laboratori di prova - clausole contrattuali per limitare la responsabilità
DESCRIPTION
L'intervento tenuto dall'avv. Valeria Fabbri in data 12 febbraio 2014 al seminario organizzato da ALPI - Associazione Laboratori di prova e Organismi di Certificazione Indipendente. L'intervento ha come obiettivo quello mettere in luce quali possono essere gli strumenti contrattuali finalizzati a stabilire una proporzionalità tra l'attività svolta dei Laboratori di Prova e le eventuali responsabilità alle quale gli stessi laboratori possono essere chiamati a rispondere nell'ipotesi di difettosità del prodotto sul quale si è svolto l testTRANSCRIPT
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Workshop Alpi Associazione
“La conoscenza degli
aspetti legali per ridurre i
rischi di contenziosi” Avv. Valeria Fabbri
12 febbraio 2014
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Introduzione
Con il presente lavoro si intende fornire alcuni suggerimenti
pratici agli Associati Alpi nella gestione delle criticità legate
all’esercizio dell’attività di competenza.
I contenuti giuridici di seguito esposti, lungi dal voler essere
esaustivi, costituiscono una disamina di carattere generale.
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Possibili criticità nell’attività degli Associati Alpi
Un esempio pratico:
Il Laboratorio di prova X riceve dal produttore Y l’incarico di svolgere un test sul componente di un prodotto industriale più complesso.In seguito, dopo la comunicazione delle risultanze, il produttore Y chiede al Laboratorio X il risarcimento di danni presuntivamente legati ad una carente e/o erronea esecuzione del test.
Criticità l’ammontare del risarcimento richiesto è di
molto superiore all’importo pagato per la commessa.
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L’attività dei Laboratori di prova – Possibili criticità
Le possibili evoluzioni della problematica: Si va in causa, ma spesso il Giudice non è un esperto delle specifiche norme (anche tecniche) del settore. Inoltre, non esiste prova scritta tra le parti idonea ad individuare l’oggetto dell’incarico e le criticità in esso insite.Ergo, il Laboratorio X è esposto al rischio di una condanna “gravosa”.
Come evitarlo?
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Le possibili opzioni:
a) Prima di andare in causa
tentare una definizione in sede conciliativa, con il coinvolgimento di periti esperti dei prodotti e delle norme del settore
oppure
b) Prima dell’insorgenza di qualsivoglia problematica
la redazione di un contratto tra le parti
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Il contratto come possibile strumento di tutela e/o di prevenzione delle cause:
a) può servire a delimitare e/o chiarire l’oggetto dell’incarico conferito al Laboratorio
• in questo modo, si “costringe” il committente a chiarire la funzione del componente rispetto al funzionamento del prodotto e a metterne in evidenza le eventuali criticità – l’attività del Laboratorio in tal senso è più “guidata”, oltre che mirata;
• conseguentemente, il Laboratorio può “tarare” il costo dell’incarico sull’importanza e/o complessità dello stesso.
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Il contratto come possibile strumento di tutela e/o di prevenzione delle cause:
b) può servire ad introdurre una clausola di limitazione della responsabilità in favore del Laboratorio.
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Limitazione della responsabilità - riferimenti normativi:
• Art. 1229 c.c. - è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave;
• Art. 1382 cc. - la clausola con cui si conviene che, in caso di inadempimento (…), uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno superiore;
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Limitazione della responsabilità - riferimenti normativi:
• Art. 1341 c.c. - non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità (..)
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Dalla combinazione delle norme richiamate discende che:
1. È possibile introdurre una clausola di limitazione della responsabilità del Laboratorio, onde prevenire richieste risarcitorie del committente sproporzionate rispetto all’importo pattuito per la commessa;
2. In particolare, tramite l’inserimento di una penale limitativa della responsabilità, il Laboratorio potrebbe limitare/escludere la propria eventuale responsabilità per il caso della colpa lieve
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Segue - dalla combinazione delle norme richiamate discende che:
3. affinché la limitazione di responsabilità “funzioni” (possa, cioè, essere fatta valere nel caso di un contenzioso), è necessario commisurarla ad elementi economici del contratto/commessa sulla base di valutazioni da effettuarsi caso per caso;
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S T U D I O L E G A L E S T E FA N E L L I w w w. s t u d i o l e g a l e s t e f a n e l l i . i t
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LETTERA INFORMATIVA
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LINKEDIN GRUPPO DISPOSITIVI MEDICI: LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA
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Grazie per la Vostra attenzione