la semplificazione edilizia secondo la lr 15/2013 e il dl 69/2013
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CEAR Ravenna 22 ottobre 2013. la semplificazione edilizia secondo la LR 15/2013 e il DL 69/2013. legge regionale 15/2013. le leggi edilizie intervenute dopo l’inizio della crisi. le leggi nazionali e regionali che disciplinano la pianificazione urbanistica e - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
la semplificazione edilizia secondo la LR 15/2013 e il DL 69/2013
CEAR Ravenna 22 ottobre 2013
le leggi edilizie intervenute dopo l’inizio della crisi
legge regionale 15/2013
le leggi nazionali e regionali che disciplinano la pianificazione urbanistica e
l’edilizia fino a ieri, sono nate in periodi congiunturali diversi dall’attuale
- la legge urbanistica nazionale è ancora la 1150 del 1942…!
- la legge urbanistica regionale è la LR 20 del 2000 (riformata nel 2009)
- il “testo unico edilizia” nazionale, è il DPR 380 del 2001
- la “disciplina generale edilizia” regionale, è introdotta con la LR 31/2002
quali leggi sono intervenute con ricadute sull’edilizia, dopo l’inizio della crisi?quali leggi sono intervenute con ricadute sull’edilizia, dopo l’inizio della crisi? • decreti ministeriali del governo Monti (DL 138/2011 disciplina commercio)
• legge regionale 15-2013 “semplificazione della disciplina edilizia”
• il decreto 69-2013 “decreto del fare” convertito in legge 98-2013
le leggi della crisi
le leggi approvate nel periodo di crisi, sono fortemente orientate alla semplificazioneorientate alla semplificazione
• i decreti ministeriali del governo Monti (DL 138/2011 ecc..) hanno liberalizzato togliendo i vincoli di programmazione commerciale fino alle strutture di media dimensione -1500 mq di superficie di vendita
• la legge regionale 15-2013 “semplificazione della disciplina edilizia” sposta in attività edilizia libera gli interventi manutentivi e in SCIA gli interventi trasformativi fino alla ristrutturazione
• il decreto 69-2013 “decreto del fare” convertito in legge 98-2013, “riforma” il concetto di ristrutturazione (recepito dalla LR 15), lascia la possibilità (forse!) di derogare le distanze tra fabbricati, ecc..
legge regionale 15/2013
le leggi della crisi
• la semplificazione è un aspetto caratteristico delle leggi approvate nel periodo di crisi, l’incertezza dell’applicazione, rischia di vanificarne l’efficacia immediata
• semplificazione e chiarezza interpretativa sono indispensabili per cogliere subito gli aspetti innovativi e potenzialmente utili al rilancio del settore
• il tema della qualità e sostenibilità delle trasformazioni appare “sospeso” e delegato pienamente alle capacità di chi interviene
legge regionale 15/2013
le novità introdotte dalla LR 15/2013
• Sportello unico dell'edilizia (SUE)
• Riforma della commissione per la qualità architettonica e del paesaggio
• Riduzione dei titoli abilitativi edilizi
• Estensione degli interventi di attività edilizia libera
• Possibilità di proroga dei termini di validità dei titoli edilizi
• Standardizzazione dell'attività edilizia e semplificazione della
documentazione
• Ampliamento delle varianti in corso d'opera da regolarizzare alla fine dei
lavori
• Immediato utilizzo degli immobili e agibilità parziale riferita a porzioni
• Semplificazione dei controlli sui progetti e sulle opere realizzate
legge regionale 15/2013
Sportello Unico Edilizia
Viene rafforzato il compito del SUE come interlocutore primario per il cittadino
Il SUE nei permessi di costruire acquisisce direttamente o tramite conferenza di
servizi gli atti di assenso di competenza di altre amministrazioni
Solo per gli interventi di attività edilizia libera soggetti a CIL e per le SCIA,
l'interessato può rivolgersi direttamente alle amministrazioni esterne per
ottenerne il parere.
La Regione stipula apposite convenzioni con gli enti competenti al rilascio dei
pareri al fine di accelerarne il rilascio.
legge regionale 15/2013
commissione qualità edilizia e paesaggio
La CQAP viene riformata, confermato il ruolo consultivo, ma circoscritto il
campo di competenza nei seguenti casi:
• Espressione di pareri per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
• Interventi edilizi sugli immobili classificati dagli strumenti urbanistici di valore
storico architettonico e testimoniale, ai sensi della L.R. 20/2000 ad esclusione
degli interventi negli immobili di cui al D.Lgs. 42/2004 per i quali verrà chiesto
esclusivamente il parere della Soprintendenza.
• Strumenti urbanistici quando previsto dal RUE
• Pareri sui provvedimenti di sanatoria opere abusive o difformi dai titoli abilitativi
Paradossalmente in alcune realtà andranno in CQAP più pratiche!
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titoli abilitativi
RESTANO SOLO DUE TITOLI EDILIZI:
Scia - per realizzare ogni tipo di intervento fatta salva l'attività edilizia libera,
sottratta alla necessità di un titolo abilitativo
Permesso di costruire - limitato solamente alle nuove costruzioni, al ripristino
tipologico, alle ristrutturazioni urbanistiche
Entrambi sono trasferibili insieme all'immobile ai successori o aventi causa e non
incidono sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali.
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la nuova SCIA
Interventi soggetti a SCIA• Manutenzione straordinaria;• Eliminazione barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive,
qualora interessino immobili vincolati ;• Restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo;• Ristrutturazione di cui alla lettera f dell'allegato (Nuova definizione!);• Mutamento di destinazione d'uso senza opere con aumento di C.U.;• Installazione o revisione di impianti tecnologici con volumi tecnici;• Varianti in corso d'opera di cui all'art.22;• Realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari,
nei casi di cui all'art. 9, comma 1 Legge n. 122/1989 ;• Opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della
lettera g.6 dell'allegato;• Recinzioni, cancellate e muri di cinta;• Interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;• Significativi movimenti terra.
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attività edilizia libera
• Attività edilizia totalmente liberalizzata ( per la quale non è richiesto alcun titolo edilizio e l'interessato è tenuto ad acquisire, prima dell'inizio dei lavori, solo le autorizzazioni e gli altri atti di assenso) – EX MODELLO B –
• Attività edilizia libera soggetta a comunicazione di inizio dei lavori (CIL), la quale contiene i dati identificativi dell'impresa,la nomina del direttore dei lavori ed è corredata dagli elaborati progettuali e dalla relazione tecnica con cui il professionista assevera la conformità dell'intervento.
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attività edilizia libera
Attività edilizia totalmente liberalizzata• Interventi di manutenzione ordinaria• Interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e
psicologiche-cognitive ( quelle che riguardano l'inserimento di elementi tecnici e tecnologici necessari per favorire l'autonomia e la vita indipendente di persone con disabilità certificata);
• Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico ad esclusione di attività di ricerca idrocarburi e analisi geologiche per l'edificazione;
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attività edilizia libera
Attività edilizia totalmente liberalizzata• I movimenti terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola;• Opere dirette a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e
stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a 6 mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;
• Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta che siano contenute entro l'indice di permeabilità, vasche di raccolta delle acque;
• Opere esterne per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive non in edifici vincolati;
• Le aree ludiche e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine;
• Le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
• Le installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi, di cui all'art. 17 del decreto legislativo n.128/2006;
legge regionale 15/2013
attività edilizia libera
Attività edilizia totalmente liberalizzata• Istallazione pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da
realizzare al di fuori dei centri storici e degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli artt. A-7 e A-8 dell'Allegato della della L.R. 20/2000;
• I mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale;
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attività edilizia libera
Attività edilizia libera soggetta a comunicazione di inizio lavori (CIL)• Le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle
costruzioni, qualora non comportino modifiche della sagoma, non aumentino le superfici utili e il numero delle unità immobiliari, non modifichino le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;
• Le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati ad esercizio d'impresa;
• Le modifiche della destinazione d'uso senza opere senza aumento di C.U. (carico urbanistico).
legge regionale 15/2013
proroga dei termini di validità dei titoli edilizi
Per i titoli abilitativi in essere alla data di pubblicazione della legge (30/07/2013) è stabilita la proroga (2 ANNI) della data di inizio dei lavori e della loro conclusione.
Le nuove scadenze si sostituiscono automaticamente alle precedenti.
Facciamo un esempio!Supponiamo di avere un permesso di costruire rilasciato il 31/07/2012, pertanto
in essere alla data di pubblicazione della legge 15. Esso può usufruire delle proroga di due anni sia della data di inizio lavori
(31/07/2015), che di quella di fine lavori (31/07/2017).......
Questo significa che con un titolo rilasciato nel 2012 arriviamo fino al 2017 con la fine dei lavori
ATTENZIONE! La proroga non si applica nel caso di entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati
legge regionale 15/2013
standardizzazione dell’attività edilizia e semplificazione della modulistica e della documentazione da allegare
- modulistica unica per tutto il territorio regionale;
- strumenti telematici a scala regionale per la presentazione delle pratiche;
- atti di coordinamento tecnico;
- accelerazione dell'iter amministrativo del titolo edilizio;
- introduzione di meccanismi di sanzioni per la mancata osservanza del
- requisito di completezza delle pratiche;
- eliminazione delle interruzioni dei termini procedimentali.
legge regionale 15/2013
ampliamento delle varianti in corso d’opera
La possibilità di regolarizzare le varianti con Scia alla fine dei lavori si estende a tutte quelle che:
non comportino una modifica della tipologia di intervento;non comportino un intervento totalmente diverso rispetto a quello
iniziale per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione;
non comportino incrementi volumetrici che danno luogo ad un organismo, o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabili.
legge regionale 15/2013
IMMEDIATO UTILIZZO DEGLI IMMOBILI E AGIBILITA' PARZIALE RIFERITA A PORZIONI DELL'INTERVENTO
Prevista la possibilità di usare l'immobile a seguito della trasmissione al SUE della completa documentazione di fine lavori e di agibilità:
Il certificato parziale può essere richiesto e rilasciato solo nei seguenti casi (ART.25):
Per singoli edifici e singole porzioni della costruzione, purchè strutturalmente e funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione relative all'intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;
Per singole unità immobiliari, purchè siano completate le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione relative all'intero edificio di cui fanno parte.
legge regionale 15/2013
“regolarizzazione” della varianti in corso d’opera ante 1977
L’art. 46 inserisce l’art. 17 bis alla LR 23/2004, dando la possibilità di
regolarizzare attraverso la presentazione di una SCIA ed il pagamento di
sanzioni pecuniarie, di regolarizzare le opere edilizie eseguite in parziale
difformità durante i lavori per l’attuazione dei titoli abilitativi rilasciati prima
del 28/01/1977 (Legge 10/77)
Questo articolo permette di sanare opere abusive, verificando la sola
conformità agli strumenti urbanistici e alle tutte le norme vigenti al momento
della realizzazione delle stesse!!
legge regionale 15/2013
abrogazione dei pareri ARPA e AUSL
L’art. 59 tra le varie disposizioni abrogatorie, elimina il primo comma dell’art. 19
della LR 19/82, ovvero assoggettamento degli interventi edilizi caratterizzati
da significative interazioni con l’ambiente, al parere integrato di ARPA e
AUSL
Viene eliminato il ruolo degli enti nei procedimenti di edilizia produttiva, i
progettisti sono tenuti ad asseverare il rispetto integrale di tutte le norme e
regolamenti vigenti, l’Amministrazione comunale deve verificarne i contenuti
Rimane l’obbligatorietà dei pareri per i piani urbanistici (PSC, POC e RUE) e i
piani attuativi (PUA) e varianti
All’AUSL rimane solamente la competenza per le verifiche in fase di rilascio dei
certificati di conformità edilizia
legge regionale 15/2013
la proposta di riforma della Legge 31/2012 approvata dalla Giunta Regionale in maggio 2013, è diventata legge “Semplificazione della disciplina edilizia” L.R. n. 15 -2013 pubblicata sul BUR del 30/07/2013
dopo le modifiche ai procedimenti
edilizi, vediamo le ricadute sulla
pianificazione!
legge regionale 15/2013
le osservazioni, quante?le osservazioni, quante?
la nuova legge 15-2013 contiene diverse disposizioni che hanno una ricaduta sulla pianificazione vigente
alcune disposizioni hanno immediata efficacia, altre sono state posticipate negli effetti al prossimo futuro
art. 50 – inserimento dell’art. 18bis nella LR 20 del 2000:
“semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica”
- divieto di duplicazione di norme sovraordinate
non si possono inserire nel RUE e nelle VALSAT dei piani, disposizioni di leggi, regolamenti, atti d’indirizzo o prescrizioni di piani sovraordinati, riportandoli integralmente o anche parzialmente!
i contenuti della pianificazione devono essere messi a disposizione dei cittadini sui siti web delle amministrazioni
gli articoli che influenzano la pianificazione gli articoli che influenzano la pianificazione
legge regionale 15-2013
le osservazioni, quante?le osservazioni, quante?
quando si applicano le disposizioni dell’art. 50?
entro tre mesi dalla entrata in vigore della LR 15 (quindi entro dicembre 2013) la Regione individua e aggiorna periodicamente le disposizioni che trovano diretta e uniforme applicazione su tutto il territorio regionale con appositi atti di indirizzo e coordinamento
i comuni adeguano i loro piani e regolamenti (RUE) alle disposizioni degli atti di indirizzo e coordinamento della Regione entro 180 gg dalla loro pubblicazione (quindi massimo entro giugno 2014)
dopo tale termine le disposizioni regionali trovano diretta applicazione prevalendo sulle disposizioni in contrasto
contenute nei RUE!!
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gli articoli che influenzano la pianificazione gli articoli che influenzano la pianificazione
legge regionale 15-2013
la Regione deve esprimersi
legge regionale 15-2013
gli articoli che influenzano la pianificazione gli articoli che influenzano la pianificazione
art.51- modifiche all’art. 19 della LR 20/2000
Carta unica del territorio e tavola dei vincoli
al fine di assicurare la certezza della disciplina urbanistica e dei vincoli che gravano sul territorio, i comuni devono adottare la “Tavola dei vincoli”, rappresentando tutti i vincoli e prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l’uso e trasformazioni del territorio
la tavola dei vincoli costituisce parte integrante di PSC, RUE, POC e PUA
non possono essere più approvati atti di pianificazione in assenza della tavola dei vincoli, pena l’illeggibilità degli atti!
la Regione con apposito atto d’indirizzo stabilirà gli standard tecnici e le modalità di rappresentazione e descrizione dei vincoli
le osservazioni, quante?le osservazioni, quante?
art. 56 - “semplificazione della pubblicazione degli avvisi relativi ai procedimenti in materia di governo del territorio”
la pubblicazione degli avvisi relativi alla pianificazione urbanistica, agli espropri o di localizzazione di opere pubbliche sulla stampa, non è più obbligatoria, assolti dai siti informatici degli enti!
art. 57 - “procedimenti in corso e norme transitorie”
cessano di efficacia le deliberazioni dei comuni che sottopongono a permesso di costruire gli interventi di RRC e RE ai sensi dell’art.8 della LR 31/2002 (per i procedimenti avviati dopo il 28 settembre)
i comuni entro gennaio 2014 devono adottare le definizioni tecniche uniformi della deliberazione RER 279/2010
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gli articoli che influenzano la pianificazione gli articoli che influenzano la pianificazione
legge regionale 15-2013
Il Rue dell’Unione è già conforme!
il “decreto del fare” (DL 69 – 2013 disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) è stato convertito in legge n. 98-2013 pubblicata sulla G.U. 194 del 20/08/2013
il “decreto del fare” (DL 69 – 2013 disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) è stato convertito in legge n. 98-2013 pubblicata sulla G.U. 194 del 20/08/2013
decreto 69-2013
la Regione con la legge 15 aveva già anticipato molti temi contenuti nell’art. 30 del decreto!
vediamo le ricadute sulla pianificazione, sulle autorizzazioni paesaggistiche e sulla disciplina edilizia!
le osservazioni, quante?le osservazioni, quante?
l’art. 30 “semplificazione in materia edilizia” modifica parti del dPR 380-2001
comma 1 a0) – le regioni possono prevedere con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al DM 1444-1968 in materia di distanze tra fabbricati e sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, produttivi e quelli riservati alle attività collettive (verde e parcheggi)
ricadute sulla pianificazione ricadute sulla pianificazione
“decreto del fare” 69-2013 – legge 98-2013
il “decreto del fare” è stato convertito in legge 98-2013 (G.U. 194 del 20/08/2013)
la Regione dovrà esprimersi!
l’art. 60 della LR 15/2013 prevede la disapplicazione delle norme statali contenute nei titoli 1, 2 e 3 del DPR 380/2001
le osservazioni, quante?le osservazioni, quante?
l’art. 30 “semplificazione in materia edilizia” modifica parti del DPR 380-2001
comma 1 e) 4 – i comuni entro il 30 giugno 2014 devono individuare con propria deliberazione le parti del centro storico ove non è possibile con SCIA intervenire con demolizione e ricostruzione comportante modifica della sagoma.
il decreto del fare (e la legge di conversione) apportano modifiche sostanziali anche ad alcuni procedimenti autorizzativi in materia paesaggistica ed edilizia!
ricadute sulla pianificazione ricadute sulla pianificazione
“decreto del fare” 69-2013 – legge 98-2013
il “decreto del fare” è stato convertito in legge 98-2013 (G.U. 194 del 20/08/2013)
il RUE deve identificare le parti da conservare del centro storico!
le osservazioni, quante?le osservazioni, quante?
l’art. 39 “disposizioni in materia di beni culturali” modifica il DLgs 42/2004:
art.146 comma 4 – per i lavori iniziati nei cinque anni successivi alla data di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, l’efficacia dell’autorizzazione è estesa a tutta la durata dei lavori medesimi
art. 146 comma 5 – il parere dalla Soprintendenza relativo alla autorizzazioni paesaggistiche ordinarie, viene reso ai sensi delle prescrizioni del piano paesaggistico (regionale), e passa da 90 a 45 gg, decorso il tale termine, l’amministrazione competente (Unione) provvede sulla domanda presentata!
ricadute sull’Autorizzazione Paesaggisticaricadute sull’Autorizzazione Paesaggistica
“decreto del fare” 69-2013 – legge 98-2013
il “decreto del fare” è stato convertito in legge 98-2013 (G.U. 194 del 20/08/2013)
la Regione deve finire il lavoro di revisione del PTPR, dopo si può
applicare il procedimento “abbreviato”
le osservazioni, quante?le osservazioni, quante?
l’art. 30 “semplificazione in materia edilizia” modifica parti del DPR 380-2001
sostituito il comma 8 dell’art. 20 con la disposizione relativa al silenzio assenso nel procedimento del Permesso di Costruire, ad esclusione degli immobili vincolati o ricadenti in aree soggette a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali
ricadute sulla disciplina ediliziaricadute sulla disciplina edilizia
“decreto del fare” 69-2013 – legge 98-2013
il “decreto del fare” è stato convertito in legge 98-2013 (G.U. 194 del 20/08/2013)
come art. 18 della LR 15/2013!
la semplificazione edilizia secondo la LR 15/2013 e il DL 69/2013