il diritto internazionale umanitario
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IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO. Ci ricordiamo la lezione precedente???. Avevamo parlato: Storia 7 principi Emblema Cri. OBIETTIVI DELLA LEZIONE. IL D.I.U. IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA. IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
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Ci ricordiamo la lezione precedente???
Avevamo parlato:• Storia• 7 principi• Emblema• Cri
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OBIETTIVI DELLA LEZIONE• IL D.I.U. • IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE
DELLA CROCE ROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA
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IL DIRITTO INTERNAZIONALE
UMANITARIO
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COS’È IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO?
Il diritto internazionale umanitario (o diritto umanitario) costituisce una parte molto importante del diritto internazionale pubblico e include le regole che, in tempo di conflitto armato proteggono le persone che non prendono, o non prendono più parte alle ostilità e pongono limiti all’impiego di mezzi e metodi di guerra…
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…Più precisamente, il CICR intende per diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati l’insieme dei trattati internazionali o delle regole consuetudinarie che sono specificamente tesi a risolvere le questioni di carattere umanitario direttamente causate da conflitti armati, di natura sia internazionale che interna; per motivi umanitari queste regole limitano il diritto delle Parti in conflitto nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento e proteggono le persone e i beni coinvolti, o che rischiano di rimanere coinvolti, nel conflitto.
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STABILISCE:
• CHI E’ LEGITTTIMATO AD UTILIZZARE LA VIOLENZA BELLICA
• QUALI SONO I MEZZI ED I METODI DI GUERRA LEGITTIMI
• CONTRO CHI, COSA ED IN QUALI LUOGHI POSSA ESSERE UTILIZZATA LA VIOLENZA BELLICA
• COME E DA CHI DEVONO ESSERE PUNITE LE VIOLAZIONI
• OBBLIGO DELLA DIFFUSIONE DEL D.I.U.
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Convenzioni di Ginevra – 12 agosto 1949
I per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna
II per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare
III relativa al trattamento dei prigionieri di guerra
IV relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra
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Convenzioni di Ginevra – 12 agosto 1949
embrione di disciplina dei conflitti non internazionali (art. 3 comune)
novità assoluta: IV Convenzione – protezione della popolazione civile
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8 giugno 1977 - Protocolli addizionali alle Convenzioni di Ginevra – 12 agosto 1949
I – per la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali
II – per la protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali
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8 giugno 1977 - Protocolli addizionali
disciplina più dettagliata per i conflitti armati non internazionali estensione della normativa alle guerre di liberazione nazionale
aggiornamento della nozione di combattente; disciplina dello status di mercenario e di spia
puntualizzazione delle norme sulla condotta materiale delle ostilità
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Conflitti armati internazionali
Trattati applicati:
CONVENZIONI DI GINEVRA
I PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
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CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI
TRATTATI APPLICATI:
ART.3 COMUNE C.G.
II PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
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L’ART
ICO
LO 2
Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse.
La Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un’Altra Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse alcuna resistenza militare.
Se una delle Potenze in conflitto non fosse parte della Presente Convenzione, le Potenze che ne fossero parte rimarranno cionondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni.
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L’ART
ICO
LO
3Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti
carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:
1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.
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L’ART
ICO
LO
3A questo scopo, sono o rimangono vietate, in ogni tempo
e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:a) le violenze contro la vita e l’integrità corporale,
specialmente l’assassinio in tutte le sue forme,le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;b) la cattura di ostaggi;c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i
trattamenti umilianti e degradanti;d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute
senza previo giudizio di un tribunale regolamentare costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.
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L’ART
ICO
LO 3
2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati.Un ente umanitario imparziale, come il Comitato
Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto.
Le Parti in conlitto si sforzeranno, d’altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni delle presente Convenzione.
L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo stato giuridico delle Parti in conflitto.
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NECESSITA’ E PROPORZIONALITA’
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LE G
ARAN
ZIE
DI A
PPLI
CAZI
ON
EFondamento giuridico:• Art.1 - comune alle quattro CG
1949• 1° P.A. 1977“Le Alte Parti Contraenti siimpegnano a rispettare e farrispettare la presenteConvenzione in ogni circostanza”
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…e nella Costituzione Italiana:Art. 10:“L’Ordinamento Italiano si
conformaalle norme del dirittointernazionale generalmentericonosciute”
LE G
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PPLI
CAZI
ON
E
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GARANZIE:•PREVENTIVE•DI CONTROLLO•REPRESSIVE
LE G
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PPLI
CAZI
ON
E
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Garanzie preventive:• Adattamento del diritto interno al diritto internazionale• Dovere di diffusione
LE G
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PPLI
CAZI
ON
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Garanzie preventive: DIFFUSIONE:• Convenzioni di Ginevra: art.47(1^)
diffusione in tempo di pace e di guerra, studio nei programmi di istruzione militare e civile• art.48(1^) interscambio delle traduzioni
ufficiali• art.127(3^) istruzione delle Autorità
responsabili dei Prigionieri di Guerra• art.144(4^) istruzione delle Autorità
responsabili delle categorie protetteLE G
ARAN
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DI A
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![Page 41: IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO](https://reader035.vdocumenti.com/reader035/viewer/2022081419/568162ba550346895dd343e7/html5/thumbnails/41.jpg)
Garanzie di CONTROLLO• Controllo INTERNO: -legislazione interna- doveri dei comandanti (autocontrollo)
art.87, 1°PA 1977• Controllo ESTERNO:- potenza protettrice- inchiesta
LE G
ARAN
ZIE
DI A
PPLI
CAZI
ON
E
![Page 42: IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO](https://reader035.vdocumenti.com/reader035/viewer/2022081419/568162ba550346895dd343e7/html5/thumbnails/42.jpg)
Garanzie REPRESSIVE• PRESSIONI DIPLOMATICHE• MISURE COERCITIVE NB!: ritorsioni
RAPPRESAGLIE (previo avvertimento e proporzionali, nel rispetto dei principi umanitari fondamentali)
-solo nei confronti di combattenti ed obiettivi militari!-
• MISURE PRESE IN COOPERAZIONE CON ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
• CONTRIBUTI ALLE AZIONI UMANITARIELE G
ARAN
ZIE
DI A
PPLI
CAZI
ON
E
![Page 43: IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO](https://reader035.vdocumenti.com/reader035/viewer/2022081419/568162ba550346895dd343e7/html5/thumbnails/43.jpg)
IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E DELLA
MEZZALUNA ROSSA
![Page 44: IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO](https://reader035.vdocumenti.com/reader035/viewer/2022081419/568162ba550346895dd343e7/html5/thumbnails/44.jpg)
Il Movimento Internazionale della Croce Rossa
ConferenzaInternazionale
della CR(Parlamento)
ComitatoInternazionale
della CR(I.C.R.C.)
Fondatore.Interviene nei
conflitti per far rispettare il
DIU: protezione dei
prigionieri civili e
militari, feriti e popolazioni
civili.
Agisce in tempo di pace.
Coordina le Società
Nazionali. Si avvale di
delegati di nazionalità svizzera, tecnici e
risorse messi a disposizione dalle Società
Nazionali
FederazioneInternazionaledella CR e MR
(I.F.R.C.)
Società Nazionali di CR e MR
Stati firmatari delle
Convenzioni di Ginevra
Società di CR costituite nelle Nazioni firmatarie delle Convenzioni
![Page 45: IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO](https://reader035.vdocumenti.com/reader035/viewer/2022081419/568162ba550346895dd343e7/html5/thumbnails/45.jpg)
Il Comitato Internazionale di Croce Rossa:
• Dispone di Mandato conferito dalla Comunità Internazionale: gli Stati Parte
• Opera come intermediario neutrale tra i belligeranti
• E’ promotore e custode del D.I.U• Si sforza di proteggere e assistere le vittime
dei conflitti armati nonché dei disordini interni• E’ attivo in più di 50 paesi con i suoi deligati
![Page 46: IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO](https://reader035.vdocumenti.com/reader035/viewer/2022081419/568162ba550346895dd343e7/html5/thumbnails/46.jpg)
Ruolo del CICR e fondamento giuridico della sua azione
Durante i conflitti armati internazionali le quattro Convenzioni di Ginevra e il I Protocollo aggiuntivo riconoscono al CICR il diritto di :
• Soccorrere i militari feriti, malati o naufraghi• Visitare i prigionieri di guerra • Intervenire in favore della popolazione civile• In generale assicurare che le persone protette dal
D.I.U. vengano trattate in maniera conforme a quanto stabilito
![Page 47: IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO](https://reader035.vdocumenti.com/reader035/viewer/2022081419/568162ba550346895dd343e7/html5/thumbnails/47.jpg)
• Durante i conflitti non internazionali l’art. 3 comune e il II Protocollo aggiuntivo sono il fondamento giuridico dell’azione del CICR al quale è riconosciuto il diritto di offrire i suoi servizi alle parti in conflitto al fine di realizzare azioni di soccorso a favore delle persone coinvolte
![Page 48: IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO](https://reader035.vdocumenti.com/reader035/viewer/2022081419/568162ba550346895dd343e7/html5/thumbnails/48.jpg)
• In situazioni di violenza che non raggiungono il livello di conflitti armati come disordini interni o atti di violenza,il CICR fonda le sue attività sull’art. 5 dello Statuto del Movimento che gli riconosce un diritto di iniziativa umanitaria.
• Questo diritto può essere invocato anche nei conflitti armati internazionali e non internazionali
![Page 49: IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO](https://reader035.vdocumenti.com/reader035/viewer/2022081419/568162ba550346895dd343e7/html5/thumbnails/49.jpg)
IN CHE MODO IL CICR PROMUOVE
IL RISPETTODEL DIRITTO
UMANITARIO?
![Page 50: IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO](https://reader035.vdocumenti.com/reader035/viewer/2022081419/568162ba550346895dd343e7/html5/thumbnails/50.jpg)
Promotore e custode del diritto internazionale umanitario, il CICR ha il mandato di favorirne il rispetto. Adempie il mandato in vari modi:
CON LA SUA AZIONEPiù esattamente, mediante le sue attività di
protezione e assistenza a favore delle vittime dei conflitti:
• visite delle persone private della libertà, tra cui i prigionieri di guerra;
• ristabilimento dei legami familiari; • attività di soccorso e sanitarie;• promozione del diritto internazionale umanitario
![Page 51: IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO](https://reader035.vdocumenti.com/reader035/viewer/2022081419/568162ba550346895dd343e7/html5/thumbnails/51.jpg)
CON LA PREVENZIONEPoiché l'ignoranza del diritto è nemica della sua
applicazione, il CICR ricorda agli Stati l'impegnoassunto di diffonderne il contenuto e si incaricaanche di diffonderlo lui stesso. Ricorda, inoltre, agli
Stati che devono adottare tutte le misure necessarie per assicurare la sua applicazione effettiva e pertanto il suo rispetto. Il CICR fa tutto questo mediante i suoi Servizi consultivi il cui scopo è di fornire un'assistenza tecnica alle autorità in vista dell'adozione delle leggi e dei regolamenti nazionali d'applicazione di questo diritto nell'ordinamento statale interno.
![Page 52: IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO](https://reader035.vdocumenti.com/reader035/viewer/2022081419/568162ba550346895dd343e7/html5/thumbnails/52.jpg)
CON AZIONI SPECIFICHE NELLE IPOTESI DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO UMANITARIO
a) Azioni intraprese di sua propria iniziativaDi fronte a violazioni del diritto umanitario, il CICRinterviene generalmente in via confidenzialepresso le autorità responsabili. Se queste violazionisono importanti, ripetute e verificate con certezza,si riserva la possibilità di prendere pubblicamenteposizione. Lo farà nella misura in cui giudichi che una
tale pubblicità sia nell'interesse delle persone colpite o minacciate. Si tratta pertanto di una misura eccezionale.
![Page 53: IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO](https://reader035.vdocumenti.com/reader035/viewer/2022081419/568162ba550346895dd343e7/html5/thumbnails/53.jpg)
b) Azione di incoraggiamento degli StatiIl C I C R incoraggia gli Stati ad adottare una
legislazionenazionale che permetta loro di perseguiregli autori di gravi violazioni .c) Trasmissione delle protesteIn quanto intermediario neutro, il C I C R può essereincaricato da una delle parti in conflitto di comunicarealla parte avversa una denuncia relativa a presunte
violazioni del diritto umanitario; può prestare i suoi buoni uffici per assicurare la trasmissione della risposta della parte chiamata in causa.
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d) Richieste di constatazioni di violazioniIl CICR non è né un giudice, né un
procuratore, né un tribunale. Perciò dà seguito a richieste di constatazioni di violazioni solo se la presenza dei suo delegati sul luogo facilita lo svolgimento dei compiti umanitari e se ha ricevuto la garanzia che una tale presenza non sarà sfruttata da un punto di vista politico.
![Page 55: IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO](https://reader035.vdocumenti.com/reader035/viewer/2022081419/568162ba550346895dd343e7/html5/thumbnails/55.jpg)
IL CICR GARANTE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
Il diritto umanitario permette al CICR di controllare l’applicazione delle regole umanitarie.
“I rappresentanti o i delegati delle Potenze protettrici saranno autorizzati a recarsi in tutti i luoghi ove si trovano prigionieri di guerra, specialmente nei luoghi di internamento, di detenzione e di lavoro (...)”. Ugualmente “l delegati del Comitato Internazionale della Croce Rossa beneficeranno delle stesse prerogative (...)”.
(art. 126, III Convenzione di Ginevra).
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N B: relativamente alle persone civili protette, analoghe disposizioni figurano nell’articolo 143 della IV Convenzione di Ginevra del 1949.
Lo Statuto del Movimento precisa che è compito del CICR, tra l’altro:
“ (...) di assumere i compiti che gli sono riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra, lavorare per la fedele applicazione del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e ricevere tutte le denunce relative alle presunte violazioni di queste norme” (art. 5, par. 2c).
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Le Società Nazionali• Sono costituite sul territorio di uno Stato Indipendente
firmatario delle Convenzioni di Ginevra del 1949;
• Sono l’unica società di C.R. di quello Stato;
• Sono riconosciute dal Governo come Società di Soccorso Volontarie ausiliarie dei pubblici poteri;
• Hanno uno statuto autonomo (Legge dello Stato) per agire conformemente ai Principi Fondamentali;
Nel Mondo, Oggi:
• 180 Società di Croce Rossa• 100.000.000 Volontaridi Croce Rossa
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Le Società Nazionali
• Fanno uso di denominazione ed emblema;
• Estendono l’attività all’intero territorio del proprio Paese;
• Accettano e rispettano statuti e convenzioni uniformemente alle altre Società Nazionali;
• Mantengono relazioni, aiutandosi a vicenda.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!