la rateizzazione - ufficiotributi.it · 9.3 istanze di riammissione (mod. r1 – r2 – r3 – r4...
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MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
M a n u a l e U n i c o n . 3 d e l 0 3 / 0 8 / 1 7
LA RATE IZZAZIONE
2 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
1 INDICE
2 STORICIZZAZIONE DEL DOCUMENTO .......................................................................................................................... 4
REGOLE ........................................................................................................................................................................................ 5 3 PREMESSA ........................................................................................................................................................................ 6 4 AMBITO APPLICATIVO ................................................................................................................................................... 7 4.1 Parti escluse dall’ambito applicativo ........................................................................................................................ 8 4.2 Impatti della definizione agevolata (art. 6 D.L. 193/2016) in tema di rateizzazione. ...................................... 10 5 PRESUPPOSTI PER ACCEDERE ALLA RATEIZZAZIONE ............................................................................................... 12 6 TIPOLOGIE DI ISTANZE DI RATEIZZAZIONE ................................................................................................................. 14 7 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RATEIZZAZIONE .................................................................................................. 16 7.1 Modelli di istanza ......................................................................................................................................................... 19 7.2 Documentazione a corredo ..................................................................................................................................... 20 7.2.1 Persone fisiche e ditte individuali in regime semplificato .................................................................................... 21
7.2.2 Società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna ....................... 22 7.2.3 Società di persone, ditte individuali in contabilità ordinaria, associazioni, fondazioni non bancarie,
comitati, enti ecclesiastici, consorzi..................................................................................................................................... 23 7.2.4 Casistiche particolari .................................................................................................................................................. 24 7.2.4.1 Enti pubblici / Fondazioni lirico-sinfoniche .............................................................................................................. 24 7.2.4.2 Condomini .................................................................................................................................................................... 24 7.2.4.3 Società di persone (SNC o SAS) cancellate dal registro delle imprese ............................................................ 24 7.2.4.4 Altre persone giuridiche cancellate dal registro delle imprese .......................................................................... 24 7.2.4.5 Società di persone trasformate in società di capitali ........................................................................................... 25 7.2.4.6 Società in liquidazione ............................................................................................................................................... 25 7.2.4.7 Società estinte per fusione ........................................................................................................................................ 26 7.2.4.8 Soggetti deceduti ....................................................................................................................................................... 26 7.2.5 Tabella di raccordo Tipologia piano/Debito/Soggetto/Tipo modello .............................................................. 27 8 EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE ................................................................................................................................... 28 9 ESAME DELL’ISTANZA DI RATEIZZAZIONE ................................................................................................................... 29 9.1 Istanze Ordinarie (anche in Proroga) – fino a 60.000 Euro (rif. Mod. R1 - R6 - R7) ............................................ 31 9.2 Le altre tipologie di Istanze (rif. Mod. R2 - R3 - R4 - R5) ......................................................................................... 32 9.2.1 Istanze Ordinarie (anche in proroga) per importi superiori a 60.000 euro relative a persone fisiche e ditte
individuali in regimi semplificati (rif. Mod. R2) .................................................................................................................... 33 9.2.2 Istanze Ordinarie (anche in Proroga) per importi superiori a 60.000 euro relative a tutte le persone
giuridiche e ditte individuali in regimi di contabilità ordinaria (rif. Mod. R3) ................................................................ 35 9.2.3 Istanze Straordinarie (anche in Proroga) o in Estensione per qualsiasi importo relative a persone fisiche e
ditte individuali in regimi semplificati (rif. Mod. R4) ........................................................................................................... 38 9.2.4 Istanze Straordinarie (anche in Proroga) o in Estensione per qualsiasi importo relative a persone
giuridiche e ditte individuali in regimi di contabilità ordinaria (rif. Mod. R5) ................................................................ 40 9.2.5 CASISTICHE PARTICOLARI ........................................................................................................................................... 42 9.2.5.1 Enti pubblici / Fondazioni lirico-sinfoniche .............................................................................................................. 42 9.2.5.2 Condomini .................................................................................................................................................................... 42 9.2.5.3 Società di persone (SNC o SAS) cancellate dal registro delle imprese ............................................................ 42 9.2.5.4 Altre persone giuridiche cancellate dal registro delle imprese .......................................................................... 43 9.2.5.5 Società di persone trasformate in società di capitali ........................................................................................... 43 9.2.5.6 Società in liquidazione ............................................................................................................................................... 43 9.2.5.7 Società estinte per fusione ........................................................................................................................................ 44 9.2.5.8 Soggetto deceduto .................................................................................................................................................... 44 9.2.5.9 Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo con o senza transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. -
procedure da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012 ................................................................................................. 45 9.3 Istanze di riammissione (Mod. R1 – R2 – R3 – R4 – R5) ........................................................................................... 47 9.4 Tabella di raccordo Tipologia piano/Parametri per l’analisi dell’istanza ......................................................... 49 10 CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO ................................................................................................................................ 50 10.1 Provvedimento di accoglimento ............................................................................................................................. 51 10.2 Preavviso di rigetto ...................................................................................................................................................... 52
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10.3 Provvedimento di diniego ......................................................................................................................................... 53 11 LE RATE ........................................................................................................................................................................... 54 12 IL PAGAMENTO ............................................................................................................................................................ 55 13 EFFETTI DEL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA......................................................................................................... 56 14 SERVIZIO DI AVVISATURA (SE MI SCORDO) .............................................................................................................. 58 14.1 Attivazione del servizio da parte del contribuente ............................................................................................... 59 14.2 Messaggistica............................................................................................................................................................... 60 15 SOSPENSIONE DELLA RATEIZZAZIONE ........................................................................................................................ 61 16 DECADENZA ................................................................................................................................................................. 62 16.1 Decadenza per inadempienza ................................................................................................................................ 63 16.2 Decadenza per procedura concorsuale ............................................................................................................... 64 16.3 Decadenza per decesso ........................................................................................................................................... 66 16.4 Decadenza per cancellazione della società ........................................................................................................ 66 17 REVOCA ........................................................................................................................................................................ 67
ITER OPERATIVO ........................................................................................................................................................................ 69 1 PREMESSA ...................................................................................................................................................................... 70 2 GLI STRUMENTI .............................................................................................................................................................. 71 3 IL PROCESSO ................................................................................................................................................................. 72 3.1 Le figure responsabili .................................................................................................................................................. 72 3.2 Le strutture responsabili .............................................................................................................................................. 73 3.3 Le fasi e le attività ........................................................................................................................................................ 74 3.3.1 La matrice delle responsabilità ................................................................................................................................. 75 3.4 Avvio del procedimento ............................................................................................................................................ 76 3.4.1 Verificare la completezza dell’istanza .................................................................................................................... 76 3.4.2 Protocollare l’istanza sull’applicativo Lampo ........................................................................................................ 78 3.5 Analisi ............................................................................................................................................................................. 82 3.5.1 Effettuare le verifiche contabili ................................................................................................................................. 82 3.5.2 Effettuare le verifiche documentali ......................................................................................................................... 85 3.6 Definizione .................................................................................................................................................................... 87 3.6.1 Predisporre il provvedimento di accoglimento ..................................................................................................... 87 3.6.2 Predisporre il provvedimento di rigetto ................................................................................................................... 91 3.6.3 Archiviare la documentazione ................................................................................................................................. 93 3.7 Decadenza ................................................................................................................................................................. 94 3.7.1 Individuare i provvedimenti decaduti ..................................................................................................................... 94 3.7.2 Registrare la decadenza per inadempienza ......................................................................................................... 95 3.8 Revoca .......................................................................................................................................................................... 97 3.8.1 Gestire la revoca ......................................................................................................................................................... 97 4 ALLEGATI ....................................................................................................................................................................... 99 4.1 Modulistica ................................................................................................................................................................... 99 4.2 Allegati generici........................................................................................................................................................... 99
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2 STORICIZZAZIONE DEL DOCUMENTO
Data pubblicazione Note Versione
03/08/2017 Prima versione Manuale Unico v.1.0
5 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
REGOLE
6 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
3 PREMESSA
L’articolo 19 del DPR n. 602/19731 e l’articolo 26 del D.Lgs. n. 46/19992 attribuiscono
all’Agente della riscossione (d’ora innanzi anche AdR o Ente) il potere di dilazionare il
pagamento delle somme iscritte a ruolo.
1 Art. 19 del DPR n. 602/1973
1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva
difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un
massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la
dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata
una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate
variabili di importo crescente per ciascun anno.
1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di
cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono
fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione
di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere
concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di
relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero
coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata
presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria
responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere
aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e
grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione
ordinario;
b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.
2. (Comma abrogato dall'art. 36, comma 2-bis, lett. b) D.L. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
31/2008).
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data
sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non
ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in
relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle
stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento
dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso
numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese
indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante
domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
4-bis. (Comma abrogato dall'art. 83, comma 23, lett. c) D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
133/2008). 2 Art.26 D.Lgs. n. 46/1999
1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle
autorità' amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali
in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione
dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente;
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Il contribuente decade dalla rateizzazione a fronte del mancato pagamento di cinque
rate3 anche non consecutive.
4 AMBITO APPLICATIVO
Rientrano nell’ambito applicativo della rateizzazione:
a. tutte le somme iscritte a ruolo4 dalle amministrazioni statali, dalle Agenzie istituite dallo
Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli altri enti pubblici previdenziali;
b. le somme iscritte a ruolo dagli altri Enti creditori (comuni, regioni, ecc.) fatto salvo il
caso in cui i medesimi non abbiano optato, comunicandolo all’Agente della
riscossione, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30°
giorno successivo alla ricezione della comunicazione; sul sito internet dell’Ente, nelle
sezioni Cittadini o Imprese, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti
interessati.
tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da
parte del competente agente della riscossione.
2. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. 3 Cfr. paragrafo 16.1 Decadenza per inadempienza 4 Tale accezione comprende anche l’avviso di accertamento esecutivo di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a), del D.L.
n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, e l’avviso di addebito di cui all’articolo 30, comma 1, del
medesimo D.L. n. 78/2010.
8 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
4.1 Parti escluse dall’ambito applicativo
Sono escluse dall’ambito applicativo della rateizzazione le somme iscritte a ruolo:
a. già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del
numero di rate, tempo per tempo previsto, (cosiddetti “carichi decaduti”) nel caso in
cui non si sia provveduto alla regolarizzazione delle rate scadute5 della precedente
dilazione6;
b. mai rateizzate, ma che si riferiscono a soggetti già decaduti7 da rateizzazioni
concesse per altri debiti nel caso in cui non si sia provveduto alla regolarizzazione
delle rate scadute (cosiddetti “soggetti decaduti”);
c. che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di
riferimento, non sono rateizzabili (cosiddetti “carichi non dilazionabili”8); sul sito
internet dell’Ente, nelle sezioni Cittadini o Imprese, alla voce Rateizzazione è
disponibile l’elenco dei tributi e tipi di imposta interessati;
d. da quegli Enti che hanno avocato a sé il potere di dilazionare tali crediti; sul sito
internet dell’Ente, nelle sezioni Cittadini o Imprese, alla voce Rateizzazione è
disponibile l’elenco degli Enti interessati;
e. per le quali è stata richiesta ed accolta la definizione agevolata di cui all’art. 6 del
Decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193, ma non è stato effettuato il pagamento (o
il versamento sia insufficiente o tardivo) di una qualsiasi rata del piano di definizione,
fatto salvo naturalmente che le cartelle e gli avvisi fossero notificati da meno di 60
5 Art. 19 comma 3 lettera c) modificata dall’articolo 13-bis del D.L. n. 113/2016 convertito dalla Legge n. 160/2016. 6 Rientrano in tale fattispecie anche le somme richieste nuovamente in rateizzazione da un soggetto subentrante per effetto
di una incorporazione, cessione, scissione, mentre sono escluse quelle richieste in rateizzazione dall’erede a fronte del
decesso del soggetto richiedente. 7 L’erede che presenta per la prima volta una rateizzazione a fronte del decesso di un soggetto “decaduto” non può essere
considerato “decaduto”. 8 A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
le pene pecuniarie di cui all’art. 236, comma 1, DPR n. 115/2002;
tributi con tipo imposta uguale a “RA” (tipo modello RAS e RAT) iscritti a ruolo dall’Agenzia delle entrate o dall’Agenzia
delle dogane;
i crediti la cui riscossione rientra nella fattispecie della cosiddetta “riscossione spontanea a mezzo ruolo”, quale prevista
dall’art. 32, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 46/1999 vale a dire quella da effettuare a seguito di iscrizione a ruolo non
derivante da inadempimento e quando la somma da iscrivere a ruolo è già dall’inizio ripartita in più rate su richiesta
del debitore;
tributi locali inseriti nei cosiddetti “G.I.A.”;
tributi riferiti a ruoli già rateizzati sin dall’origine salvo diversa indicazione dell’Ente;
somme afferenti a multe e ammende, violazioni norme doganali (1E31, 1E08, 1E79, 1E80);
crediti dell’INPS, limitatamente ai tributi 8247/8248/8328/8329;
tributi con codice tipo entrata “N” (diritti di notifica);
somme derivanti da sentenze di condanna rese dalla Corte dei conti a carico dei dipendenti della stessa AdE (codici
tributo 841A e 841C).
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giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione (per i dettagli si
rinvia al par. 8.3.2 e 8.3.3 del Manuale Unico “La definizione agevolata”).
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4.2 Impatti della definizione agevolata (art. 6 D.L. 193/2016) in tema di rateizzazione.
a Carichi rigettati dalla definizione agevolata
Indipendentemente dalla motivazione di diniego alla definizione agevolata, è possibile
presentare una nuova richiesta di rateizzazione ex art. 19 DPR n. 602/1973 o proseguire
con la precedente dilazione, salvo che non si sia verificata la decadenza del debitore da
quest’ultima per effetto della revoca della sospensione precedentemente attivata a
seguito della presentazione della dichiarazione di adesione; la trattazione di tali istanze
segue quanto previsto in tema di gestione delle rateizzazioni (per cui, in presenza di
rateizzazioni precedenti già decadute, prima di ottenere la nuova rateizzazione, il
soggetto potrà essere riammesso al beneficio della rateizzazione solo a seguito del
pagamento integrale delle rate scadute).
b Carichi per i quali è stata accolta la definizione agevolata, ma per i quali non risulta
effettuato il pagamento della prima o unica rata
1 potranno essere ripresi i pagamenti delle rate di eventuali piani di dilazione in essere
alla data del 24/10/2016 (e al corrente con i pagamenti delle rate scadenti a tutto il
31/12/2016);
2 potranno essere ripresi i versamenti rateizzati relativi a provvedimenti di dilazione in
essere alla data di presentazione della dichiarazione di adesione;
3 non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione ex art. 19 DPR n.
602/1973 salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data
di presentazione della dichiarazione di adesione e nel solo caso in cui tali carichi non
fossero già oggetto di una dilazione in essere alla data del 3/12/2016 (data di
conversione in Legge del D.L. n. 193/2016). Tale preclusione rileva anche per quei
carichi contenuti nella comunicazione di adesione ed esclusi dal pagamento,
qualora si optasse per il pagamento solo di alcuni dei carichi contenuti nella
comunicazione stessa.
Per le prime due fattispecie si procederà comunicando al debitore (attraverso l’invio di un
piano di ammortamento, dove saranno richiamati gli estremi del provvedimento di
rateizzazione di riferimento, e dei relativi bollettini RAV) le scadenze per il pagamento
dilazionato del debito residuo, nello stesso numero di rate non versate del piano
originario.
In caso di mancato pagamento ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una
qualsiasi rata successiva alla prima della definizione agevolata, si producono gli effetti
descritti al punto b) sub. 3), non potendo più ricorrere le fattispecie di cui ai sub. 1) e 2) (la
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rateizzazione originaria è stata oggetto di revoca ex lege art. 6. Comma 8, lett. c) del D.L.
n. 193/2016 dopo il pagamento integrale della prima rata della definizione).
c Carichi non oggetto di definizione agevolata ma riferiti a soggetti che hanno richiesto
per altri carichi l’accesso alla definizione agevolata
E’ possibile presentare una nuova richiesta di rateizzazione ex art. 19 DPR n. 602/1973.
Resta inteso che:
- qualora la definizione agevolata presentata e relativa ad altri carichi sia stata
accolta, la trattazione dell’istanza di rateizzazione dovrà seguire quanto previsto in
tema di gestione delle rateizzazioni considerando unicamente lo stato di eventuali
rateizzazioni relative ai soli carichi non richiesti in definizione (in sintesi i carichi richiesti
in definizione, ancorché interessati da precedenti rateazioni, sono da considerare
“neutri” ai fini dell’analisi della nuova istanza);
- qualora la definizione agevolata presentata per altri carichi sia stata rigettata, la
trattazione dell’istanza di rateizzazione dovrà seguire quanto previsto in tema di
gestione delle rateizzazioni considerando, ai fini dell’analisi della nuova istanza, anche
lo stato di eventuali rateizzazioni relative a carichi per i quali la definizione agevolata è
stata oggetto di diniego.
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5 PRESUPPOSTI PER ACCEDERE ALLA RATEIZZAZIONE
Per accedere al beneficio della rateizzazione, il contribuente deve dichiarare e/o
comprovare in sede di presentazione della richiesta quanto segue:
1. la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica9 quella cioè in cui si trova il
debitore che è nell’impossibilità di far fronte in un’unica soluzione al pagamento del
debito iscritto, ma è tuttavia in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla
ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua
condizione patrimoniale e reddituale. Tale stato consente l’accesso alla rateizzazione
fino ad un numero massimo di 72 rate;
2. il peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economica, nel caso in cui
per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali
in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione
precedentemente concesso;
3. la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica
indipendentemente dalla propria responsabilità10 nel caso in cui, pur sussistendo i
requisiti di “temporaneità”, il contribuente può sostenere l’onere finanziario derivante
dalla ripartizione del debito solo a fronte di una dilazione del debito in un numero di
rate superiore a 72.
La condizione di “temporaneità” rappresenta pertanto l’elemento essenziale su cui si basa
lo strumento della rateizzazione essendo indispensabile e determinante, per accedervi,
che il debitore dimostri la capacità di adempiere, seppur in forma rateale, ai propri
obblighi (cosiddetta “insolvenza reversibile”). Circostanza questa che non si configura
invece nel caso in cui la situazione di difficoltà economica sia “definitiva”, cioè tale da
determinare l’impossibilità per il debitore di poter adempiere, anche in forma rateale, ai
propri obblighi tributari (cosiddetta “insolvenza irreversibile”).
A titolo esemplificativo il carattere irreversibile dell’insolvenza lo si può riscontrare nei
soggetti che hanno cessato la loro attività o che sono interessati da dichiarazione di
fallimento.
Resta comunque incompatibile l’istituto della rateizzazione anche per i soggetti interessati
da particolari procedure che, seppur non manifestano una situazione di insolvenza
9 cfr. Circolare Agenzia delle entrate n. 15/2000. 10 Accertabile ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 2, decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre
2013, affinché si renda possibile procedere al calcolo e all’applicazione dei parametri secondo le tabelle A) e B) allegate
al decreto stesso (All.2).
13 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
irreversibile, richiedono il rispetto del principio della cosiddetta “par condicio creditorum”,
quali:
il deposito di un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge
fallimentare);
il deposito di una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 –
Legge fallimentare);
il deposito di una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da
sovra indebitamento (artt. 6 e seguenti – Legge n. 3/2012).
Per coloro che, in presenza di un piano di rateizzazione in essere, avessero richiesto ed
ottenuto la definizione agevolata di cui all’art. 6 del Decreto legge del 22 ottobre 2016, n.
193, ma non hanno effettuato, in tutto o in parte, il pagamento della prima o unica rata
del piano di definizione nei termini previsti, come già indicato, è possibile riprendere i
pagamenti della precedente rateizzazione senza necessità che sia ulteriormente
comprovata la presenza dei presupposti per accedere al beneficio. A tal riguardo
Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al debitore (attraverso l’invio di un piano
di ammortamento che richiamerà gli estremi del provvedimento di rateizzazione di
riferimento ed al quale saranno allegati i relativi bollettini RAV) le scadenze per il
pagamento dilazionato del debito residuo, che saranno in numero pari a quello delle rate
non versate del piano originario11.
11Nelle more dell’invio centralizzato nel nuovo piano sarà possibile produrre un nuovo piano di rateizzazione seguendo le
istruzioni indicate nell’iter Operativo.
14 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
6 TIPOLOGIE DI ISTANZE DI RATEIZZAZIONE
Sono previste sei tipologie di rateizzazione:
1 ordinaria: è la rateizzazione che il contribuente può chiedere, ai sensi dell’art. 19,
comma 1, del DPR n. 602/1973, nel caso di temporanea situazione di obiettiva
difficoltà economica. Per tale tipologia di rateizzazione può essere concessa la
ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili12 di importo costante
o, se richiesto dal contribuente, anche con rate variabili di importo crescente in
ragione di anno (cfr. art. 19, comma 1-ter del DPR n. 602/1973);
2 ordinaria in proroga: è la rateizzazione che il contribuente può chiedere, una sola
volta e a condizione che non sia intervenuta decadenza del piano per il quale si
chiede la proroga, nel caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al
comma 1 del medesimo articolo, posta a base della concessione del precedente
piano di ammortamento (cfr. art. 19, comma 1-bis del DPR n. 602/1973). La
rateizzazione in proroga può essere concessa per un ulteriore periodo e fino ad un
massimo di 72 mesi. Anche in questo caso il debitore può chiedere che il piano di
rateizzazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente in
ragione d’anno. La rateizzazione “in proroga” può essere concessa anche per
un’istanza che sia già stata oggetto di riammissione (cfr. successivo punto 6);
3 straordinaria: è la rateizzazione che il contribuente può chiedere, ai sensi dell’art. 19,
comma 1 e 1-quinquies del DPR n. 602/1973, laddove, oltre ad una temporanea
situazione di obiettiva difficoltà, sussista anche una comprovata e grave situazione
legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
Per tale tipologia di rateizzazione può essere concessa la ripartizione del pagamento
fino ad un massimo di 120 rate mensili di importo costante (è pertanto esclusa per
tale tipologia di rateizzazione, così come previsto dal Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, la possibilità di chiedere rate
variabili di importo crescente);
4 straordinaria in proroga: è la rateizzazione che il contribuente può chiedere, una sola
volta ed a meno che non sia intervenuta decadenza del piano per il quale si chiede
la proroga, ai sensi dell’art. 19, comma 1-bis e 1-quinquies del DPR n. 602/1973,
laddove, oltre al comprovato peggioramento della temporanea situazione di
obiettiva difficoltà, posta a base della concessione del precedente piano di
ammortamento ordinario o straordinario, sussista anche una comprovata e grave
situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria
12 L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.
15 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
responsabilità. La rateizzazione straordinaria in proroga può essere concessa per un
ulteriore periodo e fino ad un massimo di 120 mesi. Anche in questo caso le rate
potranno essere esclusivamente di importo costante. La rateizzazione “in proroga”
può essere concessa per un’istanza che è già stata oggetto di riammissione (cfr.
successivo punto 6);
5 in estensione: è la rateizzazione che il contribuente può chiedere, una sola volta – e
sempre a condizione che non sia intervenuta decadenza del piano di riferimento –
nel caso in cui a fronte della concessione di un piano di rateizzazione di tipo ordinario
(anche in proroga) concesso antecedentemente l’8/11/2013 (data di entrata in
vigore del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 06/11/2013), intenda
estendere il piano fino a 120 rate, in virtù della disposizione transitoria di cui all’art. 4
dello stesso decreto. A fronte di una rateizzazione già concessa “in estensione”, è
possibile accedere anche alla proroga, fatto salvo che non si abbia già usufruito di
tale beneficio;
6 in riammissione: è la rateizzazione che il contribuente può chiedere ai sensi dell’art. 19
comma 3 lettera c) del DPR n. 602/1973 così come modificato dall’art. 13-bis del D.L.
n. 113/2016 convertito dalla Legge n. 160/2016, per richiedere la riammissione di una
precedente rateizzazione concessa e decaduta, previo integrale pagamento delle
rate scadute del precedente provvedimento di rateizzazione. Il nuovo piano di
rateizzazione potrà essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a
quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la
riammissione.
Sono altresì da menzionare, tra le tipologie, le rateizzazioni cosiddette “eccezionali” dove
il Legislatore, con appositi interventi normativi, concede la possibilità per i contribuenti
“decaduti” da precedenti rateizzazioni di richiederne la riammissione in relazione a
determinati presupposti (anch’essi stabiliti dalla norma)13.
13 A titolo esemplificativo la possibilità che è stata concessa ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. n. 113/2016 convertito dalla
Legge n. 160/2016 di richiedere entro il 20 ottobre 2016, la riammissione di rateizzazioni decadute a tutto il 30 giugno 2016.
16 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
7 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RATEIZZAZIONE
L’istanza di rateizzazione, prodotta in carta semplice e, se previsto, in base alla tipologia di
rateizzazione richiesta, corredata della necessaria documentazione a supporto, può
essere presentata:
1. a mezzo posta;
2. a mezzo e-mail all’indirizzo PEC societario;
3. presso uno degli sportelli dell’Agente della riscossione;
4. a mezzo e-mail presso i cosiddetti “sportelli telematici” attivati a fronte di
Convenzioni/Accordi stipulati con Ordini e Associazioni di categoria14;
5. inviandola a mezzo PEC, alle caselle dedicate e istituite per ciascuna Area Territoriale,
utilizzando i modelli di istanza già precompilati (cosiddetti “volantini”) necessari per
accedere ad una rateizzazione di tipo ordinario fino ad euro 60.000,0015 contenuti
nelle cartelle di pagamento intestate a soggetti per i quali ricorrono i presupposti
oggettivi all’accesso16;
6. limitatamente alle istanze di rateizzazione di tipo ordinario fino all’importo massimo di
euro 60.000,00 accedendo all’area riservata del sito internet
www.agenziaentrateriscossione.gov.it o tramite l’applicazione (APP)17; con l’utilizzo
del portale WEB o dell’APP, il richiedente può ottenere direttamente, qualora ne
ricorrano i presupposti, il provvedimento di accoglimento con il piano di pagamento
rateale o può trasmettere la sua richiesta tramite l’apposito “form” la cui
compilazione comporta l’inoltro automatico all’Area territoriale di riferimento.
L’importo di Euro 60.000 (che verrà più volte richiamato nelle successive parti del Manuale
Unico) è da calcolare considerando l’importo residuo degli importi iscritti a ruolo per le
14 cfr. nota 16. 15 Art. 19 comma 1 modificato dall’articolo 13-bis del D.L. n. 113/2016 convertito dalla Legge n. 160/2016. 16 Il modello di istanza viene inserito nelle cartelle che presentano le seguenti caratteristiche:
1. intestate a contribuenti, non deceduti o non sottoposti a procedura concorsuale;
2. intestate a contribuenti non decaduti da precedenti rateizzazioni;
3. di importo complessivo di sola sorte compreso fra 600 e 60.000 euro considerando per la determinazione di tale limite
massimo anche l’importo residuo di eventuali rateizzazioni precedenti ancora in corso;
4. contenenti tributi riferibili ad Enti Impositori che hanno affidato all’Agente della riscossione la gestione delle istanza di
rateazione;
5. contenenti tributi rateizzabili (quindi verificando l’assenza di tributi cosiddetti non rateizzabili). 17 L’accesso all’area riservata del sito dell’Ente o all’APP consente di ottenere direttamente, il piano di dilazione e la stampa
dei relativi bollettini RAV; l’attuale funzionalità di compilazione dei campi del form presente nell’area riservata, ancora
presente per la gestione delle richieste presentate dai soggetti intermediari, verrà eliminata una volta estesa la predetta
operatività di gestione diretta del piano anche a tali soggetti. In tale contesto rientrerà altresì l’adeguamento di tutte le
Convenzioni/Accordi in essere o che verranno sottoscritti in modo da ricondurre a tale modalità anche quelle che
attualmente pervengono sulle cosiddette “caselle dedicate”.
17 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
quali si chiede la rateizzazione nonché l’importo residuo, a livello di totale tributi iscritti a
ruolo, di eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso.
L’istanza deve essere debitamente compilata in ogni sua parte e deve altresì
contemplare (anche nei casi in cui la concessione della rateizzazione si possa
concretizzare direttamente ai nostri sportelli) l’elezione di un domicilio “speciale” da
utilizzare esclusivamente per le comunicazioni afferenti gli atti connessi alla rateizzazione
e/o l’invio dei successivi bollettini RAV per le ulteriori rate in scadenza del piano di
ammortamento. In sede di presentazione dell’istanza il soggetto riconosce che l’Agente
della riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità all’indirizzo
indicato quale “domicilio speciale”.
Qualora, successivamente, si renda necessario modificare i riferimenti del “domicilio
speciale”, il contribuente dovrà inoltrare specifica richiesta all’Agente della riscossione.
Nell’istanza di rateizzazione, laddove ne ricorrano i presupposti, deve altresì essere
rilasciata la dichiarazione con la quale, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e
47 del DPR n. 45/2000 (consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso
decreto in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi), il richiedente
dichiari:
di essere titolare/rappresentante legale/curatore della ditta/società/associazione per
la quale viene richiesta la rateizzazione;
di non aver presentato accordi di ristrutturazione (art. 182-bis RD n. 267/1942 – Legge
fallimentare), istanza di transazione fiscale ai sensi dell’art. 182-ter della Legge
fallimentare, oppure una domanda di concordato preventivo (art. 161 RD n. 267/1942
– Legge fallimentare), ovvero una proposta di accordo o di piano per la
composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 6 e seguenti Legge n. 3/2012);
che la società non si trovi in uno stato di liquidazione.
Inoltre, in sede di presentazione dell’istanza di rateizzazione, il soggetto, laddove
interessato, può richiedere l’attivazione del servizio informativo “SeMiScordo” per ricevere
(tramite Sms o tramite e-mail) comunicazioni in merito al mancato rispetto delle scadenze
del piano di rateizzazione o all’affidamento ad Agenzia delle entrate-Riscossione di una
nuova somma a proprio carico.
In caso di presentazione da parte di un soggetto delegato, oltre alla compilazione del
modello di istanza da parte del delegante (il richiedente), dovrà essere altresì compilata
l’apposita sezione relativa alla delega nella quale esplicitare l’ambito applicativo (es. per
18 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
presentazione dell’istanza di rateizzazione, per il ritiro del provvedimento, etc) e dovranno
essere sempre allegati i documenti di riconoscimento del delegante e del delegato.
La presentazione dell’istanza di rateizzazione determina l’avvio di un procedimento
amministrativo della durata di 30 giorni disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni.
Eventuali istanze di rateizzazione per debiti superiori ad euro 60.000,00 presentate
attraverso l’utilizzo del form web specificatamente dedicato alla presentazione delle
istanze di rateizzazione sotto tale soglia dovranno essere respinte, formalizzando al
richiedente apposito riscontro.
19 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
7.1 Modelli di istanza
In base alla tipologia di rateizzazione richiesta ed a quanto rappresentato relativamente
alle condizioni di accesso, sono previsti i seguenti modelli:
R1: richiesta o proroga di rateizzazione secondo un piano ordinario max 72 rate –
importi fino a 60.000 euro – PER TUTTI I SOGGETTI;
R2: richiesta o proroga di rateizzazione secondo un piano ordinario max 72 rate –
importi superiori a 60.000 euro – PER LE PERSONE FISICHE E LE DITTE INDIVIDUALI IN
REGIME SEMPLIFICATO;
R3: richiesta o proroga di rateizzazione secondo un piano ordinario max 72 rate –
importi superiori a 60.000 euro – PER TUTTE LE PERSONE GIURIDICHE E LE DITTE
INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA;
R4: richiesta di rateizzazione o proroga secondo un piano straordinario – Richiesta di
estensione della rateizzazione – Debiti di qualsiasi importo – Max 120 rate – PER LE
PERSONE FISICHE E LE DITTE INDIVIDUALI IN REGIME SEMPLIFICATO;
R5: richiesta di rateizzazione o proroga secondo un piano straordinario – Richiesta di
estensione della rateizzazione – Debiti di qualsiasi importo – Max 120 rate – PER TUTTE
LE PERSONE GIURIDICHE E LE DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA;
R6: Modello precompilato allegato alla cartella per la richiesta di rateizzazione
secondo un piano ordinario max 72 rate – importi fino a 60.000 euro – PERSONE
FISICHE;
R7: Modello precompilato allegato alla cartella per la richiesta di rateizzazione
secondo un piano ordinario max 72 rate – importi fino a 60.000 euro – PERSONE
GIURIDICHE.
In caso di richieste di riammissione ai sensi dell’art.19 comma 3 lettera c) del DPR n.
602/1973 il modello da utilizzare dovrà essere quello relativo alla tipologia di rateizzazione
oggetto di richiesta di riammissione salvo che si tratti di un’istanza cumulativa di più
rateizzazioni decadute (esempio una fino a 60.000 euro e una oltre tale importo).
20 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
7.2 Documentazione a corredo
Per le richieste di rateizzazione ordinarie fino a euro 60.000 euro non è obbligatorio
allegare all’istanza alcuna specifica documentazione18 volta ad attestare lo stato di
difficoltà economica.
Per le richieste di rateizzazione ordinarie superiori a euro 60.000 euro e per le richieste di
tipo straordinario di qualsiasi importo deve essere obbligatoriamente allegata specifica
documentazione necessaria a valutare la sussistenza dei requisiti di accesso e,
conseguentemente, la capacità del soggetto di assolvere ai debiti con i mezzi di cui
dispone.
Nei paragrafi che seguono vengono rappresentate:
la tipologia di documentazione da presentare a corredo in ragione della specie di
rateizzazione richiesta e la natura del soggetto (cfr. 7.2.1 – 7.2.2 – 7.2.3);
quelle situazioni particolari che, in base alla natura del soggetto (pubbliche
amministrazioni, condomini, società in liquidazione, fondazioni liriche, ecc.),
richiedono una specifica trattazione (cfr. 7.2.4).
18 Restano escluse le somme iscritte a ruolo dalle Dogane a titolo di dazio (codici tributo: A00 – ex 205; A30 – ex 212; A40 – ex
213; A10 – ex 240; 217D; 270D; 275D; 276D; 277D) per le quali l’Ente ha disposto che l’accoglimento, indipendentemente
dall’importo oggetto della rateizzazione, è subordinato alla presentazione della documentazione comprovante la
situazione di obiettiva difficoltà economica del debitore e/o della garanzia fideiussoria.
21 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
7.2.1 Persone fisiche e ditte individuali in regime semplificato19
19 Ditte in regime di contabilità semplificata per le imprese minori, di cui all’art.18, DPR n. 600/1973 – Ditte con regime fiscale
agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, disciplinato dall’art. 13, della Legge n. 388/2000 – Ditte con regime fiscale
per i cosiddetti “contribuenti minimi”, previsto dall’art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007.
1. la certificazione relativa all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del
proprio nucleo familiare rilasciata in data
……………………………………………………………………………………….............................
In caso di richieste di rateizzazione straordinaria tale certificazione deve prevedere la
valorizzazione del quadro N – “Indicazione della situazione reddituale” (I.S.R.).
Nel solo caso di richiesta di proroga di precedente/i dilazione/i, se il modello ISEE non consente di
comprovare il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica,
potranno, a tal fine, essere valutate, se opportunamente documentate, le circostanze che lo
hanno determinato quali:
cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;
contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie anche relative al pagamento corrente (in
autoliquidazione) di tributi e contributi di entità rilevante in rapporto all’ISEE;
pagamento di ingenti spese mediche determinate da una grave patologia insorta nel nucleo
familiare;
decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare;
nascita di uno o più figli all’interno del nucleo familiare;
eventi provocati da forza maggiore;
improvvise ed oggettive crisi di mercato anche di carattere locale;
cessazione della attività della ditta individuale (risultante dal Registro delle imprese);
altro motivo (specificare): ………….…………………………..………………………………………….…….
22 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
7.2.2 Società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività
esterna
1. prospetto per la determinazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa nel quale altresì
riportare, in caso di richiesta di proroga, gli indici di Liquidità ed Alfa relativi all’ultima
rateizzazione concessa da prendere in considerazione per la verifica del peggioramento della
situazione economica;
2. copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese.
Nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6
mesi ovvero il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione
economico-patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio (ancorché lo stesso
sia riferito ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi) dovrà essere prodotta, in alternativa una
relazione economico-patrimoniale:
redatta secondo i criteri previsti dall’art. 2423 e seguenti del Codice Civile;
risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateizzazione;
comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l’Agente della riscossione
procede, ossia la somma dell’importo iscritto a ruolo residuo da corrispondere in al/ai
precedente/i provvedimento di rateizzazione/i e dell’eventuale nuovo debito comprensivo di
interessi di mora, oneri di riscossione, oneri di esecuzione e diritti di notifica;
approvata da:
l’assemblea;
l’organo di controllo contabile (se previsto dalla natura giuridica della società);
relativa ad un periodo di riferimento:
annuale;
infrannuale. In tal caso, ai fini della determinazione dell’Indice Alfa, occorre indicare se “il
valore della produzione “rettificato” – pari alla somma degli importi relativi ai numeri 1-3-5 della
voce A del Conto economico è stato determinato utilizzando:
la formula (valore della produzione rettificato infrannuale/numero di mesi cui si riferisce la
relazione economico-patrimoniale) x 12;
il valore della produzione rettificato ricavato dall’ultimo bilancio approvato e depositato
presso il Registro Imprese.
Nel solo caso di richiesta di proroga di precedente/i dilazione/i, se l’Indice di Liquidità non consente
di comprovare il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica,
potranno essere altresì documentate eventuali circostanze che possono averlo determinato (eventi
di forza maggiore, ecc.).
23 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
7.2.3 Società di persone, ditte individuali in contabilità ordinaria, associazioni, fondazioni
non bancarie, comitati, enti ecclesiastici, consorzi
1. copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto (tranne per le società di persone);
2. prospetto riportante il valore dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa relativo ad un periodo di
riferimento chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateizzazione,
redatto su base:
annuale;
infrannuale. In tal caso, ai fini della determinazione dell’Indice Alfa, occorre indicare se “il
totale valore ricavi e proventi” è stato determinato utilizzando:
la formula (totale valore ricavi e proventi /numero mesi cui si riferisce tale valore) x 12;
il totale valore ricavi e proventi relativi all’ultimo esercizio chiuso, pari a euro
……..…………, qualora ritenga che la modalità del precedente alinea non sia idonea a
rappresentare correttamente la situazione economico-patrimoniale dell’impresa.
e sottoscritto da un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie;
revisori dei conti;
studi professionali associati o società tra professionisti ( a condizione che i soci siano avvocati,
dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti e siano iscritti all’albo dei revisori
dei conti);
o, limitatamente alle ditte individuali in contabilità ordinaria e le società di persone:
i consulenti del lavoro (che il legislatore ha inserito tra i soggetti che possono essere nominati
membri dei collegi sindacali – art. 2397 cc e DM n. 320/2004);
i revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia;
i tributaristi che svolgono attività di consulenza fiscale o rivestono la funzione di intermediario
fiscale, nei soli casi in cui siano anche tenutari delle scritture contabili del richiedente.
La scelta dei soggetti abilitati a sottoscrivere la relazione economico-patrimoniale è stata, peraltro,
effettuata tenendo presente quanto disposto dal combinato degli artt.161, 182-bis e 67, comma 3,
della L.F., vale a dire dai professionisti iscritti nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 28, lett. a) e b) della medesima legge.
24 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
7.2.4 Casistiche particolari
7.2.4.1 Enti pubblici20 / Fondazioni lirico-sinfoniche21
Per tali soggetti, anche in virtù della funzione pubblica esercitata, la temporanea
situazione di obiettiva difficoltà dovrà essere dichiarata nel corpo dell’istanza di
rateizzazione sottoscritta dal:
responsabile di vertice della competente struttura, per gli Organi dello Stato;
rappresentante legale o, in alternativa, dal responsabile di vertice della competente
struttura, per gli altri enti pubblici e fondazioni liriche.
7.2.4.2 Condomini
Per tali soggetti è l’amministratore del condominio a dover dichiarare nell’istanza -
debitamente sottoscritta - che lo stesso condominio versa in una temporanea situazione
di obiettiva difficoltà allegando la delibera dell’assemblea condominiale.
7.2.4.3 Società di persone (SNC o SAS) cancellate dal registro delle imprese
Per tali soggetti l’istanza deve essere presentata da uno dei soci illimitatamente
responsabili stante il permanere della sua responsabilità per i debiti sociali non soddisfatti
anche dopo l’estinzione della società, fatti salvi gli effetti della prescrizione.
Nei casi in cui la richiesta di rateizzazione riguardi importi superiori ad euro 60.000,00 la
documentazione da presentare a corredo dell’istanza è quella prevista in base alla
natura del socio illimitatamente responsabile presentatore della richiesta (I.S.E.E. nel caso
di persona fisica, ecc.).
7.2.4.4 Altre persone giuridiche cancellate dal registro delle imprese
In caso di soggetti diversi dalle società di persone, estinti in seguito alla cancellazione dal
Registro delle Imprese ex art. 2495 c.c. (per cessazione dell’attività in Italia e/o
20 Rientrano in tale ambito:
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, cioè “le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane ed i loro consorzi ed associazioni, le
istituzioni universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e
le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli
enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e
le Agenzie di cui al D.Lgs n. 300/1999”;
gli enti pubblici economici. 21 La natura di dette fondazioni, (affermata come “marcatamente pubblicistica” dalla Corte Costituzionale nella sentenza
n. 153/2011, tanto da giustificarne la soggezione al controllo contabile della Corte dei conti, la fruizione del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, l’inclusione tra gli organismi di diritto pubblico ai sensi del codice dei contratti pubblici, la
percezione del finanziamento statale tramite un fondo dedicato), giustifica l’equiparazione agli Enti pubblici.
25 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
trasferimento della sede legale all’estero) la richiesta di rateizzazione può essere
presentata solo da terzi ed esclusivamente se da questi garantita prima della concessione
del provvedimento con fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da
compagnia di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ed avente sede
legale in Italia.
7.2.4.5 Società di persone trasformate in società di capitali
Per tali soggetti, nel caso in cui il debito iscritto a ruolo oggetto della richiesta di
rateizzazione si riferisca ad anni di imposta ante trasformazione, si dovrà far sottoscrivere la
richiesta, per adesione, per le istanze di importo superiore ad euro 60.000,00, anche ai soci
illimitatamente responsabili atteso che, ai sensi dell’art. 2500-quinquies cc, permane la
responsabilità solidale ed illimitata di questi ultimi per le obbligazioni contratte dalla
società e non soddisfatte. La documentazione da allegare è quella prevista per le società
di capitali.
7.2.4.6 Società in liquidazione
A seguito della delibera di messa in liquidazione della società, si determina un mutamento
dello scopo sociale il quale non consiste più nel fine di lucro, che connota l’attività delle
società commerciali, ma resta limitato solo alla definizione dei rapporti pendenti.
Tale circostanza determina di fatto una situazione con caratteristiche e prospettive del
tutto diverse da quelle dell’impresa che continua ad operare sul mercato22.
Ne consegue che l’istanza di dilazione ordinaria potrà essere presa in esame solo a
condizione che, oltre alla documentazione di rito prescritta per le società in esercizio di
attività, venga prodotta una relazione, sottoscritta da uno dei professionisti di cui al
combinato disposto degli artt. 161 e 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare,
comprovante:
i motivi che determinano l’impossibilità di far fronte al pagamento in unica soluzione
del debito iscritto a ruolo;
la presenza di elementi dell’attivo patrimoniale idonei ad assicurare l’eguale ed
integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l’esistenza dei mezzi necessari
per far fronte al pagamento del debito iscritto a ruolo e di flussi finanziari tali da
assicurare la regolarità dei pagamenti, oppure, in mancanza, la disponibilità da parte
di terzi a garantire, prima della concessione del provvedimento, il pagamento rateale
22 Si è infatti in presenza di un attivo patrimoniale non liquido (cfr. sentenze Corte di Cassazione n. 6550 del 11/05/01 – n. 3321
del 10/04/96), sempre che questo sia di valore sufficiente a coprire tutti i debiti societari; attivo che è destinato unicamente
ad essere realizzato per estinguere prima le obbligazioni pendenti e poi la società stessa.
26 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria ovvero ipoteca di primo grado su
beni il cui valore, determinato ai sensi dell’art. 79 DPR n. 602/1973, sia superiore
all’ammontare del debito residuo maggiorato degli interessi di dilazione. In
quest’ultimo caso il provvedimento di dilazione dovrà comunque essere sottoscritto
per accettazione dal terzo garante;
in caso di richiesta di proroga, i motivi che hanno determinato il mancato
pagamento delle rate del precedente piano di rateizzazione concesso.
Ciò premesso, per le società in liquidazione, la rateizzazione, normalmente concessa per
un numero massimo di 24 rate può essere rilasciata in un numero superiore di rate qualora
dall’esame della sopra descritta documentazione, emergano elementi tali da consentire
una maggior estensione del piano rateale.
7.2.4.7 Società estinte per fusione
Nel caso di società iscritta a ruolo cessata per fusione, l’istanza di rateizzazione dovrà
essere presentata dal soggetto che è subentrato negli obblighi tributari e, naturalmente,
la verifica della sussistenza dei requisiti di legge dovrà essere eseguita in capo a
quest’ultimo soggetto.
7.2.4.8 Soggetti deceduti
Nel caso in cui il debito iscritto a ruolo sia riferito a soggetti deceduti, l’istanza di
rateizzazione può essere presentata da uno degli eredi anche limitatamente ai soli tributi
trasmissibili (escludendo cioè sanzioni e pene pecuniarie). Nel caso in cui la rateizzazione
sia superiore ad euro 60.000,00 la documentazione da allegare è quella prevista per la
natura del soggetto richiedente.
27 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
7.2.5 Tabella di raccordo Tipologia piano/Debito/Soggetto/Tipo modello
DEBITO TIPOLOGIA RICHIEDENTE N.MAX RATE PRESUPPOSTI MODELLO
ISTANZA
DOCUMENTAZIONE A
CORREDO
TIPOLOGIA DEL PIANO: ORDINARIO
≤ 60.000 Tutti i soggetti
72 Temporanea situazione di
obiettiva difficoltà
R1 - R6 – R7 NO – solo istanza motivata
> 60.000
Persone fisiche e ditte
individuali in regime
semplificato
R2 SI – certificazione ISEE
> 60.000 Persone giuridiche R3 SI – in base alla natura del
soggetto
TIPOLOGIA DEL PIANO: ORDINARIO IN PROROGA
≤ 60.000 Tutti i soggetti
72
Peggioramento della
temporanea situazione di
obiettiva difficoltà
R1 - R6 – R7 SI – per motivare il
peggioramento
> 60.000
Persone fisiche e ditte
individuali in regime
semplificato
R2 SI – certificazione ISEE
> 60.000 Persone giuridiche R3 SI – in base alla natura del
soggetto
TIPOLOGIA DEL PIANO: STRAORDINARIO - IN ESTENSIONE
Tutti gli
importi
Persone fisiche e ditte
individuali in regime
semplificato
120
Comprovata grave
situazione legata alla
congiuntura economica
R4 SI – certificazione ISEE
Tutti gli
importi Persone giuridiche R5
SI – in base alla natura del
soggetto
TIPOLOGIA DEL PIANO: STRAORDINARIO IN PROROGA
Tutti gli
importi
Persone fisiche e ditte
individuali in regime
semplificato
120
Comprovata grave
situazione legata alla
congiuntura economica e
peggioramento della
temporanea situazione di
obiettiva difficoltà
R4 SI – certificazione ISEE
Tutti gli
importi Persone giuridiche R5
SI – in base alla natura del
soggetto
TIPOLOGIA DEL PIANO: RIAMMISSIONE
Tutti gli
importi Tutti i soggetti
Residue MRT
precedente
Pagamento rate scadute
precedente MRT – situazione
di obiettiva difficoltà
economica
Da R1 a R5 NO/SI – in base alla tipologia
della nuova rateizzazione
28 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
8 EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE
A seguito della presentazione dell’istanza di rateizzazione, limitatamente alle cartelle
contenute nella richiesta:
1. è inibito l’avvio di nuove procedure esecutive/cautelari, ad eccezione delle seguenti
fattispecie:
a. azioni cautelari eventualmente e preventivamente concordate con il debitore e
che comunque dovranno essere eseguite prima della concessione del
provvedimento di dilazione;
b. procedure presso terzi da effettuare derivanti da segnalazioni di inadempienza ex
art. 48-bis in quanto la rateizzazione, se sussistenti i requisiti, sarà concessa al netto
delle somme dichiarate disponibili dalla P.A. Con la mera presentazione dell’istanza
di rateizzazione non viene, infatti, meno l’inadempienza del soggetto ai sensi
dell’art. 48-bis, per cui, eventuali interrogazioni effettuate dalle P.A., considerano, ai
fini dell’inadempienza anche i carichi oggetto dell’istanza di rateizzazione;
c. interventi in procedura immobiliare nel caso in cui l’immobile oggetto di
esecuzione promossa da terzi sia gravato da ipoteca iscritta dall’AdR e nei limiti del
credito garantito;
2. le azioni cautelari già iscritte/trascritte vengono mantenute;
3. le azioni esecutive in corso proseguono;
4. le azioni di tipo conservativo (es. revocatorie) proseguono o possono essere avviate;
5. tutti gli interventi in procedure immobiliari promosse da terzi restano efficaci.
FASE
AZIONI ESECUTIVE
AZIONI CAUTELARI
AZIONI CONSERVATIVE
INTERVENTI IMMOBILIARI
NUOVE IN CORSO NUOVE GIA'
ISCRITTE NUOVE IN CORSO
PRESENTAZIONE ISTANZA DI
RATEIZZAZIONE
NON AVVIA
(1) PROSEGUONO
NON AVVIA
(2)
RESTANO
ATTIVE AVVIA PROSEGUONO
(1) ad eccezione:
a) procedure presso terzi ancora da effettuare derivanti da segnalazioni di inadempienza ex art. 48-bis; b) interventi in procedura immobiliare in cui l’immobile oggetto di esecuzione promossa da terzi sia gravato da ipoteca iscritta dall’AdR;
(2) ad eccezione:
a) azioni cautelari eventualmente e preventivamente concordate con il debitore e che comunque dovranno essere effettuate prima della concessione del provvedimento di dilazione
29 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
9 ESAME DELL’ISTANZA DI RATEIZZAZIONE
Con la presentazione dell’istanza di rateizzazione viene avviato un procedimento
amministrativo (Legge n. 241/1990) che deve essere concluso mediante l’adozione di un
provvedimento espresso (provvedimento di accoglimento o, in presenza di motivi ostativi
alla dilazione, di un provvedimento motivato di diniego).
L’avvio del procedimento viene comunicato al richiedente attraverso l’invio/consegna
della specifica “Comunicazione di avvio del procedimento”. Tale comunicazione non
viene consegnata nel caso in cui il procedimento venga chiuso direttamente in sede di
avvio con l’adozione del provvedimento di accoglimento (ad esempio presso lo sportello,
o attraverso l’accesso all’area riservata del sito o dell’APP con l’ottenimento diretto del
piano di accoglimento).
In mancanza di motivi ostativi il provvedimento deve essere adottato entro 30 giorni dalla
data di ricezione dell’istanza con l’invio e/o la consegna al richiedente.
Qualora, in sede di esame dell’istanza di rateizzazione, si riscontrino motivi ostativi per la
concessione della dilazione, tale termine è procrastinato per il tempo necessario per
consentire al contribuente di fornire le proprie controdeduzioni (10 giorni dalla notifica del
preavviso di rigetto), oltre che dell’ulteriore tempo che potrebbe intercorrere nell’ambito
delle successive comunicazioni di riscontro.
Le istanze di rateizzazione sono trattate in modo differenziato a seconda della tipologia di
rateizzazione richiesta.
In particolare, sono individuabili le seguenti tre macro-categorie:
1. istanze ordinarie (anche in proroga) fino a 60.000 euro (Mod. R1, R6, R7) per le quali
l’esame dell’istanza si basa esclusivamente su verifiche di natura contabile essendo i
presupposti che determinano lo stato di temporanea difficoltà economica (o il
peggioramento dello stato nel caso di richiesta di proroga) attestati attraverso una
semplice dichiarazione resa dal soggetto richiedente ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/200023;
2. istanze ordinarie (anche in proroga) oltre i 60.000 euro o istanze straordinarie (anche
in proroga)/in estensione di qualsiasi importo (Mod. R2, R3, R4, R5) per le quali l’esame
dell’istanza si basa oltre che sulle verifiche di natura contabile anche sull’analisi della
documentazione presentata a corredo al fine di verificare la sussistenza dei
23 Restano escluse le somme iscritte a ruolo dalle Dogane a titolo di dazio per le quali l’Ente ha disposto che l’accoglimento,
indipendentemente dall’importo oggetto della rateizzazione, è subordinato alla presentazione della documentazione
comprovante la situazione di obiettiva difficoltà economica del debitore e/o da garanzia fideiussoria.
30 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
presupposti per accedere alla tipologia di rateizzazione richiesta e, in caso positivo,
determinare il numero massimo di rate concedibili;
3. istanze di riammissione per le quali l’esame dell’istanza si basa:
preliminarmente sulla determinazione dell’importo da regolarizzare per le rate
scadute alla data di presentazione della richiesta di riammissione della precedente
rateizzazione;
successivamente, sull’analisi contabile ed eventualmente documentale volta ad
accertare lo stato di temporanea difficoltà economica.
31 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
9.1 Istanze Ordinarie (anche in Proroga) – fino a 60.000 Euro (rif. Mod. R1 - R6 - R7)
Per le richieste di rateizzazione di tipo ordinario (anche in proroga) – richieste cioè per un
numero massimo di 72 rate – relative a debiti non superiori ad euro 60.000, in sede di
lavorazione dell’istanza, si dovrà verificare che:
1. l’importo richiesto in rateizzazione – considerando anche l’importo residuo di
precedenti rateizzazioni in corso – non ecceda il limite di euro 60.000;
2. non ricorrano gli elementi che determinano l’esclusione del soggetto/debito richiesto
in rateizzazione dall’ambito applicativo (cfr. 4.1 Parti escluse dell’ambito applicativo);
più precisamente non si deve essere in presenza di:
carichi “decaduti” salvo che gli stessi non siano stati oggetto di riammissione;
soggetti “decaduti” salvo che non sia già intervenuta la riammissione;
tributi non dilazionabili ovvero riferibili ad iscrizioni a ruolo di quegli Enti che hanno
mantenuto il potere di dilazionare in proprio i loro crediti iscritti a ruolo;
carichi compresi in una richiesta di definizione agevolata accolta ma non
onorata nei termini previsti, non già interessati da una rateizzazione in essere alla
data di presentazione della dichiarazione di adesione e notificati da più di 60
giorni rispetto alla predetta data.
3. non si tratti di fattispecie per le quali vi è comunque la necessità, anche per le istanze
di rateizzazione di tale importo, di produrre la documentazione a corredo (tributi
relativi a dazi doganali, società in liquidazione);
4. non siano presenti mandati di pagamento oggetto di inadempienza ex art. 48-bis.
Verificate tutte le predette condizioni (cosiddette “verifiche contabili”) ed in assenza di
elementi ostativi che non consentano di accedere alla dilazione, la rateizzazione viene
concessa nel numero di rate richiesto dal contribuente (fermo restando garantire
l’importo minimo di ciascuna rata che non dovrà essere inferiore a euro 50,00).
Per le istanze “in proroga” il numero massimo di rate concedibili è determinato dalla
differenza tra il numero di rate richieste (max 72) ed il numero delle rate scadute e non
pagate, alla data di accoglimento della nuova rateizzazione, dell’istanza originaria.
Per le richieste di tipo “ordinario” effettuate direttamente dal contribuente accedendo
alla specifica funzionalità presente nell’area riservata del sito Web/APP, i predetti controlli
sono espletati automaticamente dalla procedura che evidenzia, mediante specifici alert,
l’impossibilità di ottenere la rateizzazione.
32 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
9.2 Le altre tipologie di Istanze (rif. Mod. R2 - R3 - R4 - R5)
Per le altre tipologie di istanza, in aggiunta alle verifiche di tipo “contabile” già viste per le
istanze di cui al precedente paragrafo 9.1, gli ulteriori elementi da considerare per la
verifica dei presupposti che determinano l’accesso o meno alla tipologia di rateizzazione
richiesta sono determinati da indicatori rilevati in sede di analisi della documentazione
presentata a corredo della richiesta di rateizzazione (cosiddette “verifiche documentali”).
Le risultanze di tale analisi sono vincolanti per determinare quanto segue:
1. la possibilità di concedere la rateizzazione;
2. la possibilità di concedere la tipologia di rateizzazione richiesta;
3. il numero massimo di rate concedibili.
I predetti indicatori sono diversamente rilevati a seconda della natura del soggetto
richiedente (persona fisica, ditta individuale, persona giuridica), della tipologia di
rateizzazione richiesta e di alcune fattispecie particolari relative allo stato del soggetto
richiedente ed alla tipologia del medesimo.
33 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
9.2.1 Istanze Ordinarie (anche in proroga) per importi superiori a 60.000 euro relative a
persone fisiche e ditte individuali in regimi semplificati (rif. Mod. R2)
In sede di analisi della documentazione (paragrafo 7.2.1) viene verificato il valore
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)24 del nucleo familiare del
richiedente rapportato al debito complessivo oggetto di istanza, comprendendo nel
cumulo eventuali importi residui di rateizzazioni precedenti.
Il valore I.S.E.E. determina, in base alla fascia di debito, l’accesso o meno alla
rateizzazione, nonché, in caso positivo, il numero massimo di rate che possono essere
concesse anche se inferiore a quelle richieste dal contribuente.
La certificazione I.S.E.E. ha validità annuale (dalla data del rilascio fino al 15 gennaio
dell’anno successivo); nel caso in cui una nuova richiesta di rateizzazione venga
presentata entro il 15 gennaio dell’anno successivo alla data di rilascio della
certificazione prodotta per una precedente richiesta di rateizzazione, il contribuente è
esonerato dalla presentazione di una nuova documentazione, fermo restando che il
debito da considerare per la valutazione dell’obiettiva difficoltà economica e per la
determinazione del numero di rate dovrà tener conto del debito complessivo oggetto di
rateizzazione (e pertanto della somma del nuovo debito richiesto in rateizzazione e
dell’importo residuo - comprensivo degli interessi sia di rateizzazione che di mora e dei
relativi oneri accessori - relativo alla rateizzazione già in essere).
La certificazione I.S.E.E. può essere rilasciata dai C.A.A.F, dalle amministrazioni pubbliche
erogatrici di prestazioni sociali agevolate, dall’INPS; è da considerare valida anche la
certificazione I.S.E.E. scaricata on line dal sito INPS.
In presenza di richiesta di proroga, il richiedente è tenuto ad attestare il temporaneo
peggioramento della sua situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di un
nuovo modello I.S.E.E. che, dovrà essere necessariamente di valore inferiore rispetto al
precedente.
24 I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente): è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della
situazione economica di chi richiede prestazioni sociali agevolate o l’accesso a condizioni agevolate ai servizi di pubblica
utilità ed è il rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E. – che scaturisce dalla somma dei redditi (I.S.R.) e del
20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare) e il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza.
Quest’ultima tiene conto del numero dei componenti il nucleo familiare e prevede l’applicazione di eventuali
maggiorazioni collegate a particolari situazioni presenti all’interno del nucleo medesimo. La Legge di stabilità 2015 ha
introdotto diverse tipologie di I.S.E.E. in ragione della prestazione richiesta. In proposito ricordiamo che con riferimento alla
concessione della rateizzazione ai sensi dell’art. 19 DPR n. 602/1973, potrà al momento essere acquisito ai predetti fini l’
“I.S.E.E. standard o ordinario”. La certificazione I.S.E.E. può essere richiesta, presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU), ad uno dei seguenti soggetti: i C.A.A.F, le amministrazioni pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate, l’INPS.
Tali uffici trasmettono tutta la documentazione alla sede centrale dell’INPS, che calcola gli indicatori I.S.E. e I.S.E.E. della
persona che ne ha fatto richiesta e invia l’attestato relativo agli uffici competenti e al cittadino.
34 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
Se non fosse ancora trascorso il termine di validità della certificazione I.S.E.E. allegata alla
dilazione di cui viene chiesta la proroga, ovvero nel caso in cui il nuovo valore non fosse
inferiore rispetto al precedente, il debitore avrà comunque diritto alla proroga della
rateizzazione mediante la comprova documentale di eventi concretizzatisi
successivamente al rilascio della certificazione che hanno determinato una radicale
modifica della sua situazione reddituale e patrimoniale25.
Per le istanze “in proroga” il numero massimo di rate concedibili è determinato dalla
differenza tra il numero di rate concedibili in base al valore ISEE (max 72) ed il numero
delle rate scadute e non pagate alla data di accoglimento della nuova rateizzazione,
dell’istanza originaria.
25 Dette condizioni ricorrono nei casi di:
cessazione del rapporto di lavoro, per un lavoratore dipendente;
insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;
contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e
contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all’I.S.E.E. del
nucleo familiare del debitore;
la cessazione della ditta individuale a regime fiscale semplificato;
il decesso di uno dei componenti fonte di reddito del nucleo familiare;
la nascita di uno o più figli all’interno del nucleo familiare;
limitatamente ai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, tali condizioni sono, inoltre, da ritenersi
sussistenti qualora l’attività di impresa risenta sensibilmente di improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento,
anche di carattere locale.
35 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
9.2.2 Istanze Ordinarie (anche in Proroga) per importi superiori a 60.000 euro relative a
tutte le persone giuridiche e ditte individuali in regimi di contabilità ordinaria (rif.
Mod. R3)
In sede di analisi della documentazione presentata a corredo (paragrafi 7.2.2 e 7.2.3)
della richiesta di rateizzazione, devono essere rilevati i seguenti indicatori:
Indice di Liquidità
L’indice di liquidità è determinato dal rapporto tra la somma della liquidità differita e della
liquidità corrente ed il valore del passivo corrente.
Indice di liquidità = (liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente.
Solo in presenza di un indice di liquidità di valore inferiore ad 1 è possibile accedere alla
rateizzazione di tipo ordinario; si può invece accedere alla rateizzazione in proroga, se,
oltre ad un quoziente inferiore al predetto valore, l’indice di liquidità risulta inferiore a
quello rilevato in sede di esame della documentazione della rateizzazione originaria.
Qualora l’indice di liquidità fosse uguale o superiore a 1, il richiedente può tuttavia
dimostrare, documentandola, la sussistenza di eventi straordinari che, incidendo in
maniera significativa sulla società o sulla ditta, fanno ritenere idonea la condizione di
temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica ancorché non rilevabile dal
valore espresso dell’indice di liquidità.
Indice Alfa
L’indice Alfa è calcolato moltiplicando per 100 il rapporto tra il debito complessivo26 ed il
valore della produzione27.
Indice Alfa = (debito complessivo/valore della produzione) x 100.
Qualora il totale del valore della produzione (o del valore dei ricavi e proventi) si riferisca
ad un periodo infrannuale, l’importo da considerare quale denominatore nel calcolo
dell’indice Alfa è determinato:
utilizzando la formula (totale valore produzione o ricavi e proventi infrannuale/numero
di mesi cui si riferisce tale valore) x 12;
26 Somma dell’importo iscritto a ruolo residuo da corrispondere in base al/ai precedente/i provvedimento di rateizzazione/i
e dell’eventuale nuovo debito comprensivo di interessi di mora, oneri di riscossione, oneri di esecuzione e diritti di notifica.
27 Per le ditte individuali in contabilità ordinaria nel calcolo dell’indice alfa al denominatore dovrà essere indicato il totale
valore dei ricavi e proventi.
36 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
oppure, qualora l’istante ritenga che la modalità del precedente alinea non sia
idonea a rappresentare correttamente la situazione economico-patrimoniale
dell’impresa, utilizzando il totale del valore della produzione o dei ricavi e proventi
relativo all’ultimo esercizio chiuso.
Il valore dell’indice Alfa determina il numero massimo di rate concedibili in base ai
seguenti valori:
Per le istanze “in proroga” il numero massimo di rate concedibili è determinato dalla
differenza tra il numero di rate concedibili in base all’indice Alfa (max 72) ed il numero
delle rate scadute e non pagate alla data di accoglimento della nuova rateizzazione,
dell’istanza originaria.
In caso di:
a. società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività
esterna: i valori che determinano gli indici di liquidità e alfa vengono riportati in un
apposito prospetto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo bilancio
depositato o, nel caso in cui quest’ultimo si riferisca ad un esercizio chiuso da più di sei
mesi, nella relazione economico-patrimoniale redatta ai sensi dell’art. 2423 e seguenti
del Codice Civile e risalente a non oltre due mesi dalla presentazione della richiesta;
b. in caso di società di persone, ditte individuali in contabilità ordinaria, fondazioni non
bancarie, comitati, enti ecclesiastici, consorzi: gli indici di liquidità e alfa vengono
dichiarati mediante apposita comunicazione rilasciata da un soggetto appartenente
alle categorie professionali di avvocato, dottore commercialista, ragioniere,
ragioniere commercialista, che siano anche iscritti al registro dei revisori legali, ovvero
da studi professionali associati o società tra professionisti i cui soci abbiano i medesimi
requisiti. Esclusivamente per le ditte individuali in contabilità ordinaria e le società di
persone la possibilità di sottoscrizione della relazione in parola è estesa, oltre ai
Indice Alfa
Numero massimo di
rate Maggiore di Fino a
2 18
2 4 36
4 6 48
6 8 60
8
72
37 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
suddetti professionisti, anche ai consulenti del lavoro (inseriti dal legislatore tra i
soggetti che possono essere nominati membri dei collegi sindacali - art. 2397 cc e
D.M. n. 320/2004), ai revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero della
Giustizia e ai tributaristi che svolgono attività di consulenza fiscale che rivestono la
funzione di intermediario fiscale autorizzato di cui all’art. 3, comma 3, lett. b) ed e),
DPR n. 322/1998 e successivi decreti collegati, limitatamente ai contribuenti per i quali
gli stessi tributaristi risultino soggetti depositari delle scritture contabili.
In caso di presentazione di una nuova istanza di rateizzazione per nuovi debiti possono
essere considerati validi i documenti già presentati per una rateizzazione precedente
fatto salvo non sia già decorso il periodo di validità di tali documenti ai fini
dell’attestazione della temporanea situazione di difficoltà economica.
38 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
9.2.3 Istanze Straordinarie (anche in Proroga) o in Estensione per qualsiasi importo
relative a persone fisiche e ditte individuali in regimi semplificati (rif. Mod. R4)
In sede di analisi della documentazione da presentare a corredo (paragrafo 7.2.1), per
verificare la sussistenza dei requisiti di accesso ad una rateizzazione straordinaria, si dovrà
preliminarmente, procedere, simulando l’emissione di un piano ordinario in 72 rate per
verificare il rapporto tra l’importo della rata così determinata e l’Indicatore della
Situazione Reddituale (I.S.R.)28.
Tale verifica anche nel caso in cui, per i piani di rateizzazione di tipo ordinario concessi
antecedentemente l’8/11/2013 (data di entrata in vigore del Decreto del ministero
dell’Economia e Finanze 06/11/2013), venga richiesta l’estensione fino a 120 rate.
Solo se l’importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del
richiedente, avuto riguardo a tale indicatore, è possibile accedere ad una richiesta di
rateizzazione straordinaria (anche in proroga), ovvero chiedere l’estensione di un piano
precedentemente concesso di tipo ordinario nel numero massimo, di rate di importo
costante, in funzione dei parametri di riferimento della Tabella B di cui al DM 6/11/2013 in
calce al presente paragrafo.
Nel caso in cui l’importo della rata del piano simulato risulti uguale o inferiore al predetto
limite (20%), il contribuente non può accedere ad un piano di tipo straordinario ma gli è
comunque consentito accedere a una rateizzazione di tipo ordinario.
Per le istanze “in proroga” il numero massimo di rate concedibili è determinato dalla
differenza tra il numero di rate concedibili dall’analisi della nuova istanza (max 120) ed il
numero delle rate scadute e non pagate alla data di accoglimento della nuova
rateizzazione, dell’istanza originaria.
Per le istanze “in estensione” il numero massimo di rate concedibili è determinato dalla
differenza tra il numero di rate concedibili dall’analisi della nuova istanza (max 120) ed il
numero delle rate scadute (sia pagate che non pagate) alla data di accoglimento della
nuova rateizzazione, dell’istanza originaria.
28 I.S.R. (indicatore della situazione reddituale): è uno strumento che permette di misurare la condizione di reddito delle
famiglie. Concorre, assieme all'indicatore della situazione patrimoniale (I.S.P.) e al parametro relativo alla famiglia (V.S.E.), al
calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).
39 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
Tabella B DM 6/11/2013
40 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
9.2.4 Istanze Straordinarie (anche in Proroga) o in Estensione per qualsiasi importo
relative a persone giuridiche e ditte individuali in regimi di contabilità ordinaria (rif.
Mod. R5)
In sede di analisi della documentazione da presentare a corredo (paragrafi 7.2.2 e 7.2.3),
per verificare la sussistenza dei requisiti per l’accesso ad una rateizzazione straordinaria,
deve configurarsi la simultaneità dei seguenti due requisiti:
un indice di liquidità tra 0,50 ed inferiore a 1;
il valore della rata che verrebbe determinata in caso di concessione di un piano
ordinario è superiore al 10% del valore della produzione (o totale ricavi e proventi),
rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell’art. 2425, numeri 1), 3) e 5) del
cc.
Tale verifica dovrà essere eseguita anche nel caso in cui, per i piani di rateizzazione di tipo
ordinario concessi antecedentemente l’8/11/2013 (data di entrata in vigore del Decreto
del Ministero dell’Economia e Finanze 06/11/2013), venga richiesta l’estensione fino a 120
rate.
Il piano straordinario viene concesso nel numero massimo di rate, di importo costante, in
funzione dei parametri di riferimento della Tabella A di cui al DM 6/11/2013, in calce al
presente paragrafo.
Nel caso in cui l’importo della rata del piano simulato risulti uguale o inferiore al predetto
limite (10%), il contribuente non può accedere ad un piano di tipo straordinario, ma gli è
comunque consentito accedere a una rateizzazione di tipo ordinario.
Per le istanze “in proroga” il numero massimo di rate concedibili è determinato dalla
differenza tra il numero di rate concedibili dall’analisi della nuova istanza (max 120) ed il
numero delle rate scadute e non pagate, alla data di accoglimento della nuova
rateizzazione, dell’istanza originaria.
Per le istanze “in estensione” il numero massimo di rate concedibili è determinato dalla
differenza tra il numero di rate concedibili dall’analisi della nuova istanza (max 120) ed il
numero delle rate scadute (sia pagate che non pagate), alla data di accoglimento della
nuova rateizzazione, dell’istanza originaria.
41 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
Tabella A DM 6/11/2013
42 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
9.2.5 CASISTICHE PARTICOLARI
9.2.5.1 Enti pubblici / Fondazioni lirico-sinfoniche
Fermo restando l’importo minimo della rata (euro 50), la dilazione in favore di tali soggetti
potrà essere concessa nel seguente numero massimo di rate:
9.2.5.2 Condomini
Per i condomini potrà essere concessa una rateizzazione nel numero massimo di rate già
individuato per gli enti pubblici.
9.2.5.3 Società di persone (SNC o SAS) cancellate dal registro delle imprese
In sede di trattazione delle istanze relative a tali soggetti, l’attività di analisi (verifica dei
requisiti documentali per l’accesso e per il numero massimo di rate concedibili) si
concretizza con la verifica, con i medesimi criteri, della documentazione presentata dal
socio illimitatamente responsabile presentatore dell’istanza di rateizzazione.
Qualora successivamente alla concessione del provvedimento di rateizzazione ad una
società di persone, si abbia contezza della sua cancellazione dal registro delle imprese,
posto che tale evento determina una mutazione delle condizioni soggettive ed oggettive
che erano alla base del provvedimento, la rateizzazione dovrà essere revocata inviando
altresì una comunicazione al socio amministratore. In tal caso, si verificherà se sussistono le
condizioni per la riscossione nei confronti dei soci e, in caso di previsione negativa totale o
parziale, si valuterà la presentazione di istanza di fallimento, tenendo presente i termini di
cui al richiamato art. 10 L.F.
Importo richiesto in rateizzazione
Numero massimo di
rate da Euro a Euro
0 2.000 18
2.000,01 3.500 24
3.500,01 5.000 36
5.000,01 50.000 48
50.000,01 100.000 60
100.000,01
72
43 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
9.2.5.4 Altre persone giuridiche cancellate dal registro delle imprese
Le istanze relative a tali soggetti devono essere presentate da terzi e da questi garantite
con fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia di assicurazione
autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ed avente sede legale in Italia.
Qualora successivamente alla concessione del provvedimento di rateizzazione si abbia
contezza della cancellazione dal registro delle imprese, posto che tale evento determina
una mutazione delle condizioni soggettive ed oggettive che erano alla base del
provvedimento, la rateizzazione dovrà essere revocata inviando altresì una
comunicazione all’ultimo legale rappresentante. In tal caso, relativamente alle società di
capitali, si procederà con immediatezza alle verifiche propedeutiche l’eventuale
presentazione urgente di istanza di fallimento al fine di non incorrere nella decadenza
prevista dall’art.10 L.F.
9.2.5.5 Società di persone trasformate in società di capitali
L’accoglimento dell’istanza è subordinato all’analisi degli ordinari indicatori (Liquidità ed
Alfa) risultanti dalla prevista documentazione da presentare a corredo, per le società di
capitali, nel caso di rateizzazioni superiori ad euro 60.000.
In aggiunta, nel caso in cui i debiti iscritti a ruolo si riferiscano ad annualità ante
trasformazione, la concessione dell’istanza è altresì subordinata alla sottoscrizione della
richiesta di rateizzazione anche dai soci illimitatamente responsabili della precedente
società di persone.
Ciò per evitare che l’eventuale accoglimento della stessa istanza possa costituire motivo
di eccezione sulla permanenza della responsabilità illimitata dei soci (più specificamente
si vuole evitare che la concessione della rateizzazione possa essere equiparata ad una
sorta di “consenso indiretto” alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili giusto
quanto previsto dall’art. 2500-quinquies, comma 2, cc).
9.2.5.6 Società in liquidazione
In sede di esame dell’istanza presentata da società in liquidazione dovrà essere verificata
la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla rateizzazione:
la prevista relazione, sottoscritta da uno dei professionisti di cui al combinato disposto
degli artt. 161 e 67, comma 3, lett. d) della L.F. volta a comprovare i motivi che
determinano l’impossibilità di fare fronte in unica soluzione al debito iscritto a ruolo e
la presenza di elementi dell’attivo patrimoniale idonei ad assicurare l’eguale ed
integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l’esistenza dei mezzi necessari
44 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
per fare fronte al debito iscritto a ruolo e di flussi finanziari tali da assicurare la
regolarità dei pagamenti oltre che, in caso di richiesta di proroga, le motivazioni che
hanno determinato il mancato pagamento delle rate relative alla precedente
rateizzazione concessa;
oppure in mancanza, la disponibilità da parte di terzi a garantire il pagamento rateale
mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria ovvero ipoteca di primo grado su
beni il cui valore, determinato ai sensi dell’art. 79 DPR n. 602/1973, sia superiore
all’ammontare del debito residuo maggiorato degli interessi di dilazione. In
quest’ultimo caso il provvedimento di dilazione dovrà essere sottoscritto per
accettazione dal terzo garante.
Il provvedimento di dilazione non potrà avere durata maggiore di 24 mesi,
indipendentemente dall’importo richiesto in rateizzazione, salvo che la relazione attesti
che la complessità delle attività di liquidazione dell’attivo patrimoniale richieda un arco
temporale maggiore.
In caso di proroga, il provvedimento di dilazione potrà essere concesso solo per un
periodo massimo pari allo stesso numero di rate originariamente consentito.
9.2.5.7 Società estinte per fusione
La verifica sulla sussistenza dei requisiti dovrà essere fatta sulla base dell’analisi della
documentazione e degli indicatori relativi al soggetto subentrante.
Il provvedimento di concessione della rateizzazione dovrà essere, conseguentemente,
modificato manualmente nell’intestazione al fine di inserire i dati relativi al nuovo
obbligato.
9.2.5.8 Soggetto deceduto
La verifica sulla sussistenza dei requisiti dovrà essere fatta sulla base dell’analisi della
documentazione e degli indicatori relativi all’erede che ha presentato l’istanza di
rateizzazione.
Il provvedimento di concessione della rateizzazione dovrà essere, conseguentemente,
modificato manualmente nell’intestazione al fine di inserire i dati relativi al nuovo
obbligato.
Per tale fattispecie, l’intervenuta decadenza della rateizzazione presentata dal soggetto
decaduto, non è da considerare motivo ostativo ai fini dell’accoglimento della richiesta
presentata dall’erede.
45 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
9.2.5.9 Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo con o senza transazione fiscale
ex art. 182 ter L.F. - procedure da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012
Il soggetto che richiede di avvalersi del beneficio della rateizzazione ex art. 19 DPR n.
602/1973 è tenuto a sottoscrivere autocertificazione (inserita nella modulistica dell’Ente)
attestante di non avere fatto ricorso ad alcuna delle procedure concorsuali previste dalla
Legge fallimentare o da Leggi equiparate, né di avere avviato il procedimento giudiziale
finalizzato all’omologazione di accordo di ristrutturazione, né di avere già depositato
istanza di transazione fiscale ai sensi dell’art. 182-ter L.F.
Ulteriori fonti per verificare la presenza degli istituti in argomento, consistono:
nell’anagrafica del debitore sul sistema informativo dell’Ente;
nella visura camerale della società.
In considerazione della tecnicità che caratterizza tali fattispecie, dovrà essere sempre
assicurato il necessario raccordo con le strutture regionali competenti sia in base alla
specifica materia che all’importo del debito, anche ai fini delle corrette motivazioni su cui
basare l’eventuale preavviso di rigetto.
Si sintetizzano di seguito le diverse modalità di trattazione dell’istanza di rateizzazione
laddove si individuino, nell’ambito dell’analisi della stessa, situazioni riconducibili
all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. (con o senza transazione fiscale
ex art. 182-ter L.F.) ovvero al concordato preventivo ex art. 160 L.F., in relazione alle
diverse fasi in cui tali procedure si trovano al momento della presentazione della richiesta
di rateizzazione:
Istanza ex art. 182-bis comma 6 L.F.: predisporre ed inviare un preavviso di rigetto
motivato dalla impossibilità di verificare la sussistenza del requisito di legge dovendosi
necessariamente attendere i diversi possibili esiti del procedimento giudiziale avviato;
Transazione fiscale ex art. 182-ter L.F. notificata in seno ad accordo di ristrutturazione
ex art. 182-bis L.F.: predisporre ed inviare un preavviso di rigetto in quanto la
rateizzazione richiesta non potrà essere concessa in virtù della pendenza di
procedimento amministrativo presso l'Ente impositore, di precedente attivazione, ed in
considerazione della necessità di evitare la sovrapposizione di provvedimenti
amministrativi, che - peraltro - qualora positivamente assunti, sarebbero d'impossibile
coordinamento;
46 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
Transazione fiscale ex art. 182-ter L.F. notificata in seno ad accordo di ristrutturazione
ex art. 182-bis L.F. in relazione solo ad uno degli Enti impositori che hanno affidato i
ruoli: predisporre ed inviare un preavviso di rigetto con il quale rappresentare:
- per il debito riferito all'ente coinvolto nella transazione fiscale, le medesime
motivazioni della precedente casistica;
- per il debito riferito all'Ente/i non coinvolto/i nella transazione, la mancanza del
requisito di legge afferente la temporanea difficoltà in quanto l'accordo deve
essere, ex lege, accompagnato da una relazione, redatta da un professionista,
certificante l'idoneità del piano di ristrutturazione ad assicurare l'integrale
pagamento dei creditori estranei, focalizzando l'esistenza di uno stato
economico/finanziario diverso e non rapportabile alla "temporanea situazione di
obbiettiva difficoltà";
Ricorso per omologa accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F.: predisporre ed
inviare un preavviso di rigetto per mancanza del requisito di legge della temporanea
difficoltà in quanto l'accordo deve essere, ex lege, accompagnato da una relazione,
redatta da un professionista, certificante l'idoneità del piano di ristrutturazione ad
assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei focalizzando l'esistenza di uno
stato economico/finanziario diverso e non rapportabile alla "temporanea situazione di
obbiettiva difficoltà";
Omologa accordo ristrutturazione ex art. 182-bis L.F.: per cartelle notificate ante
omologa (scadute o a scadere) predisporre ed inviare un preavviso di rigetto in
quanto l'omologazione da parte del Tribunale sancisce che l'impresa ha risorse
sufficienti ad assicurare nel termine di 120 giorni, previsto dalla legge fallimentare, il
pagamento del debito; di conseguenza non può ritenersi sussistente "la temporanea
situazione di obbiettiva difficoltà". Per le cartelle notificate post omologa verificare la
situazione contabile a tale data ed analizzare l’istanza secondo i previsti criteri.
Revoca omologa accordo ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. con transazione fiscale ex
art. 182-ter L.F.: costituisce un sintomo della incapacità di adempiere regolarmente
alle proprie obbligazioni e pertanto, in via generale, occorre predisporre ed inviare un
preavviso di rigetto in quanto si deve presupporre che non ricorra la "temporanea
situazione di obbiettiva difficoltà". Andranno attentamente valutate le eventuali
osservazioni del debitore (il debitore potrebbe per esempio osservare che l'accordo,
ora revocato, è intervenuto in un periodo risalente nel tempo e l'attuale situazione
economico patrimoniale ha subito sostanziali e positive modifiche) per la chiusura del
procedimento di rateizzazione.
47 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
Domanda di concordato preventivo ex art. 160 L.F. ovvero ex art. 161, comma 6, L.F.
(con o senza transazione fiscale ex art. 182-ter): predisporre ed inviare un preavviso di
rigetto per impossibilità di eseguire pagamenti in violazione "par condicio creditorum"
per i carichi afferenti il periodo antecedente alla pubblicazione nel Registro delle
Imprese della domanda di concordato in quanto rientranti nella previsione dell’art.
184 L.F. ed il loro pagamento dovrà avvenire nella misura e secondo le modalità
previste nel piano omologato; mentre se l’istanza viene presentata per carichi relativi
a debiti sorti successivamente a tale data, e quindi non rientranti nella previsione del
citato art. 184 L.F., la stessa dovrà essere esaminata in via ordinaria, con l’unica
eccezione che la valutazione della temporanea difficoltà economica non potrà
prescindere dallo stato di adempimento del piano concordatario.
Decreto improcedibilità/inammissibilità concordato preventivo: predisporre ed inviare
un preavviso di rigetto per mancanza del requisito normativo di temporanea
difficoltà. Le eventuali osservazioni al preavviso dovranno essere trasmesse alla
struttura regionale funzionalmente competente per materia per le opportune
valutazioni circa le motivazioni alla base del decreto di improcedibilità/inammissibilità
(motivazioni solo formali e/o sostanziali).
Procedure da sovraindebitamento: predisporre ed inviare un preavviso di rigetto per
mancanza del requisito di temporanea difficoltà atteso che il presupposto oggettivo
di tali procedure è uno stato di sovraindebitamento che risulta individuato come “la
situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio
prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di
adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle” (art.
6, comma 2, Legge n. 3/2012).
9.3 Istanze di riammissione (Mod. R1 – R2 – R3 – R4 – R5)
Per le predette tipologie di istanza, in aggiunta alle verifiche di tipo “contabile” già viste
per le istanze di cui al precedente paragrafo 9.1, ed alle verifiche di natura
“documentale” già trattate, nel paragrafo 9.2 e seguenti, in base alla tipologia di istanza
ed al soggetto presentatore, è necessario verificare:
1. l’avvenuta regolarizzazione delle rate scadute del/i piano/i decaduto/i considerando
al riguardo il numero delle rate scadute alla data di presentazione dell’istanza di
riammissione;
2. che per tutti i piani decaduti si stia chiedendo la riammissione senza possibilità di
escludere parte dei relativi carichi aventi importi residui da pagare; non è infatti
48 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
possibile29 chiedere la riammissione “parziale”– in tal caso il soggetto rimarrebbe
sempre nello stato di “soggetto decaduto” – per:
la presenza di altri piani nelle stesse condizioni i cui carichi sono ancora scaduti ed
impagati;
la presenza di una o più cartelle incluse in un precedente piano decaduto ancora
scadute ed impagate.
29 Tale inibizione non riguarda invece le cosiddette istanze di tipo “eccezionale” di cui all’ art. 13-bis del D.L. n. 113/2016
convertito dalla Legge n. 160/2016 per le quali è invece consentito richiedere anche la riammissione di parte delle cartelle
di un piano o di un solo piano decaduto in presenza di altri nelle analoghe condizioni considerando che tale beneficio –
non riconducibile a quelli previsti dall’art. 19 DPR n. 602/1973 – prevede quali unici presupposti la decadenza intervenuta a
tutto il 30 giugno 2016 e la presentazione dell’istanza di riammissione entro il 20 ottobre 2016.
49 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
9.4 Tabella di raccordo Tipologia piano/Parametri per l’analisi dell’istanza
DEBITO TIPOLOGIA RICHIEDENTE PARAMETRO PER DETERMINARE
L'ACCESSO
PARAMETRI PER DETERMINARE NUMERO
RATE DA CONCEDERE
TIPOLOGIA DEL PIANO: ORDINARIO
≤ 60.000 Tutti i soggetti Nessuno N. rate richieste (max 72) ed importo
minimo rata € 50,00
> 60.000 Persone fisiche e ditte individuali in
regime semplificato Valore I.S.E.E. Valore I.S.E.E. (max 72)
> 60.000 Persone giuridiche Valore "INDICE DI LIQUIDITA" < 1 Valore "INDICE ALFA" (max 72)
TIPOLOGIA DEL PIANO: ORDINARIO IN PROROGA
≤ 60.000 Tutti i soggetti Deve essere la prima richiesta di proroga
Differenza tra rate richieste (max 72) e n.
rate scadute e NON PAGATE
precedente rateizzazione
> 60.000 Persone fisiche e ditte individuali in
regime semplificato
1) Deve essere la prima richiesta di
proroga
2) Valore I.S.E.E. inferiore al precedente
Differenza tra N. max rate concedibili da
valore I.S.E.E. (max. 72) e n. rate scadute
e NON PAGATE precedente
rateizzazione
> 60.000 Persone giuridiche
1) Deve essere la prima richiesta di
proroga
2) Indice di LIQUIDITA' inferiore al
precedente
Differenza tra N. max rate concedibili da
valore Indice ALFA (max. 72) e n. rate
scadute e NON PAGATE precedente
rateizzazione
TIPOLOGIA DEL PIANO: STRAORDINARIO - IN ESTENSIONE
Tutti gli
importi
Persone fisiche e ditte individuali in
regime semplificato
Importo rata piano ordinario > 20%
Reddito mensile nucleo familiare (I.S.R.)
1) per piani STRAORDINARI: tabella B (DM
6/11/2013)
2) per piani IN ESTENSIONE: differenza tra
N. max rate concedibili da valore I.S.E.E.
(max. 120) e n. rate scadute (PAGATE e
NON PAGATE) precedente rateizzazione
Tutti gli
importi Persone giuridiche
1) Valore Indice di Liquidità > 0,50 < 1
2) Importo rata piano ordinario > 10%
Valore produzione su base mensile
1) per piani STRAORDINARI: tabella A
(DM 6/11/2013)
2) per piani IN ESTENSIONE: differenza tra
N. max rate concedibili da indice ALFA
(max. 120) e n. rate scadute (PAGATE e
NON PAGATE) precedente rateizzazione
TIPOLOGIA DEL PIANO: STRAORDINARIO IN PROROGA
Tutti gli
importi
Persone fisiche e ditte individuali in
regime semplificato
1) Deve essere la prima richiesta di
proroga
2) Il reddito mensile del nucleo familiare
è peggiorato
Differenza tra N. max rate concedibili da
tabella B - DM 6/11/2013 (max. 120) e n.
rate scadute e NON PAGATE
precedente rateizzazione
Tutti gli
importi Persone giuridiche
1) Deve essere la prima richiesta di
proroga
2) Valore della produzione è peggiorato
Differenza tra N. max rate concedibili da
tabella A - DM 6/11/2013 (max. 120) e n.
rate scadute e NON PAGATE
precedente rateizzazione
TIPOLOGIA DEL PIANO: RIAMMISSIONE
Tutti gli
importi Tutti i soggetti
1) pagamento rate scadute MRT
precedente
2) in base alla tipologia di istanza
richiesta
N. rate residue, alla data di
accoglimento della nuova istanza, del
piano originario
50 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
10 CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di rateizzazione si chiude, in seguito all’analisi dell’istanza e della relativa
documentazione presentata a corredo con:
1. un provvedimento di accoglimento totale: nel caso in cui la richiesta di rateizzazione
venga accolta con la concessione di un piano di dilazione per l’intero debito richiesto
in rateizzazione e per lo stesso numero di rate richiesto dal contribuente;
2. un provvedimento di accoglimento parziale: nel caso in cui la richiesta di
rateizzazione venga accolta con la concessione di un piano di dilazione per parte del
debito richiesto in rateizzazione (essendo presenti carichi “non dilazionabili” in quanto
rateizzabili unicamente dall’ente impositore o appartenenti a tipologie non
dilazionabili) o per un numero di rate inferiore rispetto al numero richiesto;
3. un provvedimento di diniego - preceduto dall’invio di un preavviso di rigetto (per
concedere al contribuente la possibilità di regolarizzare la posizione e/o sanare
eventuali elementi ostativi alla concessione) - laddove non sussistano, in prima analisi,
le condizioni per concedere la rateizzazione. Più precisamente, nei casi in cui:
la richiesta di rateizzazione non sia stata correttamente compilata e/o corredata
dei documenti di riconoscimento (nei casi in cui la richiesta venga inviata a mezzo
posta, a mezzo e-mail o agli sportelli attraverso persona delegata);
la richiesta di rateizzazione non sia supportata dalla documentazione, nei casi
previsti, atta a comprovare, in base alla tipologia della rateizzazione richiesta e la
natura del soggetto, i presupposti per accedere alla rateizzazione (temporanea
situazione di difficoltà economica, peggioramento dello stato di temporanea
difficoltà economica);
in sede di verifica contabile del soggetto e delle iscrizioni a ruolo richieste in
rateizzazione, non ricorrano i presupposti per l’accesso allo strumento della
dilazione (soggetto decaduto, carichi non dilazionabili, presenza di procedure
derivanti da inadempienze ex art. 48-bis con l’importo del mandato di pagamento
maggiore o uguale all’importo richiesto in dilazione);
in sede di analisi dell’istanza (cosiddette “verifiche documentali” – cfr. paragrafo 9
e seguenti), gli indicatori risultanti dall’analisi della documentazione presentata non
consentano l’accesso alla rateizzazione o alla specifica tipologia di rateizzazione
richiesta ovvero siano emersi elementi ostativi alla concessione della rateizzazione
(es. cancellazione della società dal Registro delle imprese, deposito di un accordo
di ristrutturazione ex art. 182-bis R.D. n. 267/1942, ecc.).
51 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
10.1 Provvedimento di accoglimento
In mancanza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, l’Agente della riscossione
consegna (al soggetto richiedente o alla persona specificatamente delegata al ritiro) o
invia (raccomandata AR, PEC) al domicilio speciale specificatamente eletto dal
richiedente in sede di presentazione, il piano di accoglimento.
Resta inteso che, in caso di segnalazioni di inadempienza ex art. 48-bis intervenute fino
alla data di concessione e comunque entro i termini normativamente previsti per la
chiusura del procedimento amministrativo, il provvedimento di accoglimento sarà
concesso al netto delle somme oggetto della suddetta segnalazione.
Per il piano di accoglimento la firma autografa del Responsabile del provvedimento è
sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93.
Al provvedimento di accoglimento sono allegati il piano di ammortamento, con la
ripartizione del debito nel numero di rate concesse, l’importo e le relative scadenze oltre
che i bollettini RAV per il pagamento delle prime 12 rate.
Nel caso di accesso ai servizi Web ed APP il piano di ammortamento ed i relativi bollettini
RAV vengono inviati centralmente alla casella e-mail indicata dal richiedente in sede di
accesso al servizio.
La scadenza della prima rata deve essere fissata non prima di 8 giorni30 lavorativi dalla
data di emissione del provvedimento, in modo da concedere al contribuente il tempo
necessario per effettuare il pagamento.
In caso di accoglimento parziale il provvedimento da inviare/consegnare al contribuente
deve essere opportunamente ed adeguatamente motivato.
Gli effetti conseguenti alla concessione del provvedimento di accoglimento sono gli stessi
già visti a fronte della presentazione dell’istanza. Unica eccezione è rappresentata dal
fatto che, per i carichi oggetto di rateizzazione, viene meno, per il soggetto, lo stato di
inadempienza di cui all’art. 48-bis, ai fini delle successive interrogazioni da parte della P.A.
FASE
AZIONI ESECUTIVE AZIONI CAUTELARI
NUOVE IN CORSO NUOVE GIA' ISCRITTE
ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE NON AVVIA PROSEGUONO
NON AVVIA RESTANO ATTIVE
30 Tale termine è da intendersi come regola; resta intesa la possibilità, nei casi in cui specificatamente richiesto dal
contribuente (quando, ad esempio, la concessione del piano avviene direttamente con consegna allo sportello), di
stabilire una scadenza antecedente.
52 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
10.2 Preavviso di rigetto
In presenza di elementi tali da impedire l’accoglimento dell’istanza, l’Agente della
riscossione notifica una comunicazione (cosiddetto “preavviso di rigetto”), ai sensi dell’art.
10-bis della Legge n. 241/1990, contenente:
l’indicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda;
l’invito al soggetto medesimo a fornire, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione, eventuali osservazioni atte a rimuovere le cause ostative.
Tale preavviso interrompe i termini del procedimento (30 giorni) che iniziano nuovamente
a decorrere dal decimo giorno o da quello (se precedente) in cui l’interessato presenta
eventuali osservazioni.
Per il preavviso di rigetto la firma autografa del Responsabile del provvedimento è
sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93.
Si evidenzia che le motivazioni prodotte a supporto del mancato accoglimento della
domanda di dilazione assumono importanza rilevante ai fini di un’eventuale
impugnazione.
Le motivazioni, seppur sintetiche, devono pertanto essere illustrate in forma esaustiva
avendo cura di esporre i presupposti che, sulla base delle risultanze dell’analisi e delle
verifiche espletate (contabili e/o documentali), hanno determinato il provvedimento,
anche al fine di anticipare eventuali osservazioni a riscontro e la necessità di evitare di
dover formalizzare un ulteriore preavviso di rigetto.
Il preavviso di rigetto, così come l’eventuale provvedimento di diniego, devono essere
inviati (al soggetto richiedente o alla persona specificatamente delegata al ritiro dei
documenti connessi all’istanza di rateizzazione di riferimento, facendola sottoscrivere per
ricevuta) al domicilio speciale eletto dal richiedente in sede di presentazione e devono
essere sottoscritti dal Responsabile del Provvedimento.
Soltanto in tal modo, infatti, l’AdR potrà disporre della necessaria certezza sulla
decorrenza del termine di 10 giorni per la presentazione delle osservazioni contemplate
dall’art. 10-bis.
53 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
10.3 Provvedimento di diniego
Decorsi dieci giorni dalla notifica del preavviso di rigetto, nel caso in cui entro tale
termine:
non sia pervenuto alcun riscontro da parte del soggetto richiedente;
le osservazioni fornite non siano state ritenute valide per la rimozione delle cause
ostative all’accoglimento;
si può procedere con la notifica al contribuente (con le medesime modalità viste per il
preavviso di rigetto), di un provvedimento di diniego.
Il provvedimento, oltre ad essere sottoscritto dal Responsabile del Provvedimento, deve
contenere:
le motivazioni per le quali non viene accolta l’istanza di rateizzazione coerenti
(identiche laddove non siano pervenute osservazioni), a quelle rappresentate nel
preavviso di rigetto da richiamare nel testo del provvedimento in conformità con
quanto rilevato all’art. 6, lettera e), della Legge n. 241/1990;
le motivazioni per le quali non viene accolta l’istanza di rateizzazione anche a fronte
delle osservazioni pervenute dopo il preavviso di rigetto avendo cura di evidenziare
altresì i motivi per i quali le osservazioni fornite non sono state considerate idonee alla
concessione della rateizzazione;
le modalità previste per il ricorso ai sensi degli articoli 18, 20 e 22, D.Lgs. n. 546/1992, da
depositare nel termine di 60 giorni, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per i
soli crediti tributari o alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria per gli altri crediti.
Il provvedimento di diniego è l’atto di chiusura definitiva del procedimento. L’eventuale
riproposizione dell’istanza per i medesimi debiti, a seguito di una variazione delle
precedenti condizioni ostative, è possibile e si configura a tutti gli effetti come una nuova
richiesta di rateizzazione.
54 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
11 LE RATE
L’importo della rata del piano di accoglimento non può essere inferiore all’importo
minimo di Euro 50,00, derogabile esclusivamente in particolari situazioni di conclamata
indigenza.
La rata del piano di ammortamento, in cui viene ripartito il debito complessivo, è
composta da:
1. quota residua del carico affidato per la riscossione (imposta, sanzione, interessi);
2. interessi di mora eventualmente maturati alla data di presentazione dell’istanza;
3. aggio calcolato sulle somme di cui ai punti 1e 2;
4. interessi di rateizzazione, nella misura tempo per tempo vigente31;
5. diritti/spese di notifica dei documenti oggetto di rateizzazione (imputate
integralmente sulla prima rata del piano);
6. spese per azioni esecutive/cautelari già intraprese (anch’esse imputate integralmente
sulla prima rata del piano.
In caso di pagamento oltre la data di scadenza della rata, è prevista, in aggiunta/rettifica
delle voci sopra elencate, la corresponsione di:
7. interessi di mora calcolati per il tempo intercorso tra la data di scadenza della rata e
quella di pagamento;
8. eventuale ulteriore aggio pro-rata (cfr. riferimento 3) calcolato nella misura piena.
31 Oggi rispettivamente del 4,5% per ruoli di natura tributaria, del 6,05% per ruoli previdenziali.
55 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
12 IL PAGAMENTO
Il pagamento delle rate può avvenire:
presso gli sportelli dell’Agente della riscossione;
presso Poste, Banche, Tabaccai, circuito SISAL e Lottomatica utilizzando i bollettini
RAV già allegati al provvedimento di accoglimento per il pagamento delle prime 12
rate ed a quelli successivamente inviati32;
accedendo all’area riservata del sito web o all’APP ed utilizzando i riferimenti dei
bollettini RAV;
presso gli uffici postali mediante l’utilizzo del bollettino F35;
mediante addebito diretto sul conto (SDD) comunicato dal contribuente in fase di
presentazione o successivamente, mediante compilazione dell’apposito modello
disponibile presso gli sportelli33. In tal caso la prima rata che verrà addebitata sarà
quella scadente decorsi 60 giorni dalla richiesta di addebito.
I pagamenti possono essere effettuati anche oltre la data di scadenza della rata riportata
sul piano; in tal caso all’importo della rata dovranno essere aggiunti gli interessi di mora e
l’importo dell’aggio sarà sempre calcolato nella misura piena.
Il piano di dilazione può essere anche anticipatamente estinto con il pagamento integrale
del debito residuo della rata in scadenza nel mese e delle rate a scadere del piano di
dilazione (queste ultime senza considerare gli interessi di rateizzazione34).
L’estinzione anticipata può avvenire anche limitatamente ad una o alcune cartelle
contenute nel piano; a tal riguardo, fatto salvo quanto detto sopra per la determinazione
dell’importo da saldare, si dovrà procedere, successivamente alla regolarizzazione, con la
revoca del piano interessato e la definizione di uno nuovo limitatamente al residuo
impagato delle cartelle non estinte. Il nuovo piano dovrà riportare quale data di
presentazione quella della precedente istanza oltre che avere il medesimo numero di
rate residue; la prima rata dovrà scadere nel giorno della prima rata non pagata del
piano revocato.
32 Al piano di ammortamento sono allegati n. 12 bollettini RAV corrispondenti alle prime 12 scadenze. I successivi bollettini
vengono spediti al domicilio speciale eletto riportato sull’istanza. 33 Le richieste di pagamento mediante domiciliazione sul conto corrente possono essere avanzate unicamente all’Agente
della riscossione e solo tramite il modello di mandato (disponibile anche sul sito istituzionale) da presentare presso gli sportelli. 34 A titolo esemplificativo, in caso di estinzione anticipata il giorno 10 del mese xx di un piano con rate in scadenza il giorno
15, la determinazione dell’importo da saldare terrà conto della rata complessiva scadente il giorno 15 dello stesso mese
(inclusi pertanto anche gli interessi di rateizzazione), mentre terrà conto dell’importo al netto degli interessi di rateizzazione
per le rate scadenti nei mesi successivi.
56 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
13 EFFETTI DEL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA
A seguito del pagamento della prima rata del piano di ammortamento, limitatamente
alle cartelle oggetto della rateizzazione:
1. è inibita la prosecuzione delle procedure esecutive in corso, eccezion fatta per quelle
che si trovano in una fase avanzata dell’iter procedurale35.
Eventuali somme che dovessero pervenire dopo il pagamento della prima rata
relativamente a tali procedure dovranno essere imputate sulle rate del piano
concesso, con priorità alle rate scadute e non pagate.
La “non prosecuzione” di procedure presso terzi già avviate ai sensi dell’art. 72-bis del
DPR n. 602/1973, a fronte del pagamento della prima rata, andrà comunicata al terzo
analogamente a quanto previsto e già disciplinato in tema di definizione agevolata a
fronte della presentazione della dichiarazione di adesione.
Qualora la rateizzazione riguardi solamente parte degli importi per i quali si procede
esecutivamente si dovrà operare la riduzione del pignoramento.
Eventuali somme che dovessero pervenire a fronte di procedure presso terzi per le
quali era inibita la prosecuzione, potranno essere restituite al contribuente, salvo che
lo stesso autorizzi l’utilizzo di tali somme per il pagamento delle rate del piano e
sempreché il contribuente non sia nel frattempo decaduto;
2. relativamente alle procedure immobiliari promosse da terzi:
a. restano efficaci tutti gli interventi effettuati prima della presentazione dell’istanza
nonché quelli effettuati dopo la presentazione dell’istanza nel caso di immobile
gravato da ipoteca;
b. possono essere effettuati nuovi interventi nei soli casi di immobili gravati da ipoteca
iscritta dall’AdR e nei limiti del crediti garantito;
3. le azioni di tipo conservativo (es. revocatorie), il cui mancato esercizio potrebbe
determinare un pregiudizio irreversibile per la riscossione, proseguono o possono
35 Rientrano nelle azioni esecutive in fase avanzata:
a) procedure mobiliari e immobiliari nei casi in cui sia già avvenuto incanto con esito positivo ovvero sia stata presentata
istanza di assegnazione;
b) pignoramenti presso terzi ex art. 72 bis per stipendi/salari o ex art. 72 per fitti e pigioni per i quali sono già in corso
versamenti periodici da parte del terzo;
c) pignoramenti giudiziali presso terzi per i quali sia già intervenuta dichiarazione positiva del terzo ovvero provvedimento di
assegnazione del credito pignorato;
d) pignoramenti presso terzi ex art. 72 bis per i quali seppur non espressamente prevista sia pervenuta la dichiarazione
positiva del soggetto terzo.
Possono, altresì, essere avviate azioni revocatorie il cui mancato esercizio potrebbe determinare un pregiudizio irreversibile
per la riscossione.
57 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
essere avviate;
4. possono essere revocati i fermi amministrativi trascritti prima dell’istanza di
rateizzazione nel caso in cui la dilazione sia stata concessa prima del 22/10/2015;
5. sono sospesi, a seguito di specifica richiesta del debitore, i fermi amministrativi trascritti
prima dell’istanza nel caso in cui la dilazione sia stata concessa dal 22/10/2015;
6. l’ipoteca, iscritta ai sensi dell’ex art. 77 DPR n. 602/1973 in data antecedente alla
presentazione dell’istanza, può essere ridotta/ristretta, a seguito di specifica richiesta
del debitore e con spese a suo carico:
per un importo proporzionale a quanto pagato in base al piano di ammortamento
sino al momento della riduzione/restrizione stessa (nel caso di riduzione a
condizione che la somma garantita sia effettivamente maggiore rispetto al diritto
oggetto di cautela, mentre nel caso di restrizione che il complesso di beni vincolato
sia effettivamente sovrabbondante avuto riguardo allo stesso diritto);
a condizione che il valore del bene che rimane a garanzia (determinato a norma
dell’art. 79 DPR 602/1973) sia, al momento della richiesta, almeno uguale al doppio
del credito residuo vantato nei confronti del debitore.
Nel caso in cui il debitore, al fine di ottenere la cancellazione dell’ipoteca, manifesti la
volontà di offrire una garanzia sostitutiva, dovrà formalizzare la propria intenzione,
unitamente alla disponibilità ad accollarsi le spese di cancellazione dell’ipoteca. La
garanzia fideiussoria dovrà essere accettata e, conseguentemente, l’ipoteca cancellata,
soltanto se:
rilasciata da una banca o da un’assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo
cauzioni ed avente sede legale in Italia;
prestata per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno e per un massimale pari
a quello del credito complessivo vantato (vale a dire alla somma dell’ammontare
iscritto a ruolo, degli interessi di mora, degli interessi di rateizzazione, degli aggi di
riscossione, delle spese esecutive e dei diritti di notifica della/e cartella/e);
sia stata appurata la veridicità della stessa.
FASE
AZIONI ESECUTIVE AZIONI CAUTELARI
INTERVENTI IMMOBILIARI
AZIONI CONSERVATIVE
NUOVE IN CORSO IN FASE
AVANZATA (1) NUOVE GIA' ISCRITTE NUOVE IN CORSO
PAGAMENTO PRIMA RATA
DEL PIANO DI
RATEIZZAZIONE
NON AVVIA
NON
PROSEGUO
NO
PROSEGUON
O NON AVVIA
Fermi:
REV.–SOSP.(2)
Ipoteca:
RID./RESTR.(3)
AVVIA(4) PROSEGUO
NO
1) sono procedure in fase avanzata:
a) procedure mobiliari e immobiliari nei casi sia già avvenuto incanto con esito positivo ovvero sia stata presentata istanza di assegnazione;
b) pignoramenti presso terzi ex art. 72 bis per stipendi/salari o ex art. 72 per fitti e pigioni per i quali sono già in corso versamenti periodici da parte del terzo;
c) pignoramenti giudiziali presso terzi per i quali sia già intervenuta dichiarazione positiva del terzo ovvero provvedimento di assegnazione del credito pignorato;
d) pignoramenti presso terzi ex art. 72 bis per i quali seppur non espressamente prevista sia pervenuta la dichiarazione positiva del soggetto terzo.
(2) per i fermi amministrativi già trascritti:
a) revoca del fermo nel caso in cui la dilazione sia stata concessa prima del 22/10/2015;
b) sospensione del fermo nel caso in cui la dilazione sia stata concessa dal 22/10/2015 e solo dietro specifica richiesta del debitore;
(3) per le ipoteche iscritte, riduzione/restrizione della misura cautelare solo dietro specifica richiesta del debitore, con spese a suo carico, ed a fronte di specifiche condizioni;
(4) per gli interventi immobiliari nei soli casi di immobili gravati da ipoteca iscritta dall’AdR e nei limiti del crediti garantito.
58 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
14 SERVIZIO DI AVVISATURA (SE MI SCORDO)
Il servizio informativo “Se Mi Scordo” è dedicato a tutti i contribuenti che hanno un piano
di rateizzazione attivo e che desiderano ricevere un promemoria in caso di irregolarità nel
pagamento di un piano di rateizzazione (servizio scadenza rate);
Tale servizio prevede l’invio di un messaggio al verificarsi delle seguenti condizioni:
quando non risultano pagate la metà delle rate necessarie a determinare la
decadenza del piano di rateizzazione (“avviso intermedio”);
quando manca una rata alla decadenza del piano di rateizzazione (“avviso finale”).
Si riporta di seguito un riepilogo delle regole di invio dei messaggi in funzione delle possibili
diverse casistiche:
Numero di rate non pagate che generano la
decadenza Avviso intermedio Avviso finale
8 rate dopo 4 rate non pagate dopo 7 rate non pagate
5 rate dopo 2 rate non pagate dopo 4 rate non pagate
2 rate Non applicabile dopo 1 rata non pagata
Considerati i tempi tecnici per accertare l'effettivo mancato incasso (circa 10 giorni),
l'avviso sarà inviato al contribuente tra il 10° e il 20° giorno successivo alla scadenza della
rata.
A titolo d'esempio, in un piano che decade dopo 5 rate non pagate, se il giorno 10
ottobre scade il termine per il pagamento di una rata del piano e il giorno 20 ottobre
questa risulta ancora non saldata, se questa è la seconda o la quarta rata del piano non
pagata, il contribuente riceverà l'avviso di specie tra il 21 e il 31 ottobre.
Il contribuente potrebbe essere destinatario di più messaggi di analogo contenuto
qualora dovessero ulteriormente ripresentarsi le medesime condizioni. A titolo
esemplificativo, un soggetto che riceve un “avviso intermedio” dopo due rate non
pagate, qualora saldi successivamente una delle due rate, in caso di mancato
pagamento di una nuova rata riceverà un ulteriore “avviso intermedio”.
59 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
14.1 Attivazione del servizio da parte del contribuente
Il contribuente che intende sottoscrivere il servizio può utilizzare il portale internet, l’APP o
recarsi ad uno degli sportelli dell’Ente.
Richieste del servizio via Internet o APP
Per l’attivazione il contribuente dovrà accedere alla propria area riservata e:
inserire il numero telefonico e/o l'indirizzo e-mail presso il quale desidera ricevere i
messaggi nella sezione dedicata al profilo contribuente;
attivare il servizio informativo accedendo alla sezione “Se Mi Scordo” ed il canale di
contatto tramite SMS o e-mail.
Richieste allo sportello
Per chiedere l’attivazione del servizio allo sportello il contribuente dovrà compilare e
consegnare, alternativamente, i modelli delle istanze di rateizzazione (da R1 a R5) nei
quali è stata inserita una sezione dedicata al servizio, oppure il modello (SMS) specifico
per la richiesta di attivazione (per esempio, in caso di rateizzazioni già attive), variazione,
recesso di una precedente richiesta di attivazione.
60 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
14.2 Messaggistica
Servizio Scadenza Rate - AVVISO INTERMEDIO
SMS “Agenzia delle entrate-Riscossione La informa che le scadenze del piano di rateizzazione n. XXXXXX non risultano rispettate.
Info: www.agenziariscossione.gov.it ”
Oggetto: Se Mi Scordo - Servizio informativo scadenza rate
Gentile contribuente,
Agenzia delle entrate-Riscossione La informa che le scadenze del piano di rateizzazione n. XXXXXX del 00/00/00 non risultano
rispettate.
Per maggiori informazioni può accedere alla Sua area riservata nel portale www.agenziariscossione.gov.it, o recarsi presso i
nostri sportelli.
Il pagamento può essere effettuato direttamente tramite i servizi on line del nostro portale in cui è possibile consultare tutte le
modalità di pagamento.
Nella speranza di averLe fornito un servizio utile, Le auguriamo una buona giornata.
Si prega di non rispondere a questa email, perché il messaggio viene generato in modo automatico
Servizio Scadenza Rate – AVVISO FINALE
SMS
“Agenzia delle entrate-Riscossione: il mancato pagamento di un'altra rata farà decadere il piano di rateizzazione n. XXXXXX.
Info: www.agenziariscossione.gov.it”
Oggetto: Se Mi Scordo - Servizio informativo scadenza rate
Gentile contribuente,
Agenzia delle entrate-Riscossione Le ricorda che il mancato pagamento di un'altra rata farà decadere il piano di
rateizzazione n. XXXXXX del 00/00/00.
Per maggiori informazioni può accedere alla Sua area riservata nel portale www.agenziariscossione.gov.it, o recarsi presso i
nostri sportelli.
Il pagamento può essere effettuato direttamente tramite i servizi on line del nostro portale in cui è possibile consultare tutte le
modalità di pagamento.
Nella speranza di averLe fornito un servizio utile, Le auguriamo una buona giornata.
Si prega di non rispondere a questa email, perché il messaggio viene generato in modo automatico.
61 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
15 SOSPENSIONE DELLA RATEIZZAZIONE
In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione, sia esso totale che
parziale, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione:
il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del
piano concesso;
allo scadere della sospensione, il debitore può, prima che sopraggiunga la
decadenza (per la quale non vengono conteggiate le rate scadute del periodo di
sospensione), richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo nello stesso
numero di rate non versate del piano originario, o per un diverso numero di rate
comunque in misura non superiore a 7236.
Relativamente al periodo di sospensione derivante dall’avvenuta presentazione di una
dichiarazione di definizione agevolata, laddove il contribuente, pur vedendosi accolta la
sua richiesta, non avesse effettuato il pagamento della prima/unica rata del piano di
definizione, l’Agente della riscossione, per i provvedimenti di rateizzazione in essere,
comunicherà al debitore (attraverso l’invio di un piano di ammortamento che richiamerà
gli estremi del provvedimento di rateizzazione di riferimento e al quale saranno allegati i
relativi bollettini RAV) le scadenze per il pagamento dilazionato del debito residuo, che
saranno in numero pari a quello delle rate non versate del piano originario.
36 Comma 3-bis dell’art. 19 DPR n. 602/73 così come modificato dal D.Lgs. n. 159/2015.
62 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
16 DECADENZA
La rateizzazione decade in caso di:
1. inadempienza, mancato pagamento di alcune delle rate del piano di
ammortamento (cosiddetta “decadenza per inadempienza”);
2. assoggettamento del richiedente ad una procedura concorsuale;
3. decesso del richiedente;
4. società cancellate dal registro delle imprese.
Al verificarsi delle condizioni di decadenza possono essere immediatamente riprese le
azioni di recupero normativamente consentite notificando preventivamente, ove
necessario, l’avviso di intimazione ai sensi dell’art. 50 comma 2 DPR n. 602/1973.
63 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
16.1 Decadenza per inadempienza
A seguito delle modifiche normative succedutesi nel tempo, attualmente la decadenza
per inadempienza si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero
di rate, anche non consecutive, in ragione della tipologia e della data di concessione
della rateizzazione. Più precisamente:
Nota: nel caso in cui tra le rate impagate del piano di rateizzazione sia compresa l’ultima,
la decadenza si concretizza anche a fronte del mancato pagamento di un numero di
rate inferiore a quello riportato nel prospetto precedente.
In relazione a quanto disposto dall’art. 13-bis, comma 2, del D.L. n. 113/2016, il carico
ricompreso in rateizzazioni decadute per inadempienza, potrà essere nuovamente
rateizzato saldando le rate che risultano scadute alla data di presentazione della nuova
istanza.
37 anche in proroga. 38 Rientrano in tale fattispecie le rateizzazioni che possono essere chieste ai sensi dell’art. 19 comma 3 lettera c) del DPR n.
602/1973 così come modificato dall’art. 13-bis del D.L. n.113/2016 convertito dalla Legge n. 160/2016. 39 Rientrano in tale fattispecie:
le rateizzazioni decadute entro il 22/06/13 richieste in riammissione a tutto il 31/7/2014 ai sensi art. 11-bis del D.L. n.
66/2014;
le rateizzazioni decadute entro il 31/12/14 richieste in riammissione a tutto il 31/07/15 ai sensi art.10, c 12-quinquies del
D.L. n. 192/2014;
le rateizzazioni decadute nel periodo 21/10/2013-21/10/2015 per le quali è stata richiesta la riammissione entro il
23/11/2015 ai sensi del D.Lgs. n. 159/2015;
le rateizzazioni decadute a tutto il 30/6/2016 per le quali è stata chiesta la riammissione entro il 20/10/2016 ai sensi
dell’art. 13-bis del D.L. n. 113/2016.
TIPOLOGIA DI ISTANZA DATA DI CONCESSIONE NR. RATE PER DECADERE
Art. 19 Fino al 02/02/2012 prima rata oppure 2 consecutive
Art. 19 Fino al 22/06/2013 2 rate anche non consecutive
Art. 19 (ordinarie e straordinarie)37 Fino al 21/10/2015 8 rate anche non consecutive
Art. 19 (ordinarie e straordinarie)36 Dal 22/10/2015 5 rate anche non consecutive
Art. 19 (riammissione)38 qualsiasi 5 rate anche non consecutive
Eccezionali39 varie36 2 rate anche non consecutive
64 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
16.2 Decadenza per procedura concorsuale
La decadenza dai benefici della rateizzazione si ha anche nei casi in cui, per il soggetto
debitore, si concretizzano le seguenti circostanze:
dichiarazione di fallimento - in considerazione dell’art. 44, comma 1, L.F, secondo cui
tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di
fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori e dell’art. 52, comma 2, della citata
legge, secondo cui ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione ovvero
prededucibile, deve essere sottoposto al procedimento di accertamento del passivo,
salvo diverse disposizioni della legge;
concordato preventivo ex art. 160 L.F. - posto che dopo la presentazione della relativa
domanda devono ritenersi non consentiti pagamenti lesivi della “par condicio
creditorum” (il divieto, non espressamente sancito dal legislatore, si desume in modo
univoco dal sistema normativo previsto per la regolamentazione degli effetti del
concordato – articoli 167 e 184 L.F.- e, in particolare, dall’art. 168 che, nel porre il divieto
di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di
pagamento di debiti anteriori), il provvedimento di rateizzazione andrà revocato al
ricorrere del mancato pagamento del numero di rate normativamente previsto per la
decadenza e comunque una volta che il concordato sia stato omologato ai sensi
dell’art. 180 L.F.; l’avvenuta omologazione, infatti, rende l’obbligazione concordataria
vincolante per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione, nel Registro imprese, della
domanda di concordato (art. 184 L.F.);
omologa di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis con transazione fiscale ex art.
182 ter in quanto i carichi inclusi saranno pagati secondo la misura e le modalità previsti
nell’atto di transazione;
provvedimento di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa
dell’impresa, in base all’art. 200 L.F. secondo cui dalla data del provvedimento che
ordina la liquidazione si applica l’art. 44 L.F, ed all’art. 201 L.F. che richiama l’art. 51
della stessa L.F;
sentenza che dichiara lo stato d’insolvenza, ai sensi dell’art. 18, comma 2, D.Lgs. n.
270/1999, “Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell’art. 1 Legge n. 274/1998”.
Al fine dell’ottenimento del rilascio del DURC40, i soggetti ammessi alla procedura di
40 DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli
obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;
65 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione
straordinaria, non potranno continuare, anche se richiesto, ad eseguire il pagamento delle
rateizzazioni in essere relative ai ruoli previdenziali che, al pari di quelle riferite ad altri enti
impositori, devono ritenersi decadute.
In ordine alla problematica relativa al rilascio del DURC si rimanda alle indicazioni fornite
dall’INPS41 in ordine ai requisiti ed alle condizioni con le quali i soggetti sottoposti a
procedura concorsuale possono ottenere il rilascio della citato documento di regolarità
contributiva.
41 L’INPS con messaggio n. 4925 del 21.03.2013 precisa le condizioni ed i requisiti per l’ottenimento del DURC in ordine alla
possibilità secondo cui “l’azienda ammessa al concordato preventivo ex art. 186-bis (concordato in continuità aziendale)
potrà ottenere il DURC regolare in presenza delle seguenti condizioni”:
la “sospensione” dei pagamenti riguardi esclusivamente le inadempienze maturate prima dell’apertura della procedura
e conformemente indicate nel piano di risanamento;
il piano di concordato preveda espressamente la moratoria di cui all’art. 186-bis, comma 2, lett. c), L.F.
66 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
16.3 Decadenza per decesso
Cessando le condizioni soggettive ed oggettive che erano alla base del provvedimento
di concessione della dilazione, il decesso del debitore iscritto a ruolo determina la
decadenza della rateizzazione, fatta salva la possibilità per l’erede di fare una nuova
richiesta, anche limitatamente ai tributi trasmissibili.
16.4 Decadenza per cancellazione della società
Mutando le condizioni soggettive ed oggettive che erano alla base del provvedimento,
la cancellazione della società dal registro delle imprese, determina la decadenza della
rateizzazione.
67 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
17 REVOCA
Intervenuta la decadenza della rateizzazione occorre allineare la situazione risultante nel
sistema informativo eliminando la ripartizione in rate del debito iscritto a ruolo mediante la
registrazione di un provvedimento di revoca.
Al fine di consentire l’allineamento del sistema informativo con il ripristino della/e
cartella/e a fronte dell’intervenuta decadenza di un piano di rateizzazione concesso
dall’Agente della riscossione, per consentire l’allineamento del sistema informativo,
funzionale a riportare il debito residuo di tutti i documenti in unica soluzione, si deve
procedere con la revoca della rateizzazione.
A fronte della revoca della rateizzazione, l’importo da riscuotere è determinato da:
1. importo residuo della quota iscritta a ruolo (imposta, sanzioni, interessi);
2. importo residuo degli interessi di mora maturati alla data di presentazione dell’istanza;
3. importo residuo degli interessi di mora calcolati sul capitale residuo42 del piano di
rateizzazione a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata saldata del piano revocato;
4. aggio spettante sulla quota capitale residuo39 e, se dovuti, sugli interessi di mora
residui;
5. importo residuo dei diritti di notifica e rimborso spese (se non saldati con la prima rata
della dilazione).
Non saranno dovuti gli interessi di rateizzazione residui che verranno azzerati dal
provvedimento di sgravio pre revoca.
Vi sono poi altre circostanze a fronte delle quali procedere alla revoca delle istanze di
rateizzazione ancorché non sia intervenuta la decadenza.
Più precisamente:
“annullamento della rateizzazione”: nel caso in cui in fase di concessione della
rateizzazione vi sia stato un errore dell’Agente della riscossione;
“rinuncia alla rateizzazione”: nel caso in cui il contribuente manifesti la volontà di
rinunciare alla rateizzazione concessa. Tale volontà dovrà essere formalizzata dal
soggetto che ha richiesto la rateizzazione e la relativa documentazione andrà
42 Oltre a quanto eventualmente accantonato in sede di imputazione di precedenti pagamenti.
68 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
archiviata unitamente al fascicolo dell’istanza; il debito sotteso non potrà essere più
oggetto di una nuova dilazione;
“estinzione anticipata”: nel caso in cui il contribuente effettui anticipatamente il
pagamento integrale della dilazione in essere; in tal caso non sono dovuti gli interessi
di rateizzazione relativi alle rate in scadenza a partire dal mese successivo a quello in
cui viene effettuato il pagamento anticipato;
“richiesta istanza in proroga o in estensione”: nel caso in cui si debba concedere una
nuova rateizzazione in proroga o in estensione;
69 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
ITER OPERATIVO
70 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
1 PREMESSA
Nelle pagine che seguono vengono fornite le modalità operative per l’espletamento
delle fasi e delle attività relative al processo di “Gestione delle rateizzazioni”.
Il presente iter operativo non tratta le istanze di rateizzazione richieste attraverso l’apposita
funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito Web/APP con la quale è possibile,
per chi accede, ottenere direttamente il piano di accoglimento e la stampa dei bollettini
RAV per il pagamento delle prime 12 rate.
71 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
2 GLI STRUMENTI
Supportano il processo di gestione delle rateizzazioni, in aggiunta al sistema informativo
SET, all’applicativo Scrivania di sportello e allo strumento di protocollazione della posta in
ingresso “Docway”, i seguenti e specifici applicativi gestionali:
Lampo AdR: utilizzabile per la gestione di tutte le tipologie di istanze;
Lampo Express: utilizzabile per la lavorazione delle istanze ordinarie di importo fino a
60.000 euro nel caso in cui sia possibile concedere un piano di accoglimento totale.
72 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
3 IL PROCESSO
3.1 Le figure responsabili
Sono individuate quali figure responsabili del procedimento e provvedimento
amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990:
il Responsabile dell’Area Territoriale per il procedimento ed il provvedimento delle
rateizzazioni ordinarie (anche in proroga) fino ad euro 60.000 la cui lavorazione è
demandata alle strutture dell’Area Territoriale;
il Responsabile della Direzione Tecnologie e Innovazione per il procedimento ed il
provvedimento delle rateizzazioni ordinarie fino ad euro 60.000 presentate attraverso i
canali telematici (web/app) per le quali viene emesso automaticamente, tramite i
medesimi servizi, il relativo provvedimento di accoglimento;
il Direttore Regionale per il procedimento ed il provvedimento delle altre tipologie di
rateizzazioni la cui lavorazione è demandata all’Ufficio Rateazioni di Direzione
Regionale.
Tali figure operano per la gestione delle fasi e delle attività del processo operativo
attraverso le specifiche strutture organizzative di riferimento, cui è demandata tale
responsabilità dal Funzionigramma dell’Ente.
73 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
3.2 Le strutture responsabili
Sono individuate quali strutture owner delle attività relative al processo di gestione delle
rateizzazioni:
lo Sportello: per la lavorazione delle istanze ordinarie (anche in proroga) di importo
fino a euro 60.000,0043;
l’Ufficio Servizi Territoriali ai Contribuenti: per il coordinamento degli Sportelli nella
lavorazione delle istanze di loro competenza (anche attraverso il presidio delle
giacenze ai fini del loro smaltimento anche mediante l’eventuale ridistribuzione delle
pratiche nell’ambito del perimetro di riferimento), il supporto nella gestione delle
attività relative alla predisposizione dei preavvisi di rigetto e dei provvedimenti di
diniego, nonché per il presidio delle istanze presentate attraverso il form web
(confermando quotidianamente le bozze generate automaticamente nell’applicativo
Docway) o alle caselle PEC dell’Area Territoriale di riferimento (consultando i protocolli
automaticamente generati a fronte delle istanze inviate agli indirizzi riportati nei
modelli precompilati);
l’Ufficio Rateazioni: per la lavorazione di tutte le altre istanze (ordinarie superiori a
60.000 euro, straordinarie e in estensione), nonché per il complessivo presidio e
monitoraggio dell’intero processo di gestione nell’ambito della Direzione Regionale;
Sono altresì da considerare coinvolte nel processo tutte quelle Strutture Organizzative
preposte, in senso generale, quali strutture protocollanti, al ricevimento delle istanze che
pervengono tramite il canale postale, l’indirizzo PEC societario e/o gli indirizzi e-mail non
specificatamente dedicati al ricevimento delle istanze di rateizzazione.
A tutte le predette Strutture organizzative (cosiddette strutture protocollanti) è affidato il
compito di gestire e presidiare la tempestiva protocollazione in Docway delle istanze
ricevute (Titolario VI – Core business – riscossione / Voci 6 – rateazioni sotto soglia, 7 –
rateazioni sopra soglia, 8 – rateazioni in proroga ordinaria e straordinaria), veicolandole,
quali RPA del protocollo, alle strutture preposte alla loro lavorazione (Sportello / Ufficio
Servizi Territoriali ai Contribuenti / Ufficio Rateazioni).
A tal riguardo, indipendentemente dai canali di ingresso istituzionali (cfr. Regole -
Paragrafo 7 – Presentazione delle istanze di rateizzazione) non è inibito al contribuente
presentare e/o far pervenire istanze utilizzando altre modalità (casella PEC societaria,
casella e-mail funzionale di struttura, ecc.).
43 sono rientrate nell’ambito di competenza degli sportelli anche le istanze “eccezionali” di qualunque importo di cui al D.L.
n. 113/2016.
74 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
3.3 Le fasi e le attività
Sono individuate le seguenti fasi e relative attività:
1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Verificare la completezza dell’istanza;
Protocollare l’istanza sull’applicativo Lampo;
2. ANALISI
Effettuare le verifiche contabili;
Trasmettere agli Uffici competenti le istanze “non di competenza”;
Effettuare le verifiche documentali;
3. DEFINIZIONE
Predisporre il provvedimento di accoglimento;
Predisporre il provvedimento di rigetto;
Archiviare la documentazione;
4. DECADENZA
Individuare i provvedimenti decaduti;
Registrare la decadenza per inadempienza;
5. REVOCA
Gestire la revoca.
75 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
3.3.1 La matrice delle responsabilità
Di seguito la matrice con l’individuazione delle strutture organizzative responsabili dello
svolgimento delle attività per ciascuna delle fasi in cui si estrinseca il processo.
FASE
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AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Verificare la completezza dell’istanza X X X
Protocollare l’istanza sull’applicativo Lampo X X X
ANALISI
Effettuare le verifiche contabili X X X
Trasmettere agli Uffici competenti le istanze “non di
competenza” X X
Effettuare le verifiche documentali X
DEFINIZIONE
Predisporre il provvedimento di accoglimento X X X
Predisporre il provvedimento di rigetto X X
Archiviare la documentazione X X X
DECADENZA
Individuare i provvedimenti decaduti X X X
Registrare la decadenza per inadempienza X X X
REVOCA
Gestire la revoca X X
76 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
3.4 Avvio del procedimento
3.4.1 Verificare la completezza dell’istanza
SPORTELLO – UFFICIO SERVIZI TERRITORIALI AI CONTRIBUENTI – UFFICIO RATEAZIONI
Cosa verificare
1. la corretta compilazione del modello di istanza al fine di consentirne la successiva
lavorazione; è possibile accettare richieste di rateizzazione predisposte su modelli
diversi da quelli previsti, fermo restando che negli stessi siano comunque contemplate
tutte le informazioni contenute nei modelli standard;
2. la presenza della documentazione (laddove previsto) necessaria per attestare lo
stato di difficoltà economica;
l’identità del soggetto presentatore – fatto salvo l’istanza non sia stata presentata con
l’accesso alle funzionalità dell’area riservata del sito internet
www.agenziaentrateriscossione.gov.it tramite l’applicazione (APP) che già prevedono
il riconoscimento dell’utente - attraverso il controllo del documento di riconoscimento.
Possono verificarsi i seguenti casi:
- il soggetto presentatore coincide con il soggetto richiedente la rateizzazione (nei
casi di persona fisica): riportare i dati del documento di riconoscimento
nell’apposita sezione presente nel modello di istanza;
- il soggetto presentatore coincide con il legale rappresentante della società
intestataria dell’istanza: riportare i dati del documento di riconoscimento
nell’apposita sezione oltre a verificare l’avvenuta sottoscrizione della dichiarazione
resa ai sensi DPR n. 445/2000;
- il soggetto presentatore è delegato dal soggetto richiedente o dal legale
rappresentante della società richiedente: verificare la corretta compilazione
dell’apposita sezione “Delega” presente nel modello di istanza avendo cura di
trattenere copia dei documenti di riconoscimento del delegato e del delegante.
Cosa fare in base all’esito delle verifiche
a. in caso di completezza dell’istanza e della relativa documentazione presentata a
corredo, procedere con la successiva attività di protocollazione;
b. in caso contrario, dopo aver richiesto (nel caso di presentazione dell’istanza allo
sportello) l’integrazione o il completamento della compilazione evidenziando al
77 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
presentatore44 che in difetto l’istanza non potrà trovare accoglimento, procedere con
la successiva attività di protocollazione.
44 Dopo aver verificato, nel caso in cui si sia in presenza di presentatore delegato, che la delega conferita gli consenta di
procedere con l’immediato aggiornamento del modello.
78 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
3.4.2 Protocollare l’istanza sull’applicativo Lampo
SPORTELLO – UFFICIO SERVIZI TERRITORIALI AI CONTRIBUENTI – UFFICIO RATEAZIONI
Gli strumenti
1. Lampo Express: per le istanze ordinarie di importo fino ad euro 60.00045 (mod. R1, R6,
R7)46; l’applicativo individua automaticamente quale Responsabile del
Provvedimento, il Responsabile dell’Area Territoriale di riferimento. Le istanze
protocollate con Lampo Express, identificate dal codice utente “C0DRWEB” vengono
automaticamente rese disponibili nell’archivio di Lampo AdR al quale è necessario
accedere per inserire il “domicilio speciale”47 riportato sull’istanza;
2. Lampo AdR: per tutte le tipologie di istanza, ivi incluse quelle per le quali l’inserimento
con Lampo Express ha evidenziato l’impossibilità nel proseguire con la lavorazione per
la presenza di motivi ostativi alla concessione; ciò nel solo caso in cui (per le istanze
presentate allo sportello) il presentatore, informato del fatto che la sua istanza non
troverà accoglimento, intendesse comunque procedere alla presentazione
dell’istanza. Utilizzando Lampo AdR dovrà essere valorizzata la figura individuata, in
base alla tipologia di istanza, quale Responsabile del Procedimento e del
Provvedimento (cfr. paragrafo 3.1).
La protocollazione effettuata con gli applicativi gestionali Lampo Express o Lampo
AdR attribuisce ad ogni istanza un numero progressivo (Numero protocollo Lampo) da
riportare su ogni successiva comunicazione riferita all’istanza.
3. in modalità “manuale”: nei casi di indisponibilità temporanea dell’applicativo Lampo
AdR o nei casi di richieste di istanze in proroga / in estensione / riammissione /
eccezionali, laddove non risulti ancora perfezionata a sistema la revoca del piano
originario di riferimento (e conseguentemente non risultino già “discaricati” gli interessi
di maggior rateizzazione).
45 Il totale di euro 60.000 è da considerare ricomprendendo anche l’importo delle rate non pagate di eventuali altre
rateizzazioni in essere ed è calcolabile, sommando al debito residuo iscritto a ruolo oggetto della richiesta di rateizzazione,
l’importo ricavabile dalla transazione SET “IRAR”; nel caso ci fossero importi con un totale di poco superiore ad euro 60.000
è opportuno verificare che il superamento della soglia non sia determinato dall'importo degli oneri accessori (da non
conteggiare nel calcolo di tale limite). 46 pervenute allo sportello o veicolate allo sportello, per supporto alla lavorazione, da parte dei Servizi Territoriali ai
Contribuenti. 47 La corretta compilazione del campo relativo al domicilio speciale su Lampo, con la valorizzazione del CAP specifico (non
generico), del numero civico, ecc., rappresenta un elemento determinante affinché siano correttamente espletate le fasi
successive del processo (invio centralizzato dei piani, dei bollettini RAV, di qualsiasi altra comunicazione, ecc.).
79 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
La protocollazione “manuale”
La protocollazione manuale prevede:
1. l’annotazione dell’istanza su un apposito registro da tenere e conservare presso
ciascuna struttura;
2. l’attribuzione all’istanza di un numero di protocollo secondo un formato standard48;
3. in fase di successivo inserimento sull’applicativo Lampo AdR, la necessità di
procedere sempre alla valorizzazione del campo “Prot. AdR” con il numero del
protocollo attribuito manualmente; ciò per consentire che le successive
comunicazioni correlate all’istanza rechino quale riferimento quello in possesso del
contribuente all’atto della presentazione dell’istanza (e non il numero di protocollo
attribuito automaticamente da Lampo).
Nel caso di richieste di rateizzazioni in proroga, in estensione, in riammissione per le quali
non risulta registrata a sistema la revoca del piano originario di riferimento, la struttura
competente alla successiva lavorazione dell’istanza, dopo aver provveduto alla
protocollazione manuale, richiede, utilizzando le specifiche funzionalità dell’applicativo
LAMPO (Revoca per “Richiesta proroga”), la revoca del provvedimento avendo cura di
monitorarne puntualmente gli effetti (acquisizione del provvedimento di discarico degli
interessi di rateizzazione e di revoca del provvedimento in corso) e procede, solo
successivamente, alla protocollazione su Lampo AdR della nuova istanza.
Nel caso49 si stia procedendo alla predisposizione di un piano relativamente a carichi per i
quali risulti accolta la definizione agevolata, ma non sia stato regolarizzato il pagamento
della prima/unica rata, dovrà essere richiesto all’Ufficio Sospensioni e discarichi di
revocare la sospensione caricata in sede di presentazione dell’istanza.
La revoca della sospensione deve avvenire senza ricalcolo della mora.
La data da indicare quale data di presentazione
Per le istanze ordinarie, straordinarie o in riammissione, presentate:
1. allo sportello: la data di presentazione;
2. a mezzo canale postale: la data di consegna da parte del richiedente del plico
all’Ufficio Postale e non quella di ricevimento della stessa;
48 formato standard: Anno (4 caratteri) - Valore: “P” - Dipendenza (3 caratteri) - Numero (7 caratteri). Esempio la prima
istanza manuale sarà protocollo 2016Pxxx0000001 ove XXX è il codice della dipendenza. 49 Qualora emergesse l’esigenza di procedere in tal senso per specifici provvedimenti di rateizzazione
80 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
3. a mezzo PEC o e-mail: la data del messaggio inviato;
4. attraverso il form web: la data di registrazione.
Per tutte le istanze in proroga o in estensione, indipendentemente dal canale utilizzato per
la presentazione, dovrà essere indicata la data dell’ultima rata interamente pagata del
precedente piano.
Per i piani da concedere a fronte del mancato pagamento della prima/unica rata della
definizione agevolata, dovrà essere indicata la data di presentazione del piano di
rateizzazione di riferimento (e chiaramente nel campo “protocollo AdR” il numero di
protocollo del medesimo piano).
81 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
La comunicazione di avvio del procedimento
Dopo la protocollazione dell’istanza, viene consegnata50 o inviata (a mezzo posta
ordinaria, nel caso di istanze non presentate allo sportello), la “Comunicazione di avvio
del procedimento” prodotta dall’applicativo Lampo AdR e/o predisposta manualmente.
Nella comunicazione è riportato il numero di protocollo attribuito all’istanza e sono indicati
il Responsabile del Procedimento e del Provvedimento e la data entro la quale il
procedimento amministrativo dovrebbe essere chiuso (30 giorni). In caso di consegna
della comunicazione di avvio allo sportello, dovrà essere sottoscritta dal presentatore
“copia per ricevuta” della medesima.
La check list
Completata la procedura di protocollazione, deve essere predisposta un’apposita
“check list” (utilizzabile anche quale frontespizio dell’eventuale cartellina per raccogliere
la documentazione in originale) dove evidenziare i controlli effettuati o da effettuarsi nelle
successive fasi/attività di lavorazione. La formalizzazione in merito all’avvenuta esecuzione
dei controlli, di ogni fase/attività avviene mediante apposizione sulla stessa della data e
della firma del Responsabile di ciascun controllo.
I controlli
Al termine della giornata di lavorazione, ciascuna struttura deputata alla protocollazione
delle istanze di rateizzazione deve procedere alla quadratura delle istanze pervenute, di
quelle protocollate, di quelle già lavorate e/o di quelle trasmesse, per competenza di
lavorazione, ad altra struttura organizzativa. La formalizzazione in merito all’avvenuta
esecuzione dei controlli avviene mediante apposizione della data e della firma del
Responsabile del controllo sulle stampe (Lampo e Docway) utilizzate per la quadratura.
Lo “stato di lavorazione” dell’istanza
L’istanza protocollata assume su Lampo AdR lo stato “Inserito”; con la protocollazione
vengono automaticamente comunicati al sistema informativo SET, mediante flusso
telematico di norma entro 48 ore, tanti provvedimenti di sospensione pre-dilazione (LAR)
quante sono le partite di ruolo incluse nei documenti oggetto della protocollazione.
50 Per le istanze per le quali si procede direttamente – contestualmente alla presentazione – alla definizione del piano di
accoglimento, non è necessario procedere con la predisposizione e consegna della Comunicazione di avvio del
procedimento.
82 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
3.5 Analisi
3.5.1 Effettuare le verifiche contabili
SPORTELLO – UFFICIO SERVIZI TERRITORIALI AI CONTRIBUENTI – UFFICIO RATEAZIONI
Quali sono le verifiche “contabili”
1. transazione SET “IANA” per verificare la presenza di elementi anagrafici tali da
ricondurre il soggetto richiedente in una delle “casistiche particolari”;
2. transazione SET “IDEB” per verificare la soglia di importo (sopra o sotto i 60.000 euro),
non considerando, nel calcolo, gli oneri accessori esposti da questa transazione;
3. transazione SET “IRAR” per verificare se trattasi di soggetto decaduto;
4. Lampo Adr o Lampo Express per verificare la presenza di carichi non rateizzabili;
5. transazioni SET “ISPA”, “IFAS” e “ISP3” per verificare la presenza di procedure in corso
in fase avanzata o di eventuali mandati di pagamento oggetto di “blocco” ex art. 48-
bis;
6. transazione IPDA51 per verificare, in presenza di carichi richiesti in rateizzazione inseriti
in una comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata, il
pagamento delle rate del piano di definizione, al fine di determinare l’eventuale
preclusione.
Per le istanze di riammissione è necessario verificare l’avvenuto pagamento delle rate
scadute alla data di presentazione dell’istanza medesima52.
Per le istanze per le quali la protocollazione è avvenuta con Lampo Express tale attività di
analisi non è da effettuarsi in quanto detti controlli sono automaticamente effettuati
dall’applicativo che, in caso di elementi ostativi, ne evidenzia le motivazioni.
Le verifiche contabili devono essere effettuate dalla struttura che gestisce la
protocollazione dell’istanza di rateizzazione sull’applicativo Lampo AdR; ciò
indipendentemente da quella competente per la lavorazione. Pertanto, in caso di istanze
presentate allo sportello, e non rientranti nel perimetro di competenza, la preliminare
verifica contabile dovrà essere effettuata dagli operatori di sportello e, successivamente
ed ulteriormente, anche dall’Ufficio Rateazioni.
51 Attualmente sono visibili solo i pagamenti effettuati tramite transazione RDEP o RAV DEFAGE. 52 Per la quantificazione dell’importo da versare è necessario recuperare da Lampo AdR il piano di rateizzazione decaduto,
sommare l’importo delle rate (colonna “Importo rata”) scadute tra la data di presentazione dell’istanza di riammissione e la
data dell’ultima rata interamente pagata del medesimo piano decaduto ma non revocato, desunta dalla transazione
IRAR; l’imputazione a sistema della suddetta cifra dovrà avvenire ex art. 31 DPR n. 602/73.
83 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
Cosa fare in base all’esito delle verifiche
In base all’esito delle verifiche, qualora:
a. non siano stati riscontrati motivi ostativi, procedere con le successive attività/fasi del
processo;
b. in caso contrario, in base alla motivazione ostativa riscontrata:
- se derivante dall’interrogazione anagrafica: procedere con le successive attività
del processo previo coinvolgimento, laddove necessario, delle competenti strutture
regionali (ad es. Ufficio Procedure Concorsuali e Speciali) per avere istruzioni
operative sul da farsi;
- se derivante dalle verifiche sulla rateizzabilità o meno dei carichi o sulla posizione di
“decadenza” del soggetto: procedere con le successive attività finalizzate alla
definizione con rigetto dell’istanza;
- se derivante dall’interrogazione delle transazioni ISPA e IFAS: dare immediata
comunicazione alla struttura regionale di riferimento per tipologia di procedura per
le valutazioni del caso e le conseguenti istruzioni in coerenza con quanto previsto
dalle regole generali; a titolo esemplificativo, in presenza di mandati di pagamento
ex art. 48-bis, intervenuti fino alla data di concessione, e comunque entro i termini
normativamente previsti per la chiusura del procedimento amministrativo, il
provvedimento di accoglimento sarà concesso al netto delle somme oggetto della
suddetta segnalazione.
Conseguentemente qualora l’importo del mandato ex art. 48-bis fosse uguale o
maggiore dell’importo del debito richiesto in rateizzazione, la dilazione non dovrà
essere concessa.
Dell’avvenuta effettuazione dei controlli e del loro esito deve essere data specifica
evidenza sulla check list predisposta.
Per le istanze presentate allo sportello, per le quali la verifica ”contabile” viene effettuata
in sede di presentazione, si rende chiaramente necessario anticipare al soggetto
presentatore i motivi ostativi rilevati, comunicando altresì l’impossibilità di accogliere
l’istanza nel caso in cui gli stessi (per le fattispecie per le quali sia possibile la
regolarizzazione) non siano sanati.
84 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
Trasmettere agli Uffici competenti le istanze “non di competenza”
SPORTELLO – UFFICIO SERVIZI TERRITORIALI AI CONTRIBUENTI
Cosa può essere oggetto di trasmissione tra strutture
1. le istanze pervenute e protocollate sull’applicativo Lampo AdR presso gli sportelli o gli
Uffici Servizi Territoriali ai Contribuenti di competenza della struttura regionale
(Responsabile Procedimento e Provvedimento individuato nel Direttore Regionale) e
pertanto da trasmettere per la lavorazione all’Ufficio Rateazioni;
2. le istanze pervenute e protocollate sull’applicativo Lampo AdR presso gli sportelli di
competenza delle strutture territoriali, per le quali sono stati rilevati motivi ostativi per la
concessione del piano di accoglimento; tali istanze devono essere trasmesse dagli
sportelli all’Ufficio Servizi Territoriali ai Contribuenti dell’Area Territoriale di riferimento;
3. tutte le istanze pervenute e protocollate sull’applicativo Lampo AdR presso l’Ufficio
Servizi Territoriali ai Contribuenti rientranti, per la lavorazione, nel perimetro di
competenza delle strutture territoriali per le quali il predetto Ufficio può avvalersi, ai fini
della loro lavorazione, degli Sportelli dell’area di riferimento operando una
ridistribuzione in base ai carichi di lavoro delle singole strutture coinvolte.
Come avviene la trasmissione
In base alla scelta operata a livello regionale (ed individuata dal Direttore Regionale) si
procede, alternativamente53, a:
assegnare le istanze pervenute nel corso della giornata e la relativa documentazione
a corredo, attraverso l’utilizzo dello strumento Docway ed indicando quale RPA la
struttura destinataria;
inviare, con cadenza non superiore alla settimana, tramite corriere interno (“giro
bolgetta”), le cartelline complete della documentazione in originale; copia
informatica (acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un
documento analogico – cosiddetta scansione) delle istanze e della relativa
documentazione resta disponibile presso la struttura che ha originariamente ricevuto
l’istanza attraverso l’applicativo Docway (che rimarrà l’RPA del protocollo).
I controlli
Gli Uffici riceventi, ricevuta la documentazione, ne effettuano la riconciliazione.
53 A livello regionale la scelta dovrà essere univoca ed individuata dal Direttore Regionale. La possibilità di scegliere
alternativamente la modalità di trasmissione da utilizzare scaturisce dal fatto che, in entrambi i casi, risultano preservati i
livelli di presidio.
85 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
3.5.2 Effettuare le verifiche documentali
UFFICIO RATEAZIONI
Quali sono le verifiche documentali
1. verifica la presenza e la completezza della documentazione presentata a corredo sia
in ragione della tipologia del soggetto che della tipologia di rateizzazione richiesta;
2. verifica la presenza dei requisiti per accedere o meno ai benefici della rateizzazione
individuando e/o determinando, dall’esame della documentazione, i valori che
attestano i presupposti di accesso (valore ISEE, indice di liquidità) avendo riguardo a
quanto rappresentato nella “Tabella di raccordo Tipologia piano/Parametri per
l’analisi dell’istanza”
3. in presenza di soggetti rientranti nelle cosiddette “casistiche particolari” gestisce le
relative istanze in base alle specifiche modalità di trattazione previste.
Cosa fare in base all’esito delle verifiche documentali
In base all’esito delle verifiche, qualora:
non siano stati riscontrati valori tali da determinare l’accesso alla rateizzazione
richiesta: procedere con le successive attività/fasi del processo finalizzate al rigetto
dell’istanza; in presenza di una richiesta di rateizzazione straordinaria, nel caso in cui
non siano stati riscontrati valori tali da determinare l’accesso a questo regime ma
sussistano le condizioni di temporanea difficoltà economica, il preavviso di rigetto
dovrà contenere la proposta alla dilazione alla rateizzazione ordinaria con l’evidenza
del numero massimo di rate concedibili e il nuovo piano potrà essere concesso previa
accettazione di tale proposta;
in caso contrario: individuare e/o determinare esaminando la documentazione, i
valori che attestano il numero massimo di rate concedibili54 (vedi la medesima Tabella
di raccordo “Tipologia piano/Parametri per l’analisi dell’istanza”) e, in funzione del
numero di rate richiesto, l’eventualità di dover procedere con un accoglimento
“parziale”.
Dell’avvenuta effettuazione dei controlli e del loro esito deve essere data specifica
evidenza sulla check list predisposta.
Le ulteriori verifiche per istanze superiori a 500.000 euro
54 Cfr. Regole – ESAME DELL’ISTANZA DI RATEIZZAZIONE e seguenti.
86 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
Al fine di presidiare in modo omogeneo il rischio connesso alla gestione del processo di
rateizzazione le istanze di importo superiore a 500.000 euro - dopo l’effettuazione delle
verifiche documentali e prima dell’adozione del provvedimento finale di accoglimento -
devono essere trasmesse, non appena istruite e comunque almeno 7 giorni prima della
scadenza del procedimento (anche in formato elettronico) per la conseguente
autorizzazione del:
Direttore Regionale per le istanze fino a 5.000.000 di euro;
Responsabile di Rete Territoriale per le istanze superiori a 5.000.000 di euro.
Per le istanze per le quali si dovrà procedere con la formalizzazione di un provvedimento
di diniego, l’iter autorizzativo previsto in capo al Direttore Regionale è già insito
nell’ambito della sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del medesimo (cfr.
paragrafo 3.6.2), mentre si dovrà procedere con il visto autorizzativo del Responsabile di
Rete territoriale prima di formalizzare un diniego per istanze superiori ad euro 5.000.000.
87 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
3.6 Definizione
3.6.1 Predisporre il provvedimento di accoglimento
SPORTELLO – UFFICIO SERVIZI TERRITORIALI AI CONTRIBUENTI – UFFICIO RATEAZIONI
Cosa fare
In base alla modalità di consegna del piano di accoglimento:
consegna diretta al contribuente: definisce, approva il piano di accoglimento e lo
stampa unitamente ai primi 12 bollettini RAV, utilizzando Lampo Express o Lampo AdR
(per le fattispecie non gestite da Lampo Express) e li consegna al contribuente,
facendosi sottoscrivere, quale attestazione di avvenuta consegna, l’istanza ovvero
copia del provvedimento stampato con le modalità “stampa ad uso interno”;
invio per raccomandata AR massiva: definisce, approva il piano di accoglimento e
non procede alla stampa puntuale. In questo modo i piani di accoglimento definiti
con tale modalità verranno inviati a livello centralizzato con cadenza settimanale
unitamente ai relativi primi 12 bollettini RAV dall’Ufficio Elaborazione e Stampa
Documenti, al domicilio speciale registrato in Lampo AdR in fase di protocollazione. Se
necessario disporre di una copia cartacea del piano, è indispensabile utilizzare la
funzionalità di Lampo “stampa ad uso interno” onde evitare che il piano venga
escluso dalla stampa e postalizzazione massiva;
invio a mezzo PEC: definisce, approva il piano di accoglimento e lo salva in formato
PDF/A unitamente ai primi 12 bollettini RAV, utilizzando Lampo AdR o Lampo Express e
li trasmette all’indirizzo PEC indicato sull’istanza quale domicilio speciale utilizzando
l’applicativo IPOL.
Il provvedimento di accoglimento predisposto dall’applicativo reca l’apposizione della
firma a stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 del Responsabile del
Provvedimento.
Nel caso in cui il provvedimento approvato sia relativo a ruoli emessi dall’Agenzia delle
Dogane e Monopoli si dovrà inviare una segnalazione al medesimo Ente impositore
unitamente a copia del provvedimento medesimo (da stampare con le modalità
“stampa ad uso interno”).
88 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
Quale data indicare come scadenza della prima rata
In base alla modalità di consegna che si intende utilizzare, in fase di predisporre del piano
occorre porre attenzione alla determinazione della data da indicare quale scadenza
della prima rata. In particolare55:
se il provvedimento di accoglimento viene consegnato direttamente allo sportello la
scadenza della prima rata non potrà mai eccedere i successivi 15 giorni la data di
definizione (minimo 8 giorni lavorativi);
nel caso si utilizzasse invece per la consegna del piano la funzionalità di “stampa
massiva” la data di scadenza non potrà essere fissata prima dei 45 giorni successivi e
comunque non oltre i 60 giorni la data di accoglimento;
in caso di provvedimento di accoglimento inviato a mezzo raccomandata AR
(modalità manuale) o con consegna a mezzo Ufficiale di Riscossione (per i casi
eccezionali) o tramite PEC, la scadenza della prima rata deve essere determinata
considerando i tempi necessari per assicurare il ricevimento del piano in funzione del
canale di trasmissione prescelto;
in caso di provvedimento concesso per i carichi richiesti in definizione per i quali, pur
accolta la medesima, non risulti regolarizzato il pagamento della prima/unica rata, ai
fini del corretto calcolo degli interessi, quale data di scadenza della prima rata dovrà
essere indicato il primo giorno non festivo successivo alla data dell’istanza stessa; solo
dopo aver “definito” il piano, si dovrà, tramite l’apposita funzione, modificare la
scadenza della prima rata impostandola con la prima scadenza utile per il
pagamento (esempio 31/8/2017) e, conseguentemente, procedere con
l’approvazione del piano stesso. Per questi piani, il numero delle rate dovrà essere
uguale al numero di rate non versate del piano originario.
Accoglimento parziale
In caso di accoglimento parziale, è necessario riportare, in sede di definizione dell’istanza,
nell’apposita sezione dell’applicativo Lampo AdR la motivazione dell’accoglimento
parziale dell’istanza. A titolo esemplificativo:
numero di rate concesse minore del numero di rate richieste: “ciò in quanto il numero
delle rate richieste è superiore a quelle concedibili”;
55 Tali criteri sono da utilizzare anche per le istanze in proroga o in estensione.
89 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
parte del debito richiesto in rateizzazione riguarda tributi non rateizzabili: “la cartella n.
xxxxxxxxxxx è riferita/contiene tributi non rateizzabili”;
parte del debito non viene rateizzato in quanto oggetto di procedura ex art. 48-bis:
“la rateizzazione è stata concessa limitatamente all’importo di euro xxxxxxxx, in
quanto la restante parte è oggetto di pignoramento ex art. 48-bis DPR n. 602/73”;
viene richiesta in rateizzazione una cartella interessata da provvedimento di
sospensione emesso dall’Ente impositore o dall’Autorità giudiziaria: “dal presente
piano di accoglimento risulta escluso il documento n. xxxxxxxxxxx in quanto interessato
da provvedimento di sospensione. Il presente procedimento è da ritenersi pertanto
chiuso”.
Lo “stato di lavorazione” dell’istanza dopo l’accoglimento
L’istanza di rateizzazione oggetto di accoglimento acquisirà sull’applicativo Lampo lo
stato “Approvato”; automaticamente l’applicativo Lampo comunicherà di norma entro
48 ore al sistema informativo SET, mediante flussi telematici, tanti provvedimenti di revoca
pre-dilazione (UAR) e contestuali provvedimenti di dilazione (RAR) quante sono le partite
incluse nei documenti oggetto di definizione.
Una volta approvato, l’annullamento del piano sarà consentito solo nella medesima
giornata (funzione “Annulla approvazione” e poi “Cancella dilazione”). Invece, in
giornate successive, l’istanza potrà essere solo revocata per “annullamento AdR”.
I controlli
SPORTELLO - UFFICIO SERVIZI TERRITORIALI AI CONTRIBUENTI - UFFICIO RATEAZIONI
Con cadenza giornaliera i Responsabili dell’Ufficio Servizi Territoriali ai Contribuenti e del
Settore Servizi Regionali ai Contribuenti effettuano controlli “a campione” dei
provvedimenti di accoglimento definiti nel corso della giornata precedente rientranti,
rispettivamente, nell’ambito di lavorazione delle strutture territoriali (ordinarie fino a 60.000
euro) o della struttura regionale (tutte le altre tipologie di istanze), dando evidenza
dell’avvenuto controllo mediante sottoscrizione della check list di riferimento.
Quale base per la campionatura si ritiene congrua una percentuale pari al 2% (per le
istanze definite dalle strutture territoriali) e del 10% (per quelle definite dalla struttura
regionale); ciò considerando altresì che:
per le istanze superiori a 500.000 euro è previsto il visto gerarchico di conformità a cura
del Direttore Regionale, nonché, per quelle superiori a 5.000.000 di euro anche del
Responsabile di Rete Territoriale;
90 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
per le istanze oggetto di provvedimento di diniego è prevista la sottoscrizione a cura
del Responsabile di Area Territoriale o del Direttore Regionale del 100% dei
provvedimenti.
Eventuali situazioni anomale riscontrate in fase di controllo, oltre ad essere trattate ed
approfondite nell’ambito della struttura di riferimento, dovranno essere altresì veicolate al
Responsabile del Provvedimento (Responsabile di AT o Direttore Regionale) per una sua
valutazione sulla necessità di fornire indicazioni e/o modalità operative da veicolare a
tutte le strutture interessate dell’ambito di competenza.
91 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
3.6.2 Predisporre il provvedimento di rigetto
UFFICIO SERVIZI TERRITORIALI AI CONTRIBUENTI – UFFICIO RATEAZIONI
Il preavviso di rigetto
Per le istanze per le quali non ricorrono i presupposti per la concessione del piano di
accoglimento:
predisporre e stampare il preavviso di rigetto avvalendosi dell’apposita funzionalità
dell’applicativo Lampo. Il preavviso predisposto dal gestionale prevede una parte
standard del testo ed un campo libero nel quale l’operatore deve indicare le cause
ostative all’accoglimento dell’istanza;
inviare il preavviso di rigetto al soggetto richiedente a mezzo raccomandata AR o
tramite PEC, avendo cura che la spedizione avvenga all’indirizzo indicato dal
contribuente quale domicilio speciale.
Il preavviso di rigetto predisposto dall’applicativo reca l’apposizione della firma a stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 del Responsabile del Provvedimento.
Nel caso in cui l’istanza di rateizzazione non sia ancora stata protocollata su Lampo – e
quindi protocollata in modalità manuale – il preavviso di rigetto andrà predisposto
manualmente (e conseguentemente sottoscritto), inserendo successivamente l’evento su
Lampo, dopo la protocollazione dell’istanza sull’applicativo.
Lo “stato di lavorazione” dell’istanza dopo l’invio del preavviso
L’istanza di rateizzazione oggetto di preavviso di rigetto acquisirà sull’applicativo Lampo
lo stato “Preavv. rigetto” e non verrà prodotto alcun provvedimento di revoca della
sospensione sul sistema informativo SET (permane la sospensione LAR).
Analizzare le controdeduzioni
Le strutture riceventi (ivi inclusi gli Sportelli) devono procedere tempestivamente ad
inoltrare all’Ufficio Servizi Territoriali ai Contribuenti o all’Ufficio Rateazioni, in base alla
competenza, eventuali riscontri che dovessero pervenire dai contribuenti a fronte di
preavvisi di rigetto, per consentire:
l’analisi delle eventuali controdeduzioni formulate dal contribuente rispetto ai motivi
ostativi contenuti nel preavviso di rigetto;
92 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
nel caso in cui, con tali controdeduzioni, risultino superate le cause ostative, di
procedere all’accoglimento dell’istanza ovvero, nel caso in cui tali elementi non
risultino rimossi, con la definizione del provvedimento di diniego.
Il provvedimento di diniego
Decorsi non meno di 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto da parte del
contribuente o dall’informazione attestante la mancata consegna del medesimo (in
questo caso, dopo aver ulteriormente verificato la corrispondenza dell’indirizzo di
spedizione utilizzato):
predisporre, avvalendosi dell’apposita funzionalità dell’applicativo Lampo, il
provvedimento di diniego. Il modello predisposto dal gestionale, prevede una parte
standard del testo ed un campo libero nel quale l’operatore deve indicare,
motivandole, le medesime cause ostative all’accoglimento dell’istanza indicate sul
preavviso di rigetto e, se pervenute osservazioni, i riscontri alle medesime;
sottoporre il documento alla firma del Responsabile del Provvedimento (Responsabile
di Area Territoriale o Direttore Regionale, in base alla competenza); per quelle
superiori ad euro 5.000.000 la sottoscrizione dovrà essere subordinata anche al visto
autorizzativo del Responsabile di Rete Territoriale;
inviare il provvedimento di diniego al soggetto richiedente a mezzo raccomandata
AR o tramite PEC, avendo cura che la spedizione avvenga all’indirizzo indicato dal
contribuente quale domicilio speciale.
Lo “stato di lavorazione” dell’istanza dopo l’invio del provvedimento di diniego
L’istanza di rateizzazione oggetto di diniego acquisirà sull’applicativo Lampo lo stato
“Rigetto”; automaticamente, di norma entro 48 ore, l’applicativo Lampo comunica al
sistema informativo SET, mediante flussi telematici, tanti provvedimenti di revoca pre-
dilazione (UAR) quante sono le partite incluse nei documenti oggetto di definizione.
93 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
3.6.3 Archiviare la documentazione
SPORTELLO – UFFICIO SERVIZI TERRITORIALI AI CONTRIBUENTI – UFFICIO RATEAZIONI
Per tutte le istanze trattate, archiviare presso la struttura in ordine di data di presentazione,
la documentazione in originale56 con le seguenti modalità:
1. l’istanza in originale57 da far sottoscrivere “per ricevuta” quale attestazione
dell’avvenuta consegna del provvedimento di accoglimento nel caso in cui la
lavorazione e la consegna del piano sia effettuata allo sportello; in luogo della
sottoscrizione dell’istanza si può optare per la sottoscrizione di un’ulteriore stampa da
effettuarsi con le modalità “ad uso interno”;
2. l’istanza in originale57 e l’eventuale documentazione a corredo nel caso in cui si sia
optato per l’invio del provvedimento con modalità centralizzate;
3. l’istanza, la documentazione, la copia del preavviso di rigetto, del diniego e le
eventuali controdeduzioni del contribuente nel caso di provvedimento di diniego.
I controlli
Prima di procedere con l’archiviazione e comunque sempre al termine di ciascuna
giornata lavorativa è necessario effettuare la quadratura delle istanze ritirate/ricevute
suddividendole tra:
istanze ritirate per le quali è già stato consegnato il provvedimento di accoglimento
(archiviazione “rif. 1”);
istanze da lavorare per competenza in giornate successive: è cura del Responsabile
di struttura presidiare lo smaltimento della lavorazione delle istanze ricevute per le
quali non è stato possibile procedere all’immediata definizione del procedimento al
fine di non generare giacenze e ritardi (archiviazione “rif. 2 e 3”);
istanze inviate/ricevute per competenza della lavorazione ad/da altra struttura.
56 Copia dei documenti sono altresì presenti nell’applicativo Docway. 57 Copia dell’istanza è già presente nell’applicativo Docway.
94 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
3.7 Decadenza
3.7.1 Individuare i provvedimenti decaduti
UFFICIO RATEAZIONI E UFFICIO MOROSITÀ RILEVANTI REGIONALI
Sui sistemi informatici la decadenza per inadempienza di una rateizzazione viene rilevata
automaticamente con l’elaborazione dei processi batch:
EIED13R, la cui esecuzione va richiesta mensilmente a cura dell’Ufficio Rateazioni della
Direzione Regionale valorizzando, all'interno della scheda parametro, le seguenti
variabili con i dati sotto riportati:
- DATA-RIFERIMENTO: Indicare una data pari a 30 giorni precedenti alla richiesta;
- ULTIMA-RATA: inserire "SI";
- SOLO-CAPITALE: inserire "NO";
- NGIO-PAGAMENTO: inserire 30
- PERC-PAGAMENTO: inserire 100,00
- MR-TIPO-INCLUSE: inserire SSS
- CREA-FILE: inserire SI
EIED17R, la cui esecuzione, presidiata dall’Ufficio Analisi di Magazzino, è schedulata il
20 di ogni mese, limitatamente alle posizioni attribuite all’Ufficio Morosità Rilevanti
Regionali, per la successiva acquisizione automatica delle attività "Presente
decadenza rateazione" su Equick. Tali posizioni sono lavorate dai gestori di morosità
rilevante che chiudono tale attività consentendo l’apertura automatica dell’attività
“Rateazione da revocare”.
La procedura elabora tutti i provvedimenti di rateizzazione ancora attivi alla data di
elaborazione:
verificando le condizioni di decadenza a livello di istanza per tutte le rateizzazioni
concesse con l’applicativo Lampo AdR;
verificando le condizioni di decadenza a livello di singolo provvedimento per tutte le
rateizzazioni concesse dagli Enti impositori.
95 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
3.7.2 Registrare la decadenza per inadempienza
UFFICIO RATEAZIONI E UFFICIO MOROSITÀ RILEVANTI REGIONALI
Per la registrazione della decadenza per inadempienza, l’ufficio Rateazioni:
richiede all’Ufficio Morosità Rilevanti Regionali l’elenco, estraibile da Equick, dei codici
fiscali assegnati ai gestori di morosità rilevante;
esclude dal file ottenuto dalla procedura EIED13R i provvedimenti riferiti ai codici
fiscali di cui al predetto elenco;
sottopone quanto prima la restante parte del file di cui al punto precedente
all’esecuzione della procedura EIED14R;
Lo stesso Ufficio Rateazioni, per i provvedimenti analizzati dai gestori di morosità rilevante:
prende in carico le attività “Rateazione da revocare” presenti in Equick in stato
“aperta” ponendole in stato “in lavorazione”;
chiede l’esecuzione della procedura EIED16R sottoponendo l’elenco delle posizioni
presenti in Equick con attività “Rateazione da revocare” in stato “lavorazione” e,
successivamente, provvede ad aggiornare Equick con la chiusura di tale attività.
A seguito dell’esecuzione delle suddette procedure si determina:
la registrazione di un apposito stato (“RAD”) su tutti i provvedimenti di rateizzazione
associati all’istanza;
l’invio dell’informazione agli Enti impositori attraverso il flusso ”Stato della Riscossione”.
Se i provvedimenti di rateizzazione sono stati concessi dall’Agente della riscossione, la
procedura SET provvederà anche ad inserire tutti i provvedimenti da revocare individuati
dalla procedura EIED14R o EIED16R nella tabella “PROVVEDIMENTI IN DECADENZA”
condivisa con l’applicativo LAMPO AdR indicando per ciascun provvedimento la
scadenza dell’ultima rata interamente saldata, in modo che la procedura LAMPO possa
provvedere alla revoca effettiva inviando alla procedura SET di norma entro 48 ore i
provvedimenti di discarico degli interessi di rateizzazione e successivamente, dopo la
ricezione dell’esito positivo, i provvedimenti di revoca.
La revoca per decadenza dei provvedimenti di rateizzazione emessi dall’Ente impositore,
dovrà essere predisposta dallo stesso Ente: a fronte della ricezione della segnalazione di
“decadenza”, l’Ente invierà il provvedimento di discarico degli interessi di rateazione non
pagati e successivamente il provvedimento di revoca.
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NOTA: nel caso in cui la revoca riguardi ruoli emessi dall’Agenzia delle Dogane, si dovrà
inviare (via e-mail) una segnalazione dell’evento e della conseguente ripresa delle attività
di riscossione.
La decadenza rilevata e segnalata agli Enti impositori è registrata sul sistema informativo
SET e, fino a quando i provvedimenti di rateizzazione non sono revocati è possibile
visualizzarla nelle maschere:
INCA: (interrogazione del documento) nella riga “Provvedimenti” viene visualizzato lo
stato “RAD”;
IPA1 (interrogazione di dettaglio del documento che riporta l’elenco di tutti i
provvedimenti): viene visualizzato il tipo provvedimento “RAD”; accedendo
all’interrogazione di dettaglio del provvedimento, sono visualizzate le informazioni
della Decadenza (numero e data del provvedimento di decadenza, data e nome
del flusso con il quale è stata segnalata la decadenza all’ente).
Per le specifiche tecniche si rimanda al Manuale Cad – Rateazioni concesse dall’Agente
della riscossione.
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3.8 Revoca
3.8.1 Gestire la revoca
UFFICIO RATEAZIONI
Al fine di ripristinare il debito residuo in unica soluzione su tutti i documenti inclusi nel piano
di rateizzazione decaduto, è necessario “revocare” il piano presente nella procedura SET.
La revoca può avvenire in modalità:
puntuale, con la procedura SET (transazione IRAR) o LAMPO AdR, in caso di
decadenza per decesso, di decadenza per procedura concorsuale;
massiva, attivata automaticamente a valle dell’esecuzione dei processi EIED14R o
EIED16R, in caso di decadenza per inadempienza.
In entrambi i casi, i provvedimenti di discarico degli interessi di rateizzazione non pagati ed
i provvedimenti di revoca saranno emessi ed inviati alla procedura SET dall’applicativo
LAMPO AdR.
NOTA: la quota di interessi di rateizzazione che a fronte dell’acquisizione dello sgravio pre-
revoca andasse in eccedenza (importo sgravato maggiore del residuo al momento
dell’acquisizione dello sgravio) non viene automaticamente messa a rimborso dalla
procedura SET.
Lo “stato di lavorazione” dell’istanza dopo la revoca
A fronte della richiesta dell’Agente della riscossione di procedere con la revoca,
l’applicativo LAMPO AdR:
modificherà lo stato dell’istanza di rateizzazione in “REVOCATO” (con l’indicazione
della tipologia di revoca richiesta);
invierà alla procedura SET di norma 48 ore, mediante flussi telematici, tanti
provvedimenti di discarico/sgravio degli interessi di dilazione (SAR) e di revoca di
dilazione (VAR) quante sono le partite di ruolo incluse nei documenti contenuti
nell’istanza oggetto della revoca.
98 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
Di seguito uno schema riassuntivo delle tipologie di revoca, che è possibile registrare
dall’applicativo LAMPO AdR e da SET:
TIPOLOGIA DI REVOCA
LAMPO ADR SET
Annullamento AdR Annullamento
Rinuncia Rinuncia
Decadenza Decadenza
Estinzione anticipata Estinzione anticipata
Richiesta proroga Annullamento
99 MANUALE UNICO N. 3 VERSIONE 1 DECORRENZA 03/08/2017
4 ALLEGATI
4.1 Modulistica
R1 - RICHIESTA O PROROGA DI RATEIZZAZIONE FINO 60.000
R2 - RICHIESTA O PROROGA DI RATEIZZAZIONE PF SUPERIORE A 60.000
R3 - RICHIESTA O PROROGA DI RATEIZZAZIONE PG SUPERIORI A 60.000
R4 - RICHIESTA O PROROGA DI RATEIZZAZIONE PF PIANO STRAORDINARIO ESTENSIONE
MAX 120 RATE
R5 - RICHIESTA O PROROGA DI RATEIZZAZIONE PG PIANO STRAORDINARIO ESTENSIONE
MAX 120 RATE
4.2 Allegati generici
FAC-SIMILE MODELLO R6
FAC-SIMILE MODELLO R7