islam tra religione e diritto
TRANSCRIPT
DANIELA BACCARANI
Matr 594143
Lingue marcati e culture dell’Asia
Titolo della tesina:
Islam tra religione e dirittoNascita e sviluppo di una religione normativa
ESAME:
Cultura e letteratura araba I
PROFESSORE :
G.D. Benenati
1
Sommario
Sommario.............................................................................................................................................2
Islam nel mondo...................................................................................................................................3
La nascita dell’Islam in breve...............................................................................................................5
I pilastri dell’Islam ..............................................................................................................................7
Le fonti del diritto islamico..................................................................................................................9
Il fiqh ................................................................................................................................................12
Le scuole giuridiche sunnite...............................................................................................................14
2
Islam nel mondo
Al giorno d’oggi addirittura un quinto della popolazione mondiale è di fede islamica. È un dato
sicuramente di non esatta approssimazione, ma che ci può ben rendere l’idea dell’ampiezza
dell’universo islamico.
Se i dati e le statistiche possono essere viste solo come –seppur attendibili– supposizioni, certo è
che l’islam abbraccia un’immensa area di popoli, culture, lingue, riti e quant’altro molto diversi tra
loro seppur con alla base lo stesso Libro Sacro e lo stesso credo.
in figura: percentuale di popolazione musulmana sul totale per ogni stato
Proprio grazie a questa base comune possiamo riscontrare similitudini ,se non in alcuni casi
addirittura uguaglianze, tra stati distanti migliaia di chilometri l’uno dall’altro: è sorprendente come,
partendo dalla penisola arabica, la religione islamica sia riuscita a raggiungere e plasmare paesi e
culture dell’ Asia orientale o dell’ Africa sub sahariani adattando i loro stili di vita e le loro leggi
secondo i dettami della sharia. Ovviamente ogni stato, ogni popolazione e ogni cultura locale ha
accolto l’Islam in maniera e in quantità differente e lo ha a sua volta modificato integrandolo con gli
usi locali.
3
Negli ultimi decenni la globalizzazione e le numerose ondate migratorie hanno contribuito ad
esportare la religione islamica verso i paesi occidentali.
Nonostante il crescente numero di fedeli islamici in Europa e in America, le aree maggiormente
interessate da questo credo rimangono le zone in cui questo è nato (penisola araba) o in cui è
presente da molti secoli (Africa magrebina e sudest asiatico).
in figura: percentuale di popolazione musulmana sul totale divisa per stato
E’ proprio in queste aree che la fede islamica ha attecchito a tal punto da condizionare tutta la vita
sociale, politica ed economica: è qui che il diritto si unisce alla religione.
4
La nascita dell’Islam in breve
• 570 circa nasce Mohamed. Proveniente da una famiglia di mercanti, rimane orfano in
giovane età e viene cresciuto prima dal nonno materno prima e dallo zio paterno poi. Nel
595 avviene il matrimonio con la ricca Kadisha, questo legame permette a Mohamed di
abbandonare il commercio e i lunghi
viaggi e di dedicarsi ad una vita di
riflessioni e meditazioni.
• Nel 610 riceve la sua prima
rivelazione: l’Arcangelo Gabriele gli
appare in sogno e gli ordina di
diventare messaggero di Allah.
Iniziano quindi le predicazioni nella
città de La Mecca. L’ascesa di
Mohamed infastidisce però le famiglie più ricche e potenti:
• nel 622 Mohammad ed i suoi seguaci sono
costretti a lasciare La Mecca e a rifugiarsi a
Medina (egira). Il 622 è il primo anno del
calendario musulmano. A Medina Mohamed continua la sua opera di evangelizzazione e
riesce a convertire diverse tribù circostanti la città: diventa un leader sia politico sia
religioso.
• Nel 630 fa ritorno a La Mecca dove, supportato dalla comunità di credenti, riesce ad imporre
il credo islamico.
• Muore nel 632 quando ormai tutta la penisola si considera una sola comunità con un solo
credo.
• Dal 632 al 660 la comunità è guidata dai quattro al Kulaafa al Rashidun (i Califfi ben
guidati). Tutti quattro erano parenti di Mohamed ed erano stati sui discepoli devoti. Tutti
quattro furono assassinati per questioni religiose.
5
in figura: rivelazione dell’Arcangelo
Gabriele a Mohammed. Astista sconosciuto
Alla morte di Alì (ultimo dei quattro Califfi) il potere passò sotto il controllo sunnita
Omayyade (capitale a Damasco).
• Dal 750 agli Omayyadi succedettero gli Abbasidi sciiti che spostarono la capitale a
Baghdad. Il regno era ormai troppo grande per poter essere governato centralmente: si iniziò
a delegare il potere amministrativo a piccole dinastie di principi che pian piano acquistarono
potere.
6
I pilastri dell’Islam اللسل م أركان
La religione islamica si basa su fede e pratica: ogni credente è tenuto
ad osservare le regole imposte dalla Sharia, regole che abbracciano
sia il campo etico-morale-spirituale sia il campo giuridico-penale.
Le basi su cui si fonda tutto l’impianto normativo sharaitico è detto:
Arkaan al Islaam (i pilastri dell’Islam).
• شهادة
Shaahada: la testimonianza di fede con cui il fedele dichiara di credere in un solo dio, il cui
profeta e Mohamed.
ال رسول محمدا أن وأشهد ال إل إله ل أن أشهد
( Ašhadu an la ilàha illa Allàh - wa ašhadu anna Muhammadan Rasùl Allàh)
Questa formula, che viene pronunciata più volte all’interno di diverse preghiere, è anche il mezzo
per entrare a far parte della comunità islamica. Se pronunciata davanti a due musulmani uomini,
permette all’oratore di diventare anch’esso musulmano.
• صلة
Salat: non esistendo un clero islamico, e non esistendo intermediatori tra il credente e Dio, la
preghiera è un momento molto importante nella vita di ogni fedele. E’ un momento di intimità con
Dio, in cui tutto il corpo è
coinvolto: mente, preghiere e
movenze del corpo hanno pari
importanza.
La preghiera avviene cinque
volte al giorno (all’alba, a
mezzogiorno, nel pomeriggio, al tramonto e la sera). Per poterla compiere è necessario essere puri:
per questo si compiono riti di purificazione appena prima. Sarà il credente ad optare per
7
un’abluzione maggiore o minore a seconda dei casi: l’impurità può essere causata da secrezioni
corporali, rapporti sessuali, contatti con animali ecc..
Oltre alla purezza, è richiesto un adeguato vestiario ed infine l’orientamento in direziona de La
Mecca (qibla).
Oltre a queste preghiere “private” il credente è tenuto a partecipare alla preghiera collettiva in
moschea che si tiene ogni venerdì a mezzogiorno.
• زكاة
Zakat: si tratta dell’imposta coranica o dell’elemosina, sinonimo di purificazione. Consiste nel
versare parte del proprio reddito a favore dei più bisognosi. Se un tempo erano gli stati ad occuparsi
della raccolta e della distribuzione dei fondi, oggi tutta la procedura è lasciata alle coscienze dei
fedeli.
• صو م
Sawm: è forse il pilastro più noto agli occidentali: il
digiuno durante il mese di ramadan (anche questo simbolo di
purificazioni e distacco dalle necessità terrene). L’astensione
riguarda non solo acqua e cibo, ma anche rapporti sessuali,
fumo, a assunzione di medicinali, ecc dall’alba al tramonto.
Tutti i credenti che ne abbiano le possibilità fisiche sono
tenuti ad osservare il digiuno, donne gravide, anziani, bambini
ed infermi ne sono esentati.
• � ّج َح
Hagg: è il pellegrinaggio rituale verso La Mecca. Ogni musulmano che ne abbia le capacità
fisiche ed economiche è tenuto ad affrontarlo almeno una volta nella vita.
I pellegrini, vestiti di un apposito saio bianco, devono compiere una serie di rituali tra i quali la
visita al tempio della Kaba, la sosta nella pianura di Arafat, la corsa attraverso la gola di Muzdalifa,
la lancio di pietre verso tre pilastri rappresentanti il diavolo, il sacrificio di animali ed infine la
tosatura dei capelli.
8
Le fonti del diritto islamicoلفقهأ ٲصول
Le fonti su cui si basa il diritto islamico (intenderò per diritto islamico il diritto sunnita) sono
quattro: il Corano, la Sunna, l’Igma e il Qiyas a cui si aggiungono fonti secondarie come la
consuetudine e l’interpretazione.
Il Corano
il testo sacro della religione islamica è l’insieme di tutte le rivelazioni ricevute da Mohamad.
Secondo la tradizione religiosa non è un testo “scritto” dagli uomini ma pura e sola “parola di Dio”:
l’importanza di questa precisazione si riflette nell’impossibilità assoluta di confutare anche in
minima parte il Corano, ovvero la parola di Dio, in ogni epoca e su ogni genere di questione.
Se inizialmente le rivelazioni erano “riportate” e tramandate solo per via orale, più tardi furono i
Compagni del Profeta ad iniziare l’opera di stesura e raccolta dei testi; bisognerà comunque
attendere il Terzo Califfo Othman (650 D.C. circa) per vedere un vero e proprio testo sacro scritto.
La redazione del Corano non fu cosa
facile: furono inevitabilmente compiute
modifiche alle rivelazioni che passando
di bocca in bocca avevano subito
l’effetto del gioco del “telefono senza
fili”. Possiamo addirittura supporre che
alcune rivelazioni furono omesse in
ragione della loro inattendibilità causata
dalla sola trasmissione orale.
La stesura del testo sacro non rispettò
nessun preciso ordine logico o
cronologico: le sure vennero riportate in
base alla loro lunghezza, in ordine
decrescente.
È comunque possibile riconoscere le Sure Meccane da quelle Medinesi: se le prime furono dettate
agli albori di una nuova religione, erano brevi e concise e avevano temi per lo più etico-religiosi, le
seconde sono più prolisse ma meno poetiche e riguardano per lo più le regole di comportamento che
9
la Umma dovrà adottare. Saranno queste regola di comportamento a diventare la base della materia
giuridica islamica.
Il corano, composto da più di 6200 versetti, poco si preoccupa di dettare vere e proprie leggi: solo
500 versetti riportano norme, e di questi 500 solamente un centinaio hanno contenuto giuridico vero
e proprio mentre egli altri 400 riguardano le preghiere e la fede.
In generale possiamo comunque affermare che tra i 500 versetti “normativi” del Testo Sacro sono
contenute:
Norme dogmatiche: credenza in Dio, nei testi sacri, nel giorno del giudizio
Norme morali: qualità dell’uomo virtuoso, rispetto per i genitori, generosità, pazienza, umiltà…
Norme culturali: i pilastri dell’Islam
Regole giuridiche in materia di: schiavitù,matrimonio, ripudio, successioni, vendita, locazione,
imposte, guerra, buon governo, etc etc…
Spesso le norme presenti sono discordanti una con l’altra poiché emanate in contesti diversi. Si
pone quindi il grande problema della scelta: quale norma ritenere valida? Quale non prendere in
considerazione? Ma soprattutto: in che modo e con che autorevolezza abrogare una legge divina?
A queste questioni non è ancora stata data una risposta unanime.
La Sunna
Anticamente la lingua araba designava la Sunna come “il modo di comportarsi, la consuetudine e la
norma di condotta”. Con l’avvento dell’Islam la Sunna ha iniziato ad indicare:
In primo luogo il modo di comportarsi del Profeta, le Sue consuetudini, le Sue regole di condotta o
suoi racconti (hadith).
Alla morte del Profeta la Sunna è stata invece “formata” dai modi di agire dei Compagni più stretti
di Mohamed
Infine sono state considerate parte della Sunna le usanze delle prime generazioni islamiche (ed in
quanto tali ancora vicine al Profeta in termini temporali e abitudinali.)
Possiamo quindi affermare che facciano parte della Sunna tutte le consuetudini che sono esistite nei
primi tre secoli dopo la morte del Profeta: queste valgono in ultima istanza come commentario,
approfondimento e spiegazione del testo coranico spesso poco chiaro o pieno di lacune.
Tramite la studio della Sunna è anche possibile compiere un lavoro di scrematura di tutte quelle
parti che nel Corano sembrano contraddittorie: dai comportamenti dei primi fedeli e dal loro modo
di agire è stato possibile ricavare un’interpretazione coranica che ovvia –almeno in parte- al
10
problema dell’abrogazione di leggi divine già citato in precedenza. La Sunna è perciò il commento
autentico del Corano.
Lo studio delle tradizioni di Mohamed e delle sua prima Umma sono state materia di studio
privilegiata. L’attenzione era concentrata sì sul contenuto dei racconti ma soprattutto sulle
provenienze di questi racconti: è nata una vera e propria scienza impiegata nello ricerca delle catene
dei trasmettitori.
È perciò detta sana la tradizione che non ha alcun anello mancante nella catena di trasmettitori, è
detta invece bella una catena meno perfetta ma pur sempre utile ai fini di stesura normativa, mentre
è detta debole una catena con molti anelli mancanti o incerti, i cui contenuti possono avere carattere
edificatorio ma non certo normativo.
Oltre alla completezza della linea di trasmettitori, lo studio della Sunna tiene conto anche del
numero di testimoni e della loro autorevolezza per ogni anello della catena. Se i testimoni sono tanti
la tradizione è detta ampissimamente trasmessa, si passa poi a notoria, fino ad arrivare ad unica nel
caso il narratore fosse solo uno.
L’Igma
“La mia comunità non si troverà mai d’accordo sopra un errore”
da questa frase pronunciata da Mohamed deriva il concetto di infallibilità del parere unanime della
collettività musulmana. <<E’ evidente che sotto certi aspetti la funzione dell’Igma può apparire
superiore a quella del Corano e della Sunna, giacché l’autenticità di questi due e la loro autentica
interpretazione sono garantite agli occhi dei credenti proprio dal giudizio concorde delle
generazioni di musulmani a loro riguardo.>> 1
Come già accennato prima, è necessario tener conto della mancanza di un clero islamico: non
essendo presente un’autorità legittimata a risolvere questioni giuridiche e teologiche, questo
compito è stato preso in carico proprio dell’Igma, ovvero dall’opinione unanime –ed in quanto
unanime, infallibile- delle comunità. Questo accordo rappresenta, in ultima istanza, la realtà e la
verità da cui nessun credente è autorizzato ad allontanarsi.
Il Qiyas
1 Diritto musulmano. F. Castro pag. 3011
E’ la quarta fonte del diritti islamico. È l’equivalente dell’atto interpretativo presente nel nostro
diritto: nell’ipotesi in cui si presentassero casi non esplicitamente presenti nel Corano o nella Sulla,
tramite un ragionamento analogico sarebbe possibile ricavare norme derivanti da casi simili.
Il Qiyas, sebbene spesso messo in discussione in quanto possibile atto tesi a modificare o deviare –
anche inconsciamente- le leggi sacre, è un potente mezzo a disposizione dei dottori della legge.
Tramite il ragionamento analogico è possibile infatti ricavare norme riguardanti situazioni o
problemi “moderni” che non sono esplicitamente espressi nel Corano e negli Hadith (si parla di
interpretazione storica ed evolutiva delle fonti sacre)
Le fonti secondarie
Oltre alle quattro fonti principale del diritto islamico sono presenti altri mezzi per poter meglio
interpretare le norme già esistenti e per poter legiferare nelle materie in cui i sono grandi lacune.
L’importanza di queste fonti secondarie e il loro utilizzo varia di zona in zona ed in base alla scuola
giuridica di riferimento, tutte tendono comunque a non scontrarsi con le fonti primarie e con gli atti
del Profeta.
Una delle fonti più largamente impiegate è la consuetudine. Tramite il rispetto delle tradizioni
locali, la consuetudine ha portato sì a riempire lacune a livello normativo, ma ha notevolmente
contribuito a mischiare le usanze islamiche con le usanze già presenti in loco prima dell’avvento
dell’Islam. Non dobbiamo quindi stupirci se, per esempio, le tradizioni di culto malesiane poco
hanno a che fare con le tradizioni di culto saudite… la religione è la stessa, il modo di praticarla a
volte può differire.
In alcuni stati (parliamo di del sudest asiatico) le consuetudini sono state conservate così
gelosamente che –a volte- risultano addirittura contrarie agli insegnamenti sharaitici.
Oltre alla consuetudine sono stati impiegati diversi mezzi tra cui il ragionamento compiuto dagli
studiosi e il ragionamento personale indirizzato al buon senso e al bene collettivo.
Il fiqh 12
Nei 300 anni successivi a Mohamed gli studiosi hanno compiuto grandi sforzi per rielaborare ed
interpretare tutto il materia giuridico a loro disposizione. Alla sharia è stata quindi “sistemata” in
base al contesto storico e sociale esistente, i dottori della legge hanno dato vita al Fiqh (scienza del
diritto religioso dell’Islam).
Analizzando Corano e Sunna, i dottori della legge hanno potuto suddividere tutte le azioni umane
in cinque gruppi:
• Atti obbligatori
• Atti consigliati
• Atto libero
• Atto sconsigliato
• Atti proibiti.
Questa rilettura ed interpretazione delle fonti islamiche è comunque totalmente creata dall’uomo e
perciò –almeno a rigor di logica- dovrebbe essere suscettibile ai cambiamenti che il trascorrere del
tempo e l’avanzare della modernità suggeriscono. Purtroppo, essendo il fiqh fortemente ancorato al
Testo Sacro e agli Hadith, è diventato molto difficile, se non impossibile riuscire a modificarlo
anche in minima parte.
Diritto continentale
Common law
Sistema misto
Diritto consuetudinario
Fiqh
13
A complicare ulteriormente le cose, assistiamo 300 anni dopo la comparsa dell’Islam, alla chiusura
delle porte dell’interpretazione. D’ora in poi gli studiosi non attingeranno più direttamente alle fonti
del diritto, ma partiranno dagli studi compiuti su di esse fino ad allora. Ogni speranza di
cambiamento è sfumata, ora i dottori della legge possono solo replicare quanto è già stato scritto.
Le scuole giuridiche sunniteCome nel cristianesimo troviamo diversi modi di accostarsi alla religione con altrettanti diversi riti e
sfumature sul Credo, anche nel mondo islamico sono presenti diversi gruppi che vengono definite
scuole giuridiche.
Nel mondo sunnita (a cui appartiene il 90% dei credenti) le scuole principali sono quattro.
La scuola hanafita: fu fondata sa Abu Hanifa al-Nu man (morto nel 767) uno dei massimi esponentiʿ
della giurisprudenza islamica, anche conosciuto come “la guida suprema” . La sua scuola, che si
diffuse dall’Iraq alle regioni persiane e dell’Asia centrale e che si affermò anche nell’Impero
ottomano, da una grande importanza al ragionamento analogico.
La scuola
malikita:
nacque e si
sviluppò a
Medina, il
suo massimo esponente fu Anas ibn Malik (morto nel 795). Rispetto agli hanafiti attribuivano
maggiore importanza alla tradizione, ragion per cui vengono annoverati tra la gente del adith . ḥ la
loro giurisprudenza è stata “costruita” cercando di rispettare il pubblico interesse. La scuola
14
malikita è diffusa in Maghreb, nelle regioni a maggioranza curda e in misura minore in Egitto e in
Africa subsahariana.
La scuola shafi ita: il suo massimo esponente è ʿ Mohammed ibn Idris al- Shafi i (morto nell’820). ʿ
Sebbene considerando valide tutte e quattro le fonti del diritto, pose precise restrizioni al
ragionamento analogico, imponendo una maggior aderenza alle norme di legge tramandate.
Attualmente è diffusa in Egitto, Bahrein, Yemen, India, Indonesia e Africa orientale. Ad essa
facevano riferimento due dei massimi teologi dell’islam sunnita, al-Ash ari e al-Ghazali.ʿ
La scuola anbalita: il suo fondatore Ahmed ibn anbal (morto nell’855) visse a Baghdad nel ḥ Ḥ
periodo in cui la coesistenza delle scuole giuridiche rischiava di sfociare nella mancanza di punti di
riferimento. Propose perciò di reagire ritornando alla considerazione rigida del Corano e della
sunna, le uniche due fonti che potessero offrire un’ancora di salvezza alla comunità dei credenti.
Fondò pertanto una scuola giuridica indipendente dalle prime tre, che restrinse l’uso del
ragionamento analogico a casi eccezionali.
La scuola anbalita è diffusa soprattutto in Arabia Saudita.ḥ
15
Bibliografia e Sitografia
• Diritto Musulmano. F.Castro
• I paesi del mondo islamico. M.Oliviero
• L’Islam. A.Bausani
• http://www.moscheadiroma.org/
• http://www.tuttostoria.net/
• http://it.wikipedia.org/
16