Applicazione contestuale• Principi impositivi comuni preliminarmente
condivisi• Ias come base di partenza• Adozione Ias nei bilanci di esercizio