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Medicina Legale Penalistica
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Medicina Legale Penalistica
Il Diritto Penale costituisce quella branca
dell’ordinamento giuridico che racchiude il complesso
delle norme che lo Stato, come garante del buon
andamento della vita sociale, stabilisce per la difesa
della collettività da fatti gravemente antisociali, che,
nei limiti delle stesse norme, vengono assunti quali
fatti giuridicamente illeciti sotto il profilo penale e
definiti reati, e sono puniti con particolari sanzioni
giuridiche definite pene.
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Medicina Legale Penalistica
Il Diritto Penale appartiene al Diritto Pubblico,
pubblico essendo l’interesse alla tutela dei beni
giuridici offesi dal reato.
Si differenzia poi dal Diritto Privato perché le sue
sanzioni non hanno come scopo la riparazione di un
danno cagionato dalla violazione di un precetto, né la
reintegrazione della situazione patrimoniale o giuridica
compromessa dall’illecito.
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Medicina Legale Penalistica
Il Diritto Penale ha carattere afflittivo: sono infatti
afflittive le sanzioni penali (pene), in quanto dirette alla
punizione del reo mediante una sofferenza impostagli
con la privazione della libertà personale (reclusione o
arresto) o con la diminuzione del suo patrimonio
economico (multa o ammenda).
Le norme penali hanno inoltre carattere imperativo,
stabiliscono cioè dei comandi.
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Medicina Legale Penalistica
Le norme del Diritto Penale sono
contenute nella legge penale
fondamentale (il Codice Penale), nonché
in altre leggi penali che integrano o
modificano la legge penale
fondamentale.
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Medicina Legale Penalistica
Un illecito penale prende il nome di REATO
Il REATO è un fatto giuridico, in quanto produttivo di
conseguenze giuridiche (pene ed altri effetti penali di
una condanna) e un fatto illecito, in quanto in
contrasto con il diritto e, in particolare, con la legge
penale.
Il REATO è il fatto lesivo di un bene giuridico protetto
dalla legge penale.
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
Art 1 Cod. Pen.:
“Nessuno può essere punito per un fatto
che non sia espressamente preveduto
come reato dalla legge, né con pene che
non siano da essa stabilite”.
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
I reati si distinguono in:
Delitti
Pene: multa, reclusione, ergastolo.
Contravvenzioni
Pene: ammenda, arresto.
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
Gli Elementi del Reato si distinguono in:
Costitutivi: indispensabili per l’esistenza del
reato.
Accessori: non indispensabili, ma che
determinano la maggiore o minore gravità del
reato e quindi giustificano un aumento o una
diminuzione della pena (circostanze attenuanti ed
aggravanti).
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
Gli Elementi Costitutivi si distinguono in:
Generali: comuni a tutti i reati.
Particolari: relativi a ciascun reato.
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
Gli elementi costitutivi generali sono:
Il fatto tipico (o elemento oggettivo del
reato).
L’elemento soggettivo (o psicologico) del
reato.
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
Per fatto tipico deve intendersi il comportamento
umano positivo o negativo, che produce un
mutamento non necessariamente materiale.
Tale comportamento deve essere conforme ad un
determinato modello di reato, e cioè ad una
fattispecie criminosa.
La tipicità, quale caratteristica imprescindibile del
fatto costitutivo del reato discende dal principio di
legalità enunciato dall’art. 1 c.p.
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
Componenti dell’elemento oggettivo del reato:
CONDOTTA
EVENTO
RAPPORTO DI CAUSALITA’ MATERIALE
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
La CONDOTTA può avere un carattere attivo
(il fare):
AZIONE (Reati Commissivi)
ovvero un carattere passivo (il non fare):
OMISSIONE (Reati Omissivi)
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
La condotta deve essere cosciente e volontaria.
Art. 42, 1° comma, c.p.:
“Nessuno può essere punito per un’azione od
omissione preveduta dalla legge come reato
se non l’ha commessa con coscienza e
volontà”.
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
I reati OMISSIVI si distinguono in:
omissivi propri, consistenti in un’omissione
pura e semplice senza evento materiale
(omissione di referto, omissione di soccorso).
omissivi impropri, consistenti in un’omissione
da cui deriva un evento materiale (omicidio
consumato privando il malato dei medicinali
necessari per la sua sopravvivenza).
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
Gli EVENTI si distinguono in:
Eventi di DANNO (omicidio, lesione
personale, ecc.).
Eventi di PERICOLO (strage, rissa, ecc.).
L’evento può mancare nei reati di mera
condotta (es. ingiuria, percosse, ecc.).
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
Per potersi considerare integrato il reato sotto l’aspetto
dell’elemento oggettivo occorre un rapporto di
conseguenzialità tra condotta ed evento
rapporto di causalità materiale.
Art. 40, 1° comma, c.p.:
“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto
dalla legge come reato, se l’evento dannoso o
pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato,
non è conseguenza della sua azione od
omissione”.
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
EQUIVALENZA TRA AZIONE ED OMISSIONE
Art. 40, 2° comma, c.p.:
“Non impedire un evento, che si ha l’obbligo
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
Un evento può essere determinato da una causa
unica ovvero da un concorso di cause (concause).
CAUSA: ogni antecedente necessario e da solo
sufficiente a produrre un evento.
CONCAUSA: ogni antecedente necessario ma
da solo non sufficiente a produrre un evento.
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
Art. 41 c.p. (Concorso di cause):
“Il concorso di cause preesistenti o simultanee o
sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od
omissione del colpevole, non esclude il rapporto di
causalità fra l’azione od omissione e l’evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di
causalità quando sono state da sole sufficienti a
determinare l’evento…”.
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
TEORIA CONDIZIONALISTICA (o della ‘Conditio sine
qua non’ o della EQUIVALENZA DELLE CAUSE)
Ogni concausa risponde dell’evento finale in toto,
a prescindere dal concorso di altre concause.
Tra le concause, ai fini della imputazione di un
evento, hanno rilievo giuridico quelle costituite da
un comportamento umano.
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
Criterio di probabilità e
Criterio di certezza nella verifica del rapporto
causale
Il problema del rapporto causale nelle
condotte omissive, particolarmente nella
responsabilità medica.
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
Sentenza n. 27 del 10.07.2002 delle Sezioni
Unite Penali della Corte di Cassazione:
Il nesso causale può essere ravvisato quando la
condotta omissiva del medico è stata condizione
necessaria dell’evento lesivo oltre il ‘ragionevole
dubbio’ ovvero con ‘alto o elevato grado di
credibilità razionale’ o ‘probabilità logica’.
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
Perché si abbia un reato non basta l’elemento
oggettivo (evento dipendente oggettivamente
da una condotta ‘tipica’), ma occorre anche
l’elemento soggettivo (o psicologico), che è
costituito dalla particolare relazione psichica
intercorrente tra l’agente e l’evento.
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
Le principali forma di elemento soggettivo
sono tre:
DOLO
PRETERINTENZIONE
COLPA
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
Art. 43 c.p. (Elemento psicologico del reato):
“Il delitto: è DOLOSO, o secondo
l’intenzione, quando l’evento dannoso o
pericoloso, che è il risultato dell’azione od
omissione e da cui la legge fa dipendere
l’esistenza del delitto, è dall’agente
preveduto e voluto come conseguenza della
propria azione od omissione; …
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
Art. 43 c.p. (Elemento psicologico del reato):
“… è PRETERINTENZIONALE, o oltre
l’intenzione, quando dall’azione od
omissione deriva un evento dannoso o
pericoloso più grave di quello voluto
dall’agente; …”.
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
Art. 43 c.p. (Elemento psicologico del reato):
“… è COLPOSO, o contro l’intenzione,
quando l’evento, anche se preveduto, non è
voluto dall’agente e si verifica a causa di
negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero
per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini
o discipline”.
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
La forma normale di elemento soggettivo richiesto
per la configurazione di un reato è il dolo.
Di regola i delitti sono dolosi, “salvi i casi di
delitto preterintenzionale e colposo
espressamente preveduti dalla legge”
(art. 42, 1° comma, c.p.).
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE:
Escludono il carattere di illecito penale e quindi la
sussistenza stessa del reato; conseguentemente
escludono anche la punibilità dell’agente.
Si distinguono in codificate e non codificate.
Tra le cause di giustificazione codificate ricordiamo:
il consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.);
l’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.);
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE (segue):
l’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.);
la legittima difesa (art. 52 c.p.);
lo stato di necessità (art. 54 c.p.).
Tra le altre cause di esclusione del reato ricordiamo inoltre:
Il costringimento fisico (art. 46 c.p.), il caso fortuito e la forza
maggiore (art. 45 c.p.), l’errore di fatto (art. 47 c.p.), ecc.
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
Art. 50 c.p. (Consenso dell’avente diritto):
“Non è punibile chi lede o pone in
pericolo un diritto col consenso della
persona che può validamente disporne”.
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Medicina Legale Penalistica – Il Reato
Art. 54 c.p. (Stato di necessità):
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per
esservi stato costretto dalla necessità di
salvare sé od altri dal pericolo attuale di un
danno grave alla persona, pericolo da lui non
volontariamente causato, né altrimenti
evitabile, sempre che il fatto sia
proporzionato al pericolo. …”.
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Medicina Legale Penalistica – Omicidio
TITOLO XII (Dei delitti contro la persona):
Capo I – Delitti contro la vita e l’incolumità
individuale
Art. 575 (Omicidio): “Chiunque cagiona la morte
di un uomo è punito con la reclusione non
inferiore ad anni ventuno”.
Artt. 576-577: Circostanze aggravanti
dell’omicidio volontario, con pena fino
all’ergastolo.
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Medicina Legale Penalistica – Omicidio
TITOLO XII (Dei delitti contro la persona):
Capo I – Delitti contro la vita e l’incolumità
individuale
Art. 584 (Omicidio preterintenzionale): “Chiunque,
con atti diretti a commettere uno dei delitti
preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la
morte di un uomo, è punito con la reclusione da
dieci a diciotto anni”.
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Medicina Legale Penalistica – Omicidio
TITOLO XII (Dei delitti contro la persona):
Capo I – Delitti contro la vita e l’incolumità
individuale
Art. 589 (Omicidio colposo): “Chiunque cagiona,
per colpa, la morte di una persona è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è
commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la
pena è della reclusione da due a sette anni…”.
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Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita
ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA
Art. 578 (Infanticidio in condizioni di abbandono
materiale e morale) [una volta Infanticidio per
causa d’onore]: “La madre che cagiona la morte
del proprio neonato immediatamente dopo il parto,
o del feto durante il parto, quando il fatto è
determinato da condizioni di abbandono materiale
e morale connesse con il parto, è punita con la
reclusione da quattro a dodici anni”.
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Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita
ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA
Art. 579 (Omicidio del consenziente): “Chiunque
cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è
punito con la reclusione da 6 a 15 anni”. Si applicano le
disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso
contro una persona: 1) < 18 anni; 2) inferma di mente o
in condizioni di deficienza psichica per altra infermità o
abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; 3) il cui
consenso sia stato estorto dal colpevole con violenza,
minaccia, suggestione o carpito con l’inganno.
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Medicina Legale Penalistica – Delitti contro la vita
ALTRI DELITTI CONTRO LA VITA
Art. 580 (Istigazione o aiuto al suicidio): “Chiunque
determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di
suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo
l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la
reclusione da 5 a 12 anni”.
La pena è ridotta se il suicidio non avviene; aumentata
nelle condizioni di cui ai numeri 1 e 2 del precedente
articolo. Si applicano le disposizioni dell’omicidio se la
persona era < 14 anni o incapace di intendere e di volere.
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Delitti contro l’incolumità individuale
• Percosse (art. 581 c.p.)
“Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa…”.
Se dal fatto viceversa deriva una malattia si ricade nel più grave reato di lesione personale.
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Delitti contro l’incolumità individuale
• Lesione personale (art. 582 c.p.)
“Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni”.
Se la malattia ha una durata non superiore ai 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585… il delitto è punibile a querela della
persona offesa.
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Delitti contro l’incolumità individuale
• Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)
“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa,
2) ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
3) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
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Delitti contro l’incolumità individuale
• Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)
“La lesione personale è gravissima e si applica la reclusione da sei a dodici anni se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto
inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
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Delitti contro l’incolumità individuale
• Altre circostanze aggravanti (art. 585 c.p.):
uso di armi, sostanze corrosive, ecc.
• Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa…
In caso di lesione grave è prevista, quale pena, la reclusione da 1 a 6 mesi, ovvero una multa.
In caso di lesione gravissima è prevista la reclusione da 3 mesi a 2 anni ovvero una multa.
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Lesioni personali
Lievissime Malattia non superiore ai 20 giorni
Lievi Malattia non superiore ai 40 giorni
Gravi
Malattia o incapacità di attendere
alle ordinarie occupazioni > 40
giorni;
pericolo di vita;
indebolimento permanente di un
senso o di un organo
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Lesioni personali
Gravissime
Malattia certamente o
probabilmente insanabile;
perdita di un senso o perdita
dell’uso di un organo;
perdita di un arto o mutilazione che
renda l’arto inservibile;
perdita della capacità di procreare;
permanente e grave difficoltà della
favella;
deformazione o sfregio permanente
del viso.
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Referto nelle lesioni personali
• Nelle lesioni personali dolose sussiste sempre l’obbligo di referto, tranne che nelle lesioni lievissime, a meno che non concorra qualcuna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 585 c.p.
• Nelle lesioni personali colpose non sussiste mai l’obbligo di referto, tranne che nelle lesioni gravi o gravissime dipendenti da fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (Legge 24.11.1981, n. 689, art. 92).
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Art. 583-bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da 4 a 12 anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al 1° comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. (…)
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al 1° e al 2° comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. (…)”.
Tali disposizioni si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.
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Art. 583-ter
“La condanna contro l’esercente una professione sanitari per
taluno dei delitti previsti dall’art. 583-bis importa la pena
accessoria dell’interdizione dalla professione da 3 a 10 anni.
(…)”.