prof. mario campobasso
DESCRIPTION
Fondazione Emanuele Casale. Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Corso di Diritto Commerciale anno 2012/2013. Prof. Mario Campobasso. Società per azioni Aumento del capitale. Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso. CONDIZIONI AUMENTO REALE. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Prof. Mario Campobasso
Società per azioni Aumento del capitale
Fondazione Emanuele CasaleScuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania
Corso di Diritto Commercialeanno 2012/2013
1
AUMENTO RIDUZIONE
REALE Aumento reale Riduzione volontaria
NOMINALE Aumento nominale
Riduzione per perdite
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
2
Integrale liberazione del capitale precedentemente emesso (art. 2438)
CONDIZIONI AUMENTO REALECONDIZIONI AUMENTO REALE
(Eventuale esecuzione della riduzione di capitale obbligatoria ?)
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
3
Procedimento aumento reale
1. Delibera assemblea straordinaria. Controllo notarile.
2. Sottoscrizione delle azioni e versamento dei conferimenti iniziali.(min. 30 gg. dalla pubblicazione)
3. Iscrizione dell’attestazione nel Registro delle imprese e menzione negli atti della società (30 gg. Da avvenuta sottoscrizione)
3. Scioglimento delle sottoscrizioni e restituzione dei conferimenti versati
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
4
L’aumento delegato di capitale(art. 2443)
Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. […]
Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall'art. 2436.
Emissione di categorie speciali ?
Esclusione del diritto di opzione
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
5
L’aumento delegato di capitaleEsclusione del diritto di opzione
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
6
Modificato con d.lgs. 11-10-2012, n. 184
Conferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2440-2443) [D.lgs.142/2008, modificato con d. lgs. 224/2010]
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
7
L’aumento di capitaleConferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2440) [D.lgs.224/2010]
Se l’aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342 terzo e quinto comma, e 2343.
L’aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui all’articolo 2343-ter e 2343-quater
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
8
L’aumento di capitaleConferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2441) [D.lgs.224/2010]
La relazione giurata dell’esperto designato dal tribunale ovvero la documentazione indicata dall’art. 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. (art. 2441, 6° comma).
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
9
Art. 2343-ter
1) Valori mobiliari quotati conferiti a prezzo di mercato
2) Beni conferiti al valore equo risultante da un bilancio certificato3) Beni conferiti valore di precedente stima
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
10
Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o piu' mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.
ADEGUAMENTI PROCEDIMENTALICASO I. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
11
Ai fini dell’applicazione dell’art. 2343-ter, primo comma, rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell’art. 2441, sesto comma. Il conferimento è eseguito entro sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora l’aumento sia deliberato da una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio.
L’aumento di capitaleConferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2440) [D.lgs. 224/2010]
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
12
Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento
ADEGUAMENTI PROCEDIMENTALICASO II. Fair value da precedente bilancio
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
13
Qualora trovi applicazione l’art. 2343-ter, secondo comma, il conferimento è eseguito, nel caso di cui alla lettera a), entro il termine dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio.
L’aumento di capitaleConferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2440) [D.lgs.224/2010]
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
14
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità
ADEGUAMENTI PROCEDIMENTALICASO III. Relazione non giurata
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
15
Qualora trovi applicazione l’art. 2343-ter, secondo comma, il conferimento è eseguito […] nel caso di cui alla lettera b), entro sei mesi dalla data cui si riferisce la valutazione.
L’aumento di capitaleConferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2440) [D.lgs.224/2010]
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
16
La verifica prevista dall’art. 2343-quater, primo comma, è eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dall’esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale. La dichiarazione di cui all’art. 2343-quater, terzo comma è allegata all’attestazione prevista dall’articolo 2444 .
L’aumento di capitaleConferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2440) [D.lgs.224/2010]
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
17
Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi dell’articolo 2343-ter, secondo comma, nel termine indicato al quinto comma uno o più soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale almeno il ventesimo del capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli amministratori all’esito della verifica prevista dal quanto comma procedano ai sensi dell’articolo 2343-quater, secondo comma.
L’aumento di capitaleConferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2440) [D.lgs.224/2010]
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
18
Se agli amministratori è attribuita la facoltà di adottare le deliberazioni di cui all’art. 2441, quarto comma, qualora essi decidano di deliberare l'aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell'esperto di cui all’art. 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute nell’art. 2343-ter, il conferimento non può avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all’art. 2343-quater, terzo comma.
L’aumento delegato di capitaleConferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2443, 4° comma) [D.lgs.224/2010]
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
19
Entro detto termine uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente all'attestazione di cui all’art. 2444 la dichiarazione prevista all’art. 2343-quater, terzo comma, lettera d)
L’aumento delegato di capitaleConferimenti in natura con procedimento alternativo di stima (art. 2443, 4° comma) [D.lgs.224/2010]
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
20
IL DIRITTO DI OPZIONEE’ il diritto dei soci di essere preferiti ai terzi nella sottoscrizione dell’aumento di capitale2441. (Diritto di opzione). Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
21
Funzione patrimoniale del diritto di opzione:Funzione patrimoniale del diritto di opzione:
Prima:Prima:Attivo-----
PassivoPatrimonio nettoCapitale 1.000Riserve 1.000 __________Debiti------
Patrimonio netto: 2000Azioni emesse: 1000Valore contabile delle azioni: 2Valore nominale delle azioni: 1
Aumento di capitale: emissione di 1000 nuove azioni al prezzo di sottoscrizione di 1Dopo:Dopo:
Attivo-----
PassivoPatrimonio nettoCapitale 2.000Riserve 1.000 __________Debiti------
Patrimonio netto: 3000Azioni emesse: 2000Valore contabile delle azioni: 1,5Valore nominale delle azioni: 1
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
22
Azioni non optateNon Quotate:Diritto di prelazione nella sottoscrizioni agli altri soci che ne abbiano fatto richiesta al momento dell’esercizio dell’opzione.
Quotate:I diritti di opzione sono offerti nel mercato per almeno cinque sedute e il ricavato va a beneficio della società.
In seguito :Le nuove azioni possono essere liberamente collocate dagli amministratori.
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
23
Conferimenti in natura-Perizia di stima o valutazione alternativa-Relazione amministratori-Relazione sindaci sul prezzo di emissione-Soprapprezzo
ESCLUSIONE ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI DEL DIRITTO DI
OPZIONE (Art. OPZIONE (Art. 2441)2441)
Esclusione statutaria-Solo società quotate-Max 10 % capitale preesistente-Emissione al prezzo di mercato-Certificazione della società di revisione
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
24
2442. (Passaggio di riserve a capitale). L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
Aumento gratuito di capitaleAumento gratuito di capitale
Riserve impiegabili
Riserve statutarie
Riserva legale ?Riserva da soprapprezzoRiserva da rivalutazione ?Riserva da applicazione principi IAS/IFRS ?
Riserva per azioni proprie ?Versamenti in conto capitale ?Versamenti in conto futuro aumento di capitale ?Finanziamenti soci ?
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
25
2442. (Passaggio di riserve a capitale). L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.
L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.
Aumento gratuito di capitaleAumento gratuito di capitale
AUMENTI DI CAPITALE MISTI ?
Fondazione E. Casale Prof. Mario Campobasso
26