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Page 1: LA CORTE DEI  · PDF fileLA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA composta dai seguenti magistrati: dott. Enrico GUSTAPANE Presidente dott

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati: dott. Enrico GUSTAPANE Presidente dott. Federico LUPONE Consigliere dott. Rossella CASSANETI Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 56267 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Campania nei confronti del signor A. B., nato a omissis e residente in omissis alla via …….., rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione e risposta, dagli avvocati Felice Laudadio e Roberto De Masi con i quali elettivamente domicilia in omissis; VISTO l’atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 16.10.2007; VISTA la memoria di costituzione depositata presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale il 20.06.2008 dalla difesa del sig. A. B.; VISTI gli atti di giudizio; CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 10 luglio 2008, con l’assistenza del segretario dr. Alfonso Pignataro, sentiti il relatore primo referendario Rossella Cassaneti, l'avvocato Felice Laudadio ed il rappresentante del pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott. Maurizio Stanco; Ritenuto in

FATTO Con atto di citazione depositato in Segreteria il 16.10.2007 la Procura Regionale ha evocato in giudizio il signor A. B., per sentirlo condannare al pagamento in favore dell’Erario dell’importo di € 47.635,43, o alla diversa somma determinata dal Collegio, sempre oltre rivalutazione monetaria e spese di giustizia, a titolo di risarcimento del danno derivato dall'ingiustificato aumento dei compensi corrisposti ai membri della Commissione Giudicatrice della gara relativa al progetto “S.I.R.E.Net.T.A.”, rilevato – unitamente ad altri aspetti, separatamente analizzati – nella relazione, datata 14.12.2005 e trasmessa alla Procura Regionale con nota n. 22356 del 10.02.2006, del Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica dr. Natale Monsurrò, riguardante la verifica amministrativo-contabile al Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania eseguita dal 25.05.2004 al 04.03.2005. Da quanto riferito nella relazione, la vicenda si è svolta nel modo che di seguito si espone in sintesi:

● con ordinanza n. 281 del 30.11.2000 il Commissario di Governo ha approvato il bando per l’indizione di una gara, da aggiudicarsi mediante appalto concorso, relativo alla fornitura di un Sistema Informativo Regionale per l’Emergenza Rifiuti Network e Tecnologia Ambientale, denominato “S.I.R.E.Net.T.A.”, stabilendo, altresì, il relativo onere in £. 18 miliardi oltre I.V.A.;

● con ordinanza n. 297 del 08.06.2001 il Commissario ha poi proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice di Gara (prof. Antonino Mazzeo, docente ordinario presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli, prof. Guido Russo, docente ordinario presso l’Università della Calabria ed avv. Enrico Soprano, consulente della struttura commissariale), rinviando (art. 2) ad uno schema allegato la

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quantificazione del compenso spettante ai medesimi componenti sulla base della tariffa professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli (a. 5% dell’onorario spettante per un progetto pari a 5 miliardi di lire, maggiorato del 3% per la somma eccedente tale importo; b. 15% del compenso di cui al punto precedente a titolo di rimborso spese; c. 5% del compenso di cui al punto a. per ciascuno dei progetti esaminati dalla Commissione; d. maggiorazione del 20% per il Presidente e riduzione del 20% per il Segretario);

● con ordinanza commissariale n. 449 del 21.09.2001 l’appalto è stato aggiudicato al R.T.I. con mandataria ERICSSON ENTERPRICE S.P.A., DAELIT S.r.l., CID SOFTWARE STUDIO S.r.l., in base all’offerta più vantaggiosa di £. 17.950.000.000 (oltre IVA), con una riduzione, rispetto alla base d’asta, dello 0,27%;

● con ordinanza commissariale n. 450 del 21.09.2001 si è poi stabilito che il compenso spettante ai componenti della Commissione dovesse essere pari al doppio di quello fissato con l’ordinanza n. 297/2001 dianzi citata, fatta eccezione per il segretario.

In proposito, la relazione ispettiva – riferisce la Procura - ha osservato che la quantificazione dei compensi spettanti ai membri della Commissione di Collaudo appare plausibile perché fondata sul riferimento alle tariffe dell’Ordine provinciale degli ingegneri (l’attività di collaudo è infatti da annoverarsi tra quelle contemplate dalle disposizioni in materia tariffaria delle prestazioni professionali degli ingegneri, di cui alla legge n. 143/1949, al D.P.R. n. 554/1999 e al D.M 4 aprile 2001), mentre non potrebbe dirsi altrettanto riguardo alla determinazione dei compensi per i membri della Commissione Giudicatrice, commisurati attraverso una forzatura interpretativa e mediante il ricorso a criteri parzialmente discrezionali, in assenza di una specifica tariffa per le relative prestazioni professionali (esame delle offerte e aggiudicazione della gara), facendo riferimento “alla tariffa professionale (classe III cat. C )” e fissando i corrispettivi “sulla base di una quota parte dei compensi previsti per la progettazione delle opere da giudicare”. Inoltre – sempre secondo le osservazioni dell'ispettore - sarebbe ingiustificato, nel caso di specie, l’aumento (pari al doppio di quanto fissato con l’ordinanza n. 297/2001, fatta eccezione soltanto per il segretario) dei compensi spettanti ai membri della Commissione Giudicatrice, disposto con l’ordinanza commissariale n. 450/2001, con conseguente illecito depauperamento del patrimonio pubblico, vista la genericità della motivazione addotta (n. 10 riunioni svolte dalla Commissione, il cui lavoro svolto sarebbe stato così molto più oneroso di quello previsto in sede di nomina). La G.d.F., incaricata dall'Ufficio di Procura di svolgere indagini sugli aspetti critici rilevati dall'I.G.F., ha reso documentata relazione (con nota n. 9299/dau del 30.08.2006) in merito agli accertamenti condotti, da cui è emersa una ricostruzione della vicenda in esame (compensi corrisposti ai membri della Commissione Giudicatrice della gara relativa al progetto “S.I.R.E.Net.T.A.”) sostanzialmente conforme a quella dianzi descritta, emergente dalla relazione ispettiva del 2005; inoltre, si è specificato che con l'ordinanza commissariale n. 297/2001 si è stabilito di estendere a ciascuno dei componenti la Commissione Giudicatrice il compenso previsto per il progettista, determinato considerando, tra l’altro: le aliquote di cui alla tabella B della tariffa professionale; il progetto esecutivo; il preventivo particolareggiato; i particolari costruttivi e decorativi; i capitolati e contratti. Sulle aliquote suddette è stato deciso di applicare la maggiorazione del 25% per incarico parziale. Per il Presidente della Commissione è stato deciso di applicare una maggiorazione del 20%, mentre per il segretario si è stabilita una riduzione del 20%. Con la successiva O.C. 450/2001, poi, si è stabilito di aumentare l'ammontare dei compensi in parola del doppio dell’importo precedentemente fissato (tranne che per il Segretario). Al fine di verificare la congruità dei compensi di che trattasi, è stato interpellato l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, che ha calcolato il compenso spettante ai tre membri in applicazione della circolare del Ministero LL.PP. n.

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1289 del 31.07.1984, determinandolo in complessive € 38.859,77, ed ha successivamente indicato l’importo aumentato del 100% come accordato dall’ordinanza commissariale n. 450/2001: la parte eccedente l’onorario dovuto, pari a € 56.411,11, viene indicata quale danno erariale, addebitato al Commissario Straordinario p.t. A.B., costituito pertanto in mora ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c. dal Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania – a tale scopo sollecitato dall'Ufficio di Procura – con atto notificato il 29.11.2006, invitato poi a produrre le proprie controdeduzioni in proposito, al che è seguita soltanto breve memoria di costituzione dell'interessato. La Procura, quindi, ha provveduto ad incardinare l'odierno giudizio, assumendo, in primo luogo, la sussistenza dell'elemento oggettivo del danno pubblico, derivante, nella fattispecie, dall’ingiustificato aumento dei compensi corrisposti ai membri della Commissione Giudicatrice della gara relativa al progetto “S.I.R.E.Net.TA.”, aumentati del doppio con l’ordinanza commissariale n. 450 del 21/09/2001, rispetto ai criteri già fissati con la precedente ordinanza n. 297/2001. Al riguardo, il requirente ha osservato, richiamando la decisione n. 1547/1985 della Sezione Controllo Stato di questa Corte, che ai fini della liquidazione del compenso, è corretta l’applicazione della tariffa professionale con riferimento al professionista progettista e che il compenso del segretario, che non partecipa alle attività tecnico-valutative ma svolge mere funzioni sussidiarie di supporto alla Commissione, non possa essere ragguagliato alle tariffe professionali. Inoltre, parte attrice ha posto in evidenza che per la procedura di gara dell'appalto-concorso sono state espresse dall’Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei Lavori Pubblici puntuali indicazioni circa i compensi spettanti ai componenti delle relative Commissioni Giudicatrici, contenute nella nota 31.07.1984 n. 1289/U.L., che indica criteri cui, in effetti, ha operato corretto riferimento l'ordinanza commissariale n. 297/2001 e di cui ha fatto applicazione l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, interpellato in fase istruttoria sulla congruità dei compensi. Infine, il requirente ha fatto riferimento, ad ulteriore sostegno della prospettazione offerta, al parere del 29.09.2004 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in cui sostanzialmente si rinvia, ai fini dei criteri ai quali ricorrere per determinare i compensi dei componenti le Commissioni Giudicatrici di gara con appalto concorso, alla nota 1289/U.L. Min. LL.PP. dianzi citata. La Procura ha, quindi, rilevato che con l’ordinanza commissariale n. 450/2001 “si realizza un’irrazionale ed arbitrario stravolgimento dei predetti criteri. Si assiste, infatti, ad un abnorme aumento del compenso (raddoppio), giustificato da un presunto maggior tempo impiegato dalla Commissione rispetto alle previsioni”, elemento irrilevante ai fini della determinazione dei compensi in parola, sulla quale avrebbe dovuto incidere soltanto l'importo dei progetti, indipendentemente dalla durata temporale dell’attività della Commissione. Il requirente ricorda, per inciso, che il progetto «S.I.R.E.Net.T.A.», avente ad oggetto un sistema di monitoraggio informatico del trasporto dei rifiuti, non ha avuto attuazione, né è mai stata compiuta una valutazione di prevedibilità dell’impedimento alla realizzazione del progetto da parte dei componenti la Commissione Giudicatrice - dei cui compensi si controverte – secondo quanto rilevato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti nella “Relazione Territoriale della Campania, trasmessa alle Camere il 01.02.2006. L’aumento di cui all’ordinanza commissariale n. 450 del 21.09.2001 è stato liquidato con decreto n. 820 del 03.12.2001, sottoscritto dal Commissario delegato A.B., e sono state corrisposte ai componenti la Commissione, al netto delle ritenute, complessive £. 184.470.146, pari ad € 95.270,87. Il 50% di tale importo, corrispondente ad € 47.635,43, rappresenta l’aumento “del tutto ingiustificato” accordato con la più volte citata ordinanza commissariale n. 450/2001 rispetto alla precedente ordinanza commissariale n. 297/2001, costituendo danno erariale.

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La determinazione dell’indicato danno viene ritenuta addebitabile al comportamento gravemente colposo del Commissario delegato A.B., che ha adottato gli illegittimi atti in rilievo. Si è costituito in giudizio, con memoria depositata in Segreteria il 20.06.2008 per il tramite dei difensori incaricati Felice Laudadio e Roberto De Masi, il convenuto A.B., che ha chiesto: 1. in via preliminare ed istruttoria, l'acquisizione dei verbali e degli atti relativi alle operazioni di gara e alla redazione del progetto posto a base della gara e degli atti preordinati all'adozione dell'ordinanza n. 281 del 03.11.2000, al fine di “poter adeguatamente conoscere e valutare la complessità delle attività esercitate e quindi la congruità delle scelte di cui all'O.C. n. 450/2001”; 2. in via pregiudiziale, la dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, in quanto carente di argomentazioni probatorie dell'asserita sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave del convenuto, soltanto genericamente affermata; 3. nel merito, il rigetto della domanda attrice, per difetto dell'elemento oggettivo del danno pubblico, stanti l'intervenuta determinazione dei compensi dei componenti la Commissione Giudicatrice per il progetto “S.I.R.E.Net.T.A.” - oltretutto globalmente corrispondenti al'1,1% dell'importo a base di gara e comunque ristabiliti in sede di autotutela e senza considerare l'urgenza delle operazioni - secondo criteri discrezionali nell'applicazione dei quali si è tenuto conto della assoluta novità del progetto, della rilevante complessità delle valutazioni comparative operate dai commissari medesimi, o comunque per mancanza dell'elemento soggettivo della colpa grave, esclusa dalla mancata violazione di norme legislative o regolamentari, dalla non imputabilità all'ex Commissario di governo della mancata preventiva valutazione circa la realizzabilità del progetto e dall'apertura del parere del 20.09.2004 del C.S. LL.PP. alla puntualizzazione dei criteri evocati nella nota 1289/U.L. del 31.07.1984 dell'Ufficio Studi e Legislazione del Min. LL.PP. richiamata dal requirente. Alla pubblica udienza odierna l'avv. Felice Laudadio ha nuovamente evidenziato l'infondatezza delle contestazioni della Procura, riguardo, in primo luogo, all'addebitabilità all'ex Commissario delegato oggi evocato in giudizio della mancata valutazione preventiva della realizzabilità in concreto del Progetto «S.I.R.E.Net.T.A.» - non rientrante nelle sue specifiche e dirette competenze – e, in secondo luogo, alla rimproverabilità in via esclusiva al medesimo ex Commissario, anziché a tutti i soggetti che a vario titolo hanno partecipato al procedimento che si è concluso con l'adozione dell'O.C. 450/2001. Inoltre, ha rilevato, in punto di antiguridicità dell'esborso che è derivato dall'adozione di tale provvedimento, che la spesa di che trattasi non può essere ritenuta contra ius, in quanto l'operazione riguardante l'aggiudicazione della fornitura relativa la Progetto «S.I.R.E.Net.T.A.» è di tipo prototipale, ha presentato un consistente carattere di novità, di complessità e, dunque, di onerosità della valutazione rimessa alla Commissione Giudicatrice, la quale, oltretutto, è stata chiamata a pronunciarsi in via d'urgenza. Infine, ha sottolineato la non inderogabilità dei criteri fissati nella nota 1289/U.L. del Min. LL.PP. per la determinazione dei compensi dei commissari, desumibile dalla lettura del parere del C.S. LL.PP. Del 29.09.2004. Ha concluso confermando integralmente le istanze istruttorie, pregiudiziali e di merito di cui alla memoria difensiva resa per iscritto. Il P.M. di udienza ha, in primo luogo, evidenziato, in punto di nesso di causalità, che il danno azionato viene ritenuto addebitabile in via esclusiva all'ex Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti, in quanto l'ordinanza commissariale n. 450/2001, che ha dato luogo all'illecito esborso di cui si controverte, emerge dalle risultanze documentali come atto – per così dire – isolato, cioè non risultante dal concorso di varie condotte partecipanti ad un procedimento amministrativo, bensì autonomamente adottato dall'odierno convenuto. In secondo luogo, ha posto in rilievo che i verbali di riunione della Commissione Giudicatrice, oggetto di istanza difensiva istruttoria – come precedentemente ricordato – sono già acquisiti agli atti del giudizio, di modo che il richiesto supplemento istruttorio si rivela infondato. Infine, sotto il profilo

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dell'antigiuridicità del danno, ne ha ribadito la sussistenza, in quanto le articolazioni del progetto e le relative complessità erano già note al momento della pubblicazione del bando di gara, né si può – ad avviso del medesimo P.M. – discorrere di “urgenza” delle operazioni di aggiudicazione, perché il relativo svolgimento è avvenuto in tempi non particolarmente ristretti ed anche perché all'urgenza in questione si fa un riferimento estremamente generico nel provvedimento commissariale di cui si è rilevata l'illiceità. Ha concluso confermando appieno l'atto scritto. Considerato in

DIRITTO 1. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, affermazione giustificata richiamando - implicitamente - l'art. 163 ed il quarto comma dell'art. 164 c.p.c. e rilevando, al riguardo, che la domanda della Procura Regionale sarebbe viziata da indeterminatezza per non aver individuato gli elementi probatori fondanti l'affermazione della sussistenza nel caso di specie dell'elemento soggettivo della colpa grave, da cui il requirente sostiene essere stato caratterizzato il comportamento del convenuto, ritenuto produttivo del danno azionato con l'atto introduttivo del giudizio. Valga evidenziare, sul punto, che l'art. 164 c.p.c. stabilisce, al quarto comma, che la citazione è nulla “se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo”. L'art. 163 c.p.c. prevede i requisiti che deve possedere l'atto di citazione, disponendo, per quanto interessa in questa sede, che colui che agisce in giudizio deve indicare “la determinazione della cosa oggetto della domanda” (n. 3) e “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni” (n. 4). Come da tempo acclarato dalla dottrina processualcivilistica, l'oggetto della domanda di cui al citato n. 3 dell'art. 163 c.p.c. deve essere inteso sia come indicazione del provvedimento che si richiede al giudice che come illustrazione della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Dall'atto di citazione deve risultare, nei suoi aspetti essenziali, quale sia il tipo di richiesta formulata nei confronti del convenuto e quale sia il diritto fatto valere in giudizio dalla parte che agisce. La prova del diritto fatto valere in giudizio o di alcuni profili della domanda giudiziale è invece estranea alla previsione dei numeri 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., riguardando il merito della causa, vale a dire la fondatezza della pretesa. Le osservazioni che precedono inducono il Collegio a respingere la censura di nullità prospettata dalla difesa del convenuto, perché nell'atto introduttivo del giudizio è specificato che la Procura regionale agisce per ottenerne condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'Erario a causa del comportamento tenuto dall'ex Commissario delegato dal Governo per l'Emergenza Rifiuti nell'esercizio delle sue funzioni (n. 3 dell'art. 163 c.p.c.) e sono esposti i fatti ed indicati gli elementi di diritto che sorreggono l'azione, essendo di poi agevole ricavare le conclusioni (n. 4 dell'art. 163 c.p.c.). Le questioni sollevate dal convenuto in ordine all'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo-contabile contestatogli attengono invece al merito del giudizio e non influenzano la validità dell'atto introduttivo. La doglianza deve, quindi, essere respinta. 2. Venendo al merito della questione oggetto del giudizio, Il Collegio deve procedere alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che, com'è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito. 2.a. Con riferimento, in primo luogo, all'elemento oggettivo del danno alle

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pubbliche finanze, parte attrice ha evidenziato che esso è derivato dall’ingiustificato aumento dei compensi corrisposti ai membri della Commissione Giudicatrice della gara relativa al progetto “S.I.R.E.Net.TA.”, aumento stabilito nella misura del doppio dell'importo con l’ordinanza commissariale n. 450 del 21.09.2001, rispetto ai criteri già fissati con la precedente ordinanza commissariale n. 297/2001. La prospettazione attrice è, ad avviso del Collegio, condivisibile, per quanto di seguito si osserverà. Con la precitata O.C. 297/2001, con la quale si è effettuata la nomina dei componenti la Commissione Giudicatrice per la gara da svolgersi con la procedura dell'appalto-concorso per l'affidamento della fornitura del sistema informativo relativo al cd. Progetto S.I.R.E.Net.T.A., si è stabilito di applicare, per la determinazione dei compensi dei commissari, il criterio riposante sulle indicazioni contenute nella nota Ministero LL.PP. n. 1289/U.L. del 31.07.1984 (cfr. all. n. 18 al fascicolo di Procura), citata in premessa, con statuizioni precise e puntuali, e non provvisorie, come invece asserito dalla difesa del convenuto. Invero, al punto 2. del dispositivo la suddetta ordinanza rinvia, per la quantificazione di tali compensi (che si prevede facciano carico sui fondi a disposizione del Commissario Delegato), allo schema ad essa allegato, nel quale, facendosi riferimento alla tariffa professionale stabilita per la classe III cat. C – ordine degli ingegneri, si prevede che tale compenso sia composto come segue:

● 5% dell'onorario che spetterebbe, in base alla tariffa vigente, per un progetto d'importo pari a £ 5 miliardi, maggiorato del 3% dell'onorario relativo alla somma eccedente tale importo;

● 15% del compenso di cui al punto che precede, a titolo di rimborso forfettario delle spese;

● 5% del compenso di cui al primo punto per ciascuno dei progetti esaminati dalla commissione di appalto-concorso.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione dell'onorario di riferimento che spetterebbe al progettista si sarebbe dovuto tener conto delle aliquote (progetto esecutivo, preventivo particolareggiato, particolari costruttivi e decorativi e capitolati e contratti) di cui alle lettere, c), d), e) ed f) della tabella B della tariffa professionale, cui avrebbe dovuto applicarsi la maggiorazione del 25% per incarico parziale. Si stabilisce, infine, che il compenso (definito “discrezionale”) così determinato “spetta per intero a ciascuno dei componenti la Commissione giudicatrice” e che “per il Presidente della Commissione sarà applicata una maggiorazione del 20% e per il Segretario una riduzione del 20%” (cfr. all. n. 8 al fascicolo di Procura). Tali criteri di determinazione del compenso dei commissari – che, valga ribadirlo, erano del tutto conformi a quelli esplicitati nella nota n. 1289/U.L./1984 del Ministero LL.PP. dianzi richiamata – sono stati, poi, sostanzialmente ripresi e confermati nel parere del 29.09.2004 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel quale, esitandosi un quesito proposto dall'Ordine degli Ingegneri di Roma, si è evidenziato che i criteri, e le considerazioni a supporto, proposti in tema di determinazione dei compensi professionali per commissioni di gara nella prefata nota ministeriale n. 1289/U.L./1984 “si ritengono tuttora validi, pur se suscettibili di puntualizzazioni anche in relazione all'avvenuta evoluzione legislativa”. Le “puntualizzazioni” dei criteri fissati nel 1984, contenute nel parere del 2004, dunque, fanno riferimento, non alla possibilità di modificarli in base a parametri da introdurre di volta in volta dall'Amministrazione interessata secondo valutazioni contingenti – come adombrato dalla difesa del convenuto – ma alla necessità di applicare la tariffa per attività nel campo dei lavori pubblici stabilita dal D.M. 04.04.2001, “che prevede un parametro tariffario costantemente decrescente all'aumentare dell'importo dell'opera”, con la conseguenza che la differenziazione, contenuta nella nota n. 1289/U.L./1984 del Ministero LL.PP., tra opere di importo inferiore o pari a £ 5 miliardi ed opere di importo superiore a tale limite, non ha più ragione di esistere, di modo che il criterio di

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determinazione dei compensi in parola è globale e si articola come segue: a) compenso base pari al 5% dell'onorario di progettazione, determinato

applicando all'importo del progetto prescelto la percentuale indicata dalla tariffa professionale per i lavori pubblici per la classe dell'opera (tabella A) e con le aliquote della tabella B relative alla progettazione esecutiva;

b) compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre il primo, pari al 5% del compenso base;

c) rimborso forfetario spese varie nella misura del 15% del compenso base; d) IVA e oneri previdenziali, se dovuti, e rimborso delle eventuali spese di

viaggio e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi. Vengono, infine, confermate la spettanza al Presidente di Commissione della maggiorazione del 20% e la riduzione del 20% del compenso da corrispondere al Segretario. Il parere C.S. LL.PP. ora richiamato, quindi, non contiene alcuna apertura alla determinazione dei compensi de qua mediante il ricorso a criteri che non siano ancorati all'importo del progetto oggetto della procedura di gara, cioè, ad esempio, alla novità ed alla complessità del progetto stesso, che secondo l'assunto difensivo giustificherebbe il raddoppio dei compensi dei commissari, prefissati con l'O.C. 297/2001, stabiliti con la successiva ordinanza n. 450/2001. Lo stesso parere C.S. LL.PP. del 29.09.2004, inoltre, evidenzia, nel descrivere gli adempimenti rimessi alle Commissioni Giudicatrici, che “trattasi di attività importanti e delicate, dal cui corretto ed efficiente svolgimento deriva il valido e tempestivo affidamento dei lavori, riducendo il rischio di contenzioso, per cui esse dovrebbero essere affidate a persone di adeguata professionalità sia per l’aspetto tecnico sia per quello amministrativo, come del resto previsto dall’art. 21, commi 5 e 6, della legge quadro sui lavori pubblici (legge 11.2.1994 n. 109 e succ. modif.)”. Si sottolinea, infine, “che nello svolgimento di tutte le tipologie di gara si dà luogo dapprima ad una fase prevalentemente amministrativa, concernente l’accertamento dell’ammissibilità alla gara dei vari concorrenti, cui segue una fase tecnica di valenza ed impegno differenziato in relazione al tipo di gara, e che l’attività della Commissione deve svolgersi, di norma, in tempi ristretti”. Quindi, il C.S. LL.PP. pone correttamente in rilievo la delicatezza dei compiti affidati ai componenti di tali Commissioni e – ad un tempo – l'esigenza di celerità di svolgimento delle operazioni, considerandole, tuttavia, come intrinsecamente caratterizzanti l'attività di loro competenza e non come giustificanti sconsiderati aumenti dei compensi spettanti, da determinare – come dianzi osservato – soltanto in relazione all'importo del progetto. Al riguardo, anche nella decisione n. 1547 del 18.04.1985 della Sezione Controllo Stato di questa Corte – richiamata da parte attrice – si è osservato che la commissione giudicatrice di gara con appalto-concorso “è chiamata ad assolvere una valutazione economica e tecnica delle offerte di partecipazione all'appalto-concorso, che si conclude con un giudizio comparativo e di scelta, semivincolante per l'autorità preposta all'aggiudicazione, che comporta l'acquisizione del progetto ritenuto meritevole di approvazione ed il superamento della fase della progettazione esecutiva altrimenti incombente all'Amministrazione. Trattasi dunque di attività sostitutiva, complementare alla progettazione e a preminente carattere professionale ... Appare corretta pertanto l'applicazione della tariffa professionale, nelle voci da essa contemplate e riferite al progetto esecutivo, al preventivo particolareggiato ed ai particolari costruttivi (L. 2 marzo 1943 n. 143 Tab. B, aliquote c, d, e), determinando i compensi nella stessa misura unitaria che sarebbe spettata, in via teorica, al professionista progettista”. Non a caso, infatti, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, chiamato nella fase istruttoria pre-processuale ad esprimersi sulla congruità dei compensi, ha sviluppato la parcella spettante ai Commissari nominati per l'affidamento della realizzazione del Progetto S.I.R.E.Net.T.A. - concludendo per la spettanza di € 14.572,43 al Presidente e di € 12.143,67 a ciascuno degli altri due componenti, per un totale di € 38.859,77 - applicando la summenzionata nota

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ministeriale del 1984, i cui criteri di riferimento devono ritenersi tuttora fondati, e rispondenti a norme legislative nonché di buona amministrazione, per quanto osservato nei surriportati parere del 29.09.2004 del C.S. LL.PP. e decisione n. 1547/1985 della Sez. Contr. Stato di questa Corte. Tali criteri, improntati a principi di razionalità, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, correttamente e dettagliatamente applicati con l'ordinanza commissariale n. 297/2'001, sono stati, poi, arbitrariamente stravolti con l’ordinanza commissariale n. 450/2001, che ha stabilito il raddoppio dei compensi precedentemente determinati per i componenti la commissione giudicatrice, motivandolo – sinteticamente e genericamente - con un presunto maggior tempo impiegato nello svolgimento delle operazioni dalla Commissione rispetto alle previsioni, sulla base, per quanto emerge dal dato testuale, della considerazione che “la Commissione giudicatrice ha ultimato i propri lavori il giorno 11.09.2001 e che complessivamente ha tenuto n. 10 riunioni e che pertanto il lavoro svolto è stato molto più oneroso di quello previsto in sede di nomina”. Tuttavia, deve porsi in rilievo, in primo luogo – come giustamente osservato dal requirente nell'atto introduttivo del giudizio - “non vi è alcuna preventiva valutazione dei tempi di lavoro della Commissione, in nessun atto si ipotizza un numero di riunioni dell’organo collegiale, per cui l’affermazione di un maggiore impegno temporale si dimostra del tutto inconsistente. Del resto, anche qualora si volesse ipotizzare una preliminare indicazione del numero delle sedute della Commissione giudicatrice (evenienza non realistica, poiché non sarebbe possibile conoscere in anticipo i tempi e le riunioni necessarie per lo svolgimento dell’attività), tale indicazione sarebbe del tutto irrilevante”. Siffatte osservazioni sono senz'altro condivisibili. Ad esse deve, poi, aggiungersi che dall'esame dei verbali delle riunioni della Commissione Giudicatrice – già acquisiti agli atti del giudizio, in quanto approvati con l'ordinanza commissariale n. 449 del 21.09.2001, allegato n. 6 al fascicolo di Procura – si evince che le operazioni ad essa affidate sono state corredate da un carattere di complessità intrinseco all'importo del progetto ed alle relative caratteristiche, cioè immanenti nell'espletamento dell'incarico affidato in sede di nomina dei componenti della medesima Commissione, e che, inoltre, le dieci riunioni all'uopo tenute si sono svolte dal 13 giugno 2001 al 11 settembre 2001, con cadenza in media settimanale e con interruzione dal 30 luglio al 3 settembre del 2001. Conseguentemente, l'”urgenza” dello svolgimento delle operazioni di aggiudicazione di cui la difesa del convenuto asserisce non essersi neppure tenuto conto in sede di determinazione dei compensi dei commissari, non solo non trova conferma nelle risultanze degli atti dianzi citati, ma neppure è in alcun modo richiesta o stabilita nei provvedimenti commissariali, visto che soltanto l'O.C. n. 297/2001 genericamente osserva, in parte motiva, che “si ravvisa la necessità e l'urgenza di procedere celermente alla consegna delle forniture”. Per quanto sinora considerato, il Collegio ritiene di ravvisare la sussistenza, nel caso all'esame, dell'illecito depauperamento del patrimonio erariale, derivato dall'ingiustificata elargizione ai componenti la Commissione Giudicatrice per l'affidamento in appalto-concorso del Progetto «S.I.R.E.Net.T.A.» del doppio del compenso inizialmente determinato, raddoppio stabilito con la più volte citata O.C. 450/2001, elargizione che risulta antigiuridica, in ragione della violazione delle norme legislative e di buona amministrazione dianzi descritte, prestabilite secondo le indicazioni fornite dalla nota 1289/U.L. del 31.07.1984 del Min. LL.PP. e ribadite con dovizia di esplicazioni nel parere del 29.09.2004 del C.S. LL.PP. Tali indicazioni, invero, pur se non definite espressamente inderogabili – per quanto sul punto dedotto dalla difesa del convenuto – risultano obbligatoriamente applicabili in ragione di disposizioni legislative e regolamentari (sia la nota n. 1289 /U.L. del Min. LL.PP. e sia la decisione n. 1547/1985 della Sezione Controllo Stato della Corte dei conti operano espresso riferimento alla legge 02.03.1949 n. 143, mentre il parere del 29.09.2004 del C.S. LL.PP.

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richiama il D.M. 04.04.2001), nonché di criteri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa , di modo che, se tali indicazioni restano disattese richiedono il ricorso criteri prestabiliti ed a motivazione ben più consistente di quella addotta a sostegno della statuizione adottata con l'O.C. 450/2001, precedentemente testualmente riportata. Pertanto, l'istanza istruttoria della difesa, volta ad acquisire i verbali e gli atti relativi alle operazioni di gara ed alla redazione del progetto posto a base della gara, nonché gli atti preordinati all'adozione dell'ordinanza n. 281 del 03.11.2000, al fine di “poter adeguatamente conoscere e valutare la complessità delle attività esercitate e quindi la congruità delle scelte di cui all'O.C. n. 450/2001”, non può essere accolta, in primo luogo perché i verbali relativi alle riunioni della Commissione Giudicatrice di gara sono già acquisiti agli atti – come già in precedenza ricordato – ed in secondo luogo perché i restanti documenti di cui si richiede l'acquisizione sono inconferenti ai fini del giudizio, in considerazione del fatto che il solo elemento che a tenore delle suesposte osservazioni deve essere considerato ai fini della determinazione dei compensi spettanti ai commissari, è rappresentato dall'importo del progetto, già noto in quanto esplicitato nei provvedimenti commissariali in atti. In ordine alla quantificazione del danno azionato, il Collegio ritiene – anche sotto tale profilo – condivisibile la prospettazione attorea, confortata dalle risultanze degli atti di causa. Invero, con il decreto commissariale n. 820 del 03.12.2001, esecutivo dell'O.C. 450/2001 ed anch'esso sottoscritto dall'ex Commissario delegato A.B., si è stabilito di emettere ordinativi di pagamento in favore dell'ing. Antonio Mazzeo (Presidente della Commissione Giudicatrice dai gara per il Progetto “S.I.R.E.Net.T.A.”) per £ 74.940.996, del prof. Guido Russo (Componente della medesima Commissione) per £ 48.039.100, dell'avv. Enrico Soprano (anch'egli Componente della Commissione) per £ 61.490.050, nonché del segretario di Commissione geom. Antonio Arcucci per £ 16.333.294. Il totale dei compensi corrisposti al Presidente ed ai Componenti la Commissione, al netto delle ritenute, è dunque pari a complessive £. 184.470.146, cioè ad € 95.270,87 (cfr. all. n. 5 al fascicolo di Procura). Il 50% di tale importo, corrispondente ad € 47.635,43, rappresenta l’aumento ingiustificato accordato con la più volte citata ordinanza commissariale n. 450 del 21.09.2001 rispetto alla precedente ordinanza commissariale n. 297/2001, costituente, per quanto dianzi osservato, danno erariale. 2.b. In punto di nesso di causalità, e rilevato come sussistente in re ipsa il rapporto di servizio tra il Commissario delegato dal Governo per l'Emergenza Rifiuti e l'Amministrazione statale danneggiata, non può revocarsi in dubbio che, non solo, per quanto desumibile dall'art. 5, comma 1°, legge 24.02.1992 n. 225, siccome interpretato anche dalla sentenza C. Cost. n. 127/1995, con riferimento al ricorso allo stato di emergenza ed alla conseguente nomina di un commissario delegato dal Governo, la gestione commissariale si caratterizza per la sua centralizzazione e per la sua concentrazione in capo a tale organo unisoggettivo munito di investitura governativa, ma anche, nel caso di specie, l'ordinanza commissariale n. 450/2001 – come del resto posto giustamente in rilievo dal P.M. di udienza – non si rivela, all'attento esame della parte motiva, come il risultato di un procedimento amministrativo in qualsivoglia modo articolato, bensì si pone come provvedimento autonomo, derivato da una valutazione esclusiva dell'autore, cioè dell'ex Commissario delegato. Per quanto osservato, non può che ravvisarsi sussistente l'ascrivibilità in via esclusiva dell'insorgenza dell'illecito esborso dianzi descritto e quantificato, alla condotta avventata e negligente tenuta nella conduzione della vicenda all'esame dall'ex Commissario delegato dal Governo all'emergenza rifiuti in Campania A.B.. 2.c. La responsabilità dell'indicato danno viene ritenuta attribuibile a titolo di colpa grave, secondo la prospettazione della Procura, al predetto Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, avendo egli adottato l'illegittimo provvedimento in rilievo.

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In effetti, l'elargizione in parola è stata disposta, considerate le risultanze degli atti di causa e dei principi regolatori della materia dianzi diffusamente descritti, con ingiustificabile avventatezza, improntata ad un evidente disinteresse circa il corretto uso dei propri poteri istituzionali ed in ordine alle conseguenze dannose per il patrimonio pubblico suscettibili di derivare da siffatta condotta negligente. Invero, testimonia ingiustificabile violazione dei propri obblighi di servizio l'adozione di un'ordinanza quale la n. 450/2001, più volte citata in precedenza, con la quale si dispone un esborso di denaro pubblico sulla base di una motivazione quanto meno scarna ed ellittica (“la Commissione giudicatrice ha ultimato i propri lavori il giorno 11.09.2001 e ... complessivamente ha tenuto n. 10 riunioni ... pertanto il lavoro svolto è stato molto più oneroso di quello previsto in sede di nomina”), nonché formulata in assoluto dispregio sia delle disposizioni legislative e regolamentari richiamate dai pareri del 1984 e del 2004 del Ministero LL.PP. - anch'essi in precedenza ampiamente riportati – e sia delle regole di buona amministrazione, che a sostegno di siffatta statuizione avrebbero richiesto ben più approfondita valutazione e ragionevole conclusione. La sussistenza della colpa grave del convenuto, dunque, si desume da tutti i predetti indici rivelatori della inammissibile superficialità con cui ha agito, espressiva di inammissibile noncuranza nella gestione cosa pubblica, nella misura in cui denota che l'assunzione di decisioni comportanti esborsi per l'amministrazione è avvenuta senza alcuna valutazione degli interessi in gioco o peggio ancora per una consapevole strumentalizzazione. In ragione dell'evidenziato apporto causale nonché dell'inesistenza di motivi per esercitare il potere di riduzione ovvero di applicazione dei principi della compensatio lucri cum damno, il collegio ritiene di porre l'intero ammontare del danno, per come quantificato nell'atto di citazione a carico dell'ex Commissario delegato. Conclusivamente il convenuto A.B. va condannato al pagamento della somma di € 47.635,43 oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza. 3. Per quanto riguarda, infine, le spese di giudizio, queste, ai sensi dell'art. 97 c.p.c. seguono la soccombenza.

P.Q.M. La Corte de Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania,

definitivamente pronunciando: 1. RIGETTA l'eccezione di nullità dell'atto di citazione; 2. CONDANNA il signor A.B. al risarcimento in favore dell'Erario della somma di € 47.635,43 oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza; 3. CONDANNA il soccombente alla rifusione delle spese del giudizio, che si liquidano in € 359,11. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2008. Depositata in data 28 agosto 2008