la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato accordo europeo 8 ottobre 2004 d.lgs n....
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La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato
Accordo europeo 8 ottobre 2004
D.Lgs n. 81/2008
Accordo interconfederale 9 giugno 2008
D.Lgs n. 106/2009
Fabio Pontrandolfi 1
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I lavori della commissione consultiva permanenteIndicazioni per la valutazione del rischioProceduraPosizione differenziate
Ministero del lavoroParti datoriali Parti sindacaliRegioniIspesl
Fabio Pontrandolfi 2
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La normativa
Gli obblighi di legge per la valutazione dello stress
D.Lgs n. 81/2008
D.Lgs n. 106/2009
Fabio Pontrandolfi 3
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Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, ….
o.1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in
difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.
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DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101) (GU n. 125 del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n.114)
Art. 8 Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre
2010.
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D.Lgs n. 81/2008 e D.Lgs n. 106/2009
Art. 28. La scelta dei criteri di redazione del documento e' rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione
Art. 29 Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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I contenuti della valutazione
Accordo interconfederale 8 giugno 2008
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La procedura: strumenti e proposte
Coordinamento Regioni
Lombardia
Ispesl
Toscana
Documento del Ministero del lavoro
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Tesi
HSE
SIMLII
Commissione europea
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Inail
La giurisprudenza sullo stress e le malattie professionali
TARConsiglio di Stato
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SIMLII
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Gli elementi essenziali dell’accordo
1. non tutti i luoghi di lavoro sono necessariamente interessati dallo stress (art. 1, comma 2)
2. non tutte le manifestazioni di stress sono necessariamente negative (art. 3, comma 2)
3. lo stress non è una malattia (art. 3, comma 3)
4. non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato (art. 3, comma 4)
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5. l’individuazione dello stress può implicare analisi di fattori oggettivi e soggettivi (art. 4, comma 2)
6. il compito di stabilire le misure per prevenire, eliminare o ridurre lo stress spetta al datore di lavoro e le misure sono adottate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti (art. 4, comma 5)
7. la gestione dei problemi di stress può essere condotta sulla scorta del generale processo di valutazione dei rischi (art. 5, comma 2)
8. La gestione del problema stress può essere altresì condotta attraverso l’adozione di una separata politica sullo stress
9. laddove nel luogo di lavoro non siano presenti professionalità adeguate, possono essere chiamati esperti esterni (art. 6, comma 2).
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Passaggi essenziali
analisi da parte del datore di lavoro della presenza dei fattori oggettivi e soggettivi di rischio (art. 4, comma 2) dando la priorità ai fattori oggettivi che possono essere i “segnali” denotativi di problema di stress lavoro-correlato (art. 2, comma 1) e degli indicatori (art. 4, comma 1) da condursi sulla rilevazione diretta di elementi anche numericamente apprezzabili e/o su base documentale secondo le modalità indicate negli articoli 28 e 29 del D.Lgs n. 81/2008 e tenendo conto dei gruppi di lavoratori interessati (previa consultazione del RLS)
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l’individuazione delle misure necessarie da parte del datore di lavoro (art. 4, comma 3)
l’adozione delle stesse con il coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 (art. 4, comma 3)
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nell’ipotesi eventuale di perduranti evidenze di
stress, derivanti dalla percezione individuale di stress, successiva analisi percettiva di approfondimento (ad es., con l’utilizzo di test) ed eventuale adozione di misure individuali (art. 6, comma 1), fermo restando che nelle aziende di piccole dimensioni l’approfondimento attraverso strumenti per la rilevazione della precisione soggettiva non è generalmente indicato dato il numero esiguo dei soggetti coinvolti.
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Nelle aziende di minori dimensioni, quando risulti l'esistenza di indicatori rilevanti di stress lavoro-correlato, il datore di lavoro individua e adotta direttamente i necessari interventi di riduzione o eliminazione del rischio.
vista la logica di semplificazione presente nel D.lgs n. 81/2008, possibilità per il datore di lavoro, una volta effettuata la valutazione del rischio, anche di adottare direttamente le eventuali misure individuali (art. 6, comma 1), soprattutto (ma non esclusivamente) nelle aziende di minori dimensioni
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Indicazione del termine del 1° agosto 2010 come data di decorrenza del processo di valutazione dei rischi, di cui tracciare il progetto nel documento di valutazione dei rischi ed il termine finale, e non quale data finale entro cui dev’essere interamente svolta la valutazione e adottate le relative misure.
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Criticità posizioni Regioni-Ispesl
si ipotizza come obbligatoria la fase di approfondimento sulla percezione dei lavoratori;
Si afferma che dev’essere chiara la volontà dell’azienda di modificare l’organizzazione del lavoro,
Si prevede che la valutazione venga in ogni caso condotta approfonditamente nelle ipotesi in cui sono presenti indicatori di contenuto e contesto del lavoro a prescindere dalla effettiva presenza di stress (in contrasto con la previsione dell’accordo secondo cui lo stress non è necessariamente presente ovunque, art. 1, comma 2)
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Proposte applicative
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