il contratto di compravendita internazionale2
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Relazione sulla compravendita internazionale e la convenzione di ViennaTRANSCRIPT
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Sistemi giuridici e loro caratteristiche;
Definizione e finalità del contratto internazionale;
Caratteristiche del contratto internazionale di
vendita;
Normativa di riferimento – Convenzione di Vienna ‘80
Joint venture e modelli di business;
Domande.
Sistemi giuridici e loro caratteristiche;
Definizione e finalità del contratto internazionale;
Caratteristiche del contratto internazionale di
vendita;
Normativa di riferimento – Convenzione di Vienna ‘80
Joint venture e modelli di business;
Domande.
![Page 3: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/3.jpg)
Quali e quanti sono i maggiori
sistemi Giuridici oggi?
Quali e quanti sono i maggiori
sistemi Giuridici oggi?
Memo:
Per sistema giuridico si intende
quell’insieme di “regole” scritte e non
che ogni società organizzata adotta per il
vivere comune e la regolamentazione
dell’azione dei singoli consociati.
Memo:
Per sistema giuridico si intende
quell’insieme di “regole” scritte e non
che ogni società organizzata adotta per il
vivere comune e la regolamentazione
dell’azione dei singoli consociati.
![Page 4: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/4.jpg)
Sistemi di Civil law Sistemi di Common
Law
Sistemi di Customary law Sistemi di Fiqh
Sistemi di Civil law Sistemi di Common
Law
Sistemi di Customary law Sistemi di Fiqh
Sistemi dell’Europa continentale basato su un sistema di codici che adottano le categorie giuridiche originate dal diritto romano/giustinianeo.
E’ un modello di matrice anglosassone basato sulle decisioni giurisprudenziali più che sui codici e sui decreti governativi. La norma non è scritta.
Diritto basato sugli usi e costumi, consuetudine. Fonte non scritta derivante dall’uso di comportamenti ripetuti nel tempo (opinion juris ac necessitatis ).
E’ un modello di matrice Musulmana che trova le propria fondamenta nella legge di Dio. Viene tradotto con giurisprudenza coranica. Conoscenza dei comandamenti di Dio che concernono le azioni, qualificate come wājib (obbligatorie), ḥarām (vietate), mandūb(raccomandate), makrūḥ (disapprovate) o mubāḥ(indifferenti)".
![Page 5: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/5.jpg)
Civil law,
Common Law
Bigiuridico sistema íbrido (civil and common law)
Customary law
Fiqh
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NON ESISTE !!!
Ogni cultura ha la propria definizione di
contratto.
Tuttavia ...
NON ESISTE !!!
Ogni cultura ha la propria definizione di
contratto.
Tuttavia ...
ESISTE UNA DEFINIZIONE
GLOBALE DI “CONTRATTO
INTERNAZIONALE”?
ESISTE UNA DEFINIZIONE
GLOBALE DI “CONTRATTO
INTERNAZIONALE”?
![Page 7: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/7.jpg)
Il Contratto internazionale è l’accordo
con il quale due o più parti che:
1. appartenenti a sistemi giuridici
diversi;
2. hanno la loro sede d’affari in due
paesi differenti;
disciplina una qualche relazione di
natura giuridica e/o economica
Il Contratto internazionale è l’accordo
con il quale due o più parti che:
1. appartenenti a sistemi giuridici
diversi;
2. hanno la loro sede d’affari in due
paesi differenti;
disciplina una qualche relazione di
natura giuridica e/o economica
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atto avente forza di legge tra le parti;
autosufficiente;
E’ UNO STRUMENTO GIURIDICO IDONEO AD IMPORRE
LA VOLONTA’ NEGOZIALE, CAPACE DI
FRONTEGGIARE QUALSIASI IMPREVISTO IN FASE DI
INTERPRETAZIONE ED ESECUZIONE DELLE VOLONTA’
IN ESSO CONTENUTE.
atto avente forza di legge tra le parti;
autosufficiente;
E’ UNO STRUMENTO GIURIDICO IDONEO AD IMPORRE
LA VOLONTA’ NEGOZIALE, CAPACE DI
FRONTEGGIARE QUALSIASI IMPREVISTO IN FASE DI
INTERPRETAZIONE ED ESECUZIONE DELLE VOLONTA’
IN ESSO CONTENUTE.
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Convenzione di Vienna 1980
Ratificata in Italia nel 1985 con la legge 765.
Convenzione di Vienna 1980
Ratificata in Italia nel 1985 con la legge 765.
Adottata da 45 paesi
Argentina, Australia, Austria,
Bielorussia, Bosnia
Erzigovina, Bulgaria, Canada,
Cile, Cina, Cuba, Danimarca,
Ecuador, Egitto, Estonia,
Finlandia, Francia, Georgia,
Germania, Guinea, Irak, Italia,
Iugoslavia Lesotho, Lituania,
Messico, Moldavia, Norvegia,
Nuova Zelanda, Paesi Bassi,
Polonia, Repibblica Ceca,
Repubblica Slovacca,
Romania, Federazione Russa,
Singapore, Siria, Slovenia,
Spagna, Svezia, Svizzera,
Ucraina, Uganda, Ungheria,
Usa, Zambia
Adottata da 45 paesi
Argentina, Australia, Austria,
Bielorussia, Bosnia
Erzigovina, Bulgaria, Canada,
Cile, Cina, Cuba, Danimarca,
Ecuador, Egitto, Estonia,
Finlandia, Francia, Georgia,
Germania, Guinea, Irak, Italia,
Iugoslavia Lesotho, Lituania,
Messico, Moldavia, Norvegia,
Nuova Zelanda, Paesi Bassi,
Polonia, Repibblica Ceca,
Repubblica Slovacca,
Romania, Federazione Russa,
Singapore, Siria, Slovenia,
Spagna, Svezia, Svizzera,
Ucraina, Uganda, Ungheria,
Usa, Zambia
Elaborata dall’Uncitral (Commissione delle
Nazioni Unite per il diritto Commerciale
Internazionale) ;
Elaborata dall’Uncitral (Commissione delle
Nazioni Unite per il diritto Commerciale
Internazionale) ;
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Creare una disciplina uniforme dei
contratti di vendita internazionale,
che potesse essere utilizzata dagli
operatori commerciali di stati
diversi in luogo delle rispettive
normative nazionali, le quali si
differenziano notevolmente
Creare una disciplina uniforme dei
contratti di vendita internazionale,
che potesse essere utilizzata dagli
operatori commerciali di stati
diversi in luogo delle rispettive
normative nazionali, le quali si
differenziano notevolmente
![Page 11: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/11.jpg)
La convenzione si applica ESCLUSIVAMENTE:
AI CONTRATTI DI VENTITA DI BENI MOBILI FRA
DUE PARTI LE CUI SEDI DI AFFARI (DA INTENDERSI VERE
E PROPRIE STABILI ORGANIZZAZIONI DELL’IMPRESA SECONDO IL SIGNIFICATO ATTRIBUITO
DAL DIRITTO FISCALE) SI TROVANO IN STATI
DIFFERENTI
La convenzione si applica ESCLUSIVAMENTE:
AI CONTRATTI DI VENTITA DI BENI MOBILI FRA
DUE PARTI LE CUI SEDI DI AFFARI (DA INTENDERSI VERE
E PROPRIE STABILI ORGANIZZAZIONI DELL’IMPRESA SECONDO IL SIGNIFICATO ATTRIBUITO
DAL DIRITTO FISCALE) SI TROVANO IN STATI
DIFFERENTI
![Page 12: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/12.jpg)
CONVENZIONE RATIFICATA DAGLI STATI
Oppure
CONVENZIONE RATIFICATA DAGLI STATI
Oppure
che al contratto si applichi la legge di uno
stato che abbia aderito alla convenzione;
Oppure
che al contratto si applichi la legge di uno
stato che abbia aderito alla convenzione;
Oppure
APPLICAZIONE ESPRESSA
DALLE PARTI DELLA
CONVENZIONE DI VIENNA
APPLICAZIONE ESPRESSA
DALLE PARTI DELLA
CONVENZIONE DI VIENNA
![Page 13: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/13.jpg)
“Il presente contratto sarà negoziato, interpretato e
disciplinato dalla Convenzione Internazionale di
Vienna del 1980 sulla vendita di beni mobili”.
Traduzione in inglese
“This agreement shall be constructed, interpreted and
governed by the international Sales of Goods
Convention of Vienna – 1980
“Il presente contratto sarà negoziato, interpretato e
disciplinato dalla Convenzione Internazionale di
Vienna del 1980 sulla vendita di beni mobili”.
Traduzione in inglese
“This agreement shall be constructed, interpreted and
governed by the international Sales of Goods
Convention of Vienna – 1980
![Page 14: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/14.jpg)
ART. 2 DELLA CONVENZIONE
ESPRESSAMENTE PREVEDE LA NON APPLICABILITA’
DELLA CONVENZIONE ALLE VENDITE AVENTI A OGGETTO:
ART. 2 DELLA CONVENZIONE
ESPRESSAMENTE PREVEDE LA NON APPLICABILITA’
DELLA CONVENZIONE ALLE VENDITE AVENTI A OGGETTO:
beni mobili acquistati per:
- Uso personale; familiare o domestico;
- alle vendite all’asta. Vendite derivanti
da proc. Giudiziali;
- Vendite di titoli di credito o valuta.
beni mobili acquistati per:
- Uso personale; familiare o domestico;
- alle vendite all’asta. Vendite derivanti
da proc. Giudiziali;
- Vendite di titoli di credito o valuta.
COMPRAVENDITE:
- Navi;
- Battelli;
- Aeromobili;
- Energia Elettrica.
COMPRAVENDITE:
- Navi;
- Battelli;
- Aeromobili;
- Energia Elettrica.
![Page 15: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/15.jpg)
ART. 11 DELLA CONVENZIONE
Non è prevista la dorma scritta ab sustantiam
ART. 11 DELLA CONVENZIONE
Non è prevista la dorma scritta ab sustantiam
Il contratto di vendita non deve essere concluso né
constatato
per iscritto nè sottoposto ad alcuna condizione
formale. Può essere provato con qualsiasi mezzo, ivi
compresi i testimoni
Il contratto di vendita non deve essere concluso né
constatato
per iscritto nè sottoposto ad alcuna condizione
formale. Può essere provato con qualsiasi mezzo, ivi
compresi i testimoni
![Page 16: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/16.jpg)
INVIO/RICHIESTA DELLA PROPOSTA COMMERCIALE
Dopo il primo incontro iniziano le trattative ...
INVIO/RICHIESTA DELLA PROPOSTA COMMERCIALE
Dopo il primo incontro iniziano le trattative ...
CAMPIONICAMPIONI
PREVENTIVIPREVENTIVI
PROGETTIPROGETTI
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1. LA CONSEGNA DELLA MERCE CONFORME AL
CONTRATTO;
2. IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’;
3. IL RILASCIO DEI DOCUMENTI NECESSARI:
FATTURA COMMERCIALE;
DOCUMENTO DI TRASPORTO;
DOCUMENTI DOGANALI,
1. LA CONSEGNA DELLA MERCE CONFORME AL
CONTRATTO;
2. IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’;
3. IL RILASCIO DEI DOCUMENTI NECESSARI:
FATTURA COMMERCIALE;
DOCUMENTO DI TRASPORTO;
DOCUMENTI DOGANALI,
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1. il pagamento del prezzo;
2.La presa in consegna della merce,
con rispetto delle modalità (termini di
resa) ovvero icoterms
1. il pagamento del prezzo;
2.La presa in consegna della merce,
con rispetto delle modalità (termini di
resa) ovvero icoterms
![Page 19: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/20.jpg)
L’ART. 18 DELLA CONVENZIONE
Consenso positivo all’offerta
L’ART. 18 DELLA CONVENZIONE
Consenso positivo all’offerta
Il contratto di vendita si conclude quando
la parte che ha fatto una proposta
(acquirente o venditore) riceve dall’altra
l’accettazione.
Il contratto di vendita si conclude quando
la parte che ha fatto una proposta
(acquirente o venditore) riceve dall’altra
l’accettazione.
![Page 21: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/21.jpg)
1. la proposta sia sufficientemente precisa e indichi la volontà di chi
propone di obbligarsi in caso di accettazione dell’altra parte;
2.La revoca della proposta non sia giunta al destinatario prima che
questi abbia inviato la sua accettazione;
3.L’accettazione non modifichi sostanzialmente la proposta (art. 19) –
esempio: l’accettazione potrebbe contenere clausole aggiuntive o
difformi che però non alterano sostanzialmente la proposta:
ATTENZIONE variazioni del prezzo; condizioni di pagamento; la
quantità; la qualità; il luogo di consegna; i limiti della responsabilità
contrattuale, la modalità di risoluzione delle controversie sono
considerate variazioni sostanziali
1. la proposta sia sufficientemente precisa e indichi la volontà di chi
propone di obbligarsi in caso di accettazione dell’altra parte;
2.La revoca della proposta non sia giunta al destinatario prima che
questi abbia inviato la sua accettazione;
3.L’accettazione non modifichi sostanzialmente la proposta (art. 19) –
esempio: l’accettazione potrebbe contenere clausole aggiuntive o
difformi che però non alterano sostanzialmente la proposta:
ATTENZIONE variazioni del prezzo; condizioni di pagamento; la
quantità; la qualità; il luogo di consegna; i limiti della responsabilità
contrattuale, la modalità di risoluzione delle controversie sono
considerate variazioni sostanziali
![Page 22: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/22.jpg)
CONCLUSIONE PER FATTO CONCLUDENTE
Anche a seguito della modifica della proposta:
la merce viene spedita;
Il pagamento viene accettato;
CONCLUSIONE PER FATTO CONCLUDENTE
Anche a seguito della modifica della proposta:
la merce viene spedita;
Il pagamento viene accettato;
![Page 23: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/23.jpg)
Cosa sono?
Sono rappresentate da un testo che ha lo scopo di fissare alcune regole che,
una volta sottoscritte dalle parti, si applicano a tutte le singole vendite (o
acquisti) che verranno concluse in futuro.
Quando è conveniente farle?
Ogni qual volta vi è la necessità di stabilizzare un rapporto, duraturo
nel tempo, dotandosi di uno strumento che consenta di evitare di
discutere ogni volta su alcune clausole (garanzie, termini di resa, foro
competente)
Cosa sono?
Sono rappresentate da un testo che ha lo scopo di fissare alcune regole che,
una volta sottoscritte dalle parti, si applicano a tutte le singole vendite (o
acquisti) che verranno concluse in futuro.
Quando è conveniente farle?
Ogni qual volta vi è la necessità di stabilizzare un rapporto, duraturo
nel tempo, dotandosi di uno strumento che consenta di evitare di
discutere ogni volta su alcune clausole (garanzie, termini di resa, foro
competente)
![Page 24: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/24.jpg)
Si applicato a tutte le
vendite successive;
Definizione chiara dei
prodotti rinvio a
schede tecniche,
dépliant ecc.;
Una regola per i ritardi
nei pagamenti;
Una regola per il
passaggio dei rischi
della merce;
Tempi, luogo e
modalità di consegna
Si applicato a tutte le
vendite successive;
Definizione chiara dei
prodotti rinvio a
schede tecniche,
dépliant ecc.;
Una regola per i ritardi
nei pagamenti;
Una regola per il
passaggio dei rischi
della merce;
Tempi, luogo e
modalità di consegna
Una garanzia del
pagamento;
Una garanzia per i
difetti;
Una clausola per la
forza maggiore;
Una clausola di
hardship o revisione
del prezzo;
Una regola per
l’accettazione del
prodotto modalità del
collaudo e controllo
qualità;
Una garanzia del
pagamento;
Una garanzia per i
difetti;
Una clausola per la
forza maggiore;
Una clausola di
hardship o revisione
del prezzo;
Una regola per
l’accettazione del
prodotto modalità del
collaudo e controllo
qualità;
La scelta della
legge applicabile;
La scelta del
giudice o
dell’arbitro per la
risoluzione delle
controversie;
Le modalità di
intervento di un
terzo esperto o di
un “mediatore”
per evitare la lite;
La scelta della
legge applicabile;
La scelta del
giudice o
dell’arbitro per la
risoluzione delle
controversie;
Le modalità di
intervento di un
terzo esperto o di
un “mediatore”
per evitare la lite;
![Page 25: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/25.jpg)
Clausola di Applicable law: anche in considerazione della Convenzione di Roma sulla legge applicabile è sempre opportuno individuare quale è la legge che regolamenterà il contratto.
Clausola di Applicable law: anche in considerazione della Convenzione di Roma sulla legge applicabile è sempre opportuno individuare quale è la legge che regolamenterà il contratto.
TESTO: .La validità, l’interpretazione e la esecuzione di questo contratto sarà governata in accordo da quanto previsto dalla legge italiana.
TESTO: .La validità, l’interpretazione e la esecuzione di questo contratto sarà governata in accordo da quanto previsto dalla legge italiana.
TEXT: The validity, interpretation and execution of this agreement shall be governed in accordance with the laws of Italy.
TEXT: The validity, interpretation and execution of this agreement shall be governed in accordance with the laws of Italy.
![Page 26: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/26.jpg)
Clausola di accettazione: clausola a favore del venditore che delimita le circostanze in cui il compratore può legittimamente rifiutare i beni che il venditore intende consegnarli, nonché i rimedi a disposizione del compratore in caso di non conformità.
Clausola di accettazione: clausola a favore del venditore che delimita le circostanze in cui il compratore può legittimamente rifiutare i beni che il venditore intende consegnarli, nonché i rimedi a disposizione del compratore in caso di non conformità.
TESTO: Dovesse l’acquirente riscontrare qualsiasi discrepanza tra la quantità dei prodotti effettivamente spediti e la quantità indicata nell’ordine, lo stesso notificherà entro ... gg lavorativi dalla data di ricezione la differenza. La comunicazione dovrà avvenire per iscritto e dovrà indicare quali prodotti mancano, o sono in eccesso in considerazione all’ordine inoltrato.
TESTO: Dovesse l’acquirente riscontrare qualsiasi discrepanza tra la quantità dei prodotti effettivamente spediti e la quantità indicata nell’ordine, lo stesso notificherà entro ... gg lavorativi dalla data di ricezione la differenza. La comunicazione dovrà avvenire per iscritto e dovrà indicare quali prodotti mancano, o sono in eccesso in considerazione all’ordine inoltrato.
TEXT: Should the Buyer discover any discripancy between the quantity of Product actually delivered and the quantity set forth in the order, the Buyer shall notify within ... working days from the date od delivery the differences. The notice shall be in written form and shall indicate whether the Products are wrong, excessive in relation to the products which has been delivered.
TEXT: Should the Buyer discover any discripancy between the quantity of Product actually delivered and the quantity set forth in the order, the Buyer shall notify within ... working days from the date od delivery the differences. The notice shall be in written form and shall indicate whether the Products are wrong, excessive in relation to the products which has been delivered.
![Page 27: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/27.jpg)
Clausola di Hardiship: è la clausola con la quale le parti possono richiedere la ristrutturazione del contratto nel caso in cui sia intervenuto un cambiamento dei dati iniziali che modifica l'equilibrio del contratto stesso, al punto da far subire, ad una di esse, un ingiusto rigore.
Clausola di Hardiship: è la clausola con la quale le parti possono richiedere la ristrutturazione del contratto nel caso in cui sia intervenuto un cambiamento dei dati iniziali che modifica l'equilibrio del contratto stesso, al punto da far subire, ad una di esse, un ingiusto rigore.
TESTO: la parte avanzerà una richiesta di revisione entro un tempo ragionevole dal momento in cui avrà il timore che un aumento del 10% del costo del gasolio inciderà sulla performance del presente contratto.
TESTO: la parte avanzerà una richiesta di revisione entro un tempo ragionevole dal momento in cui avrà il timore che un aumento del 10% del costo del gasolio inciderà sulla performance del presente contratto.
TEXT: The Party shall make a request for a revision within a resonable time since he is aware of the 10% rising up of the gasoline cost will have impact on the performance of this agreement.
TEXT: The Party shall make a request for a revision within a resonable time since he is aware of the 10% rising up of the gasoline cost will have impact on the performance of this agreement.
![Page 28: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/28.jpg)
Clausola di Forza Maggiore: clausola che consente la sospensione dell’obbligazione in quanto la prestazione non è più eseguibile: Guerre, Cataclismi, Terremoti, e altri eventi imprevisti tali da non poter eseguire la propria obbligazione.
Clausola di Forza Maggiore: clausola che consente la sospensione dell’obbligazione in quanto la prestazione non è più eseguibile: Guerre, Cataclismi, Terremoti, e altri eventi imprevisti tali da non poter eseguire la propria obbligazione.TESTO: Nessuna delle parti sarà considerato inadempiente, o diversamente responsabile per altre ragioni di ritardi nella esecuzione del presente contratto, e di ogni sua obbligazione qui di seguito se è dovuto a cause di forza maggiore che è stata notificata alla controparte.
TESTO: Nessuna delle parti sarà considerato inadempiente, o diversamente responsabile per altre ragioni di ritardi nella esecuzione del presente contratto, e di ogni sua obbligazione qui di seguito se è dovuto a cause di forza maggiore che è stata notificata alla controparte.
TEXT: Neither party shall be deemed to be in breach of this agreement, nor otherwise be liable to the other by reason of any delay in performance, or non perfonarmance, of any of its obligations hereunder to the extent that such a delay or non-performance is due tu any Fource Majeure of which it has notified the other Party.
TEXT: Neither party shall be deemed to be in breach of this agreement, nor otherwise be liable to the other by reason of any delay in performance, or non perfonarmance, of any of its obligations hereunder to the extent that such a delay or non-performance is due tu any Fource Majeure of which it has notified the other Party.
![Page 29: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/29.jpg)
È UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA DUE
SOCIETA’ CHE SI PRESTA A DIVERSI SCOPI
È UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA DUE
SOCIETA’ CHE SI PRESTA A DIVERSI SCOPI
PRODUZIONE DI BENIPRODUZIONE DI BENI VENDITA DI BENIVENDITA DI BENI
RICERCARICERCA
![Page 30: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/30.jpg)
PER JOINT VENTURE NON SI INTENDE UN
DETERMINATO TIPO DI CONTRATTO
PER JOINT VENTURE NON SI INTENDE UN
DETERMINATO TIPO DI CONTRATTO
MA UN CONCETTO DI
BUSINESS
MA UN CONCETTO DI
BUSINESS
![Page 31: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/31.jpg)
DUE TIPOLOGIE DI STRATEGIEDUE TIPOLOGIE DI STRATEGIE
Joint venture
societaria:
costituzione di una
società alla quale si
affida un
determinato
obiettivo
Joint venture
societaria:
costituzione di una
società alla quale si
affida un
determinato
obiettivo
JOINT VENUTURE
CONTRATTUALE:
collaborazione fra le parti
retta esclusivamente da uno o
più contratti, generalmente
collegati fra loro, che
permettono di identificare i
ruoli delle parti
JOINT VENUTURE
CONTRATTUALE:
collaborazione fra le parti
retta esclusivamente da uno o
più contratti, generalmente
collegati fra loro, che
permettono di identificare i
ruoli delle parti
![Page 32: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/32.jpg)
1. CONTRATTO DI LICENZA O DI TRASFERIMENTO DI
KNOW HOW;
2. CONTRATTO DI AGENZIA;
3. CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE;
4. CONTRATTO DI LAVORAZIONE PER CONTO TERZI;
5. CONTRATTO DI SUBFORNITURA;
6. CONTRATTO DI LICENZA BREVETTI
1. CONTRATTO DI LICENZA O DI TRASFERIMENTO DI
KNOW HOW;
2. CONTRATTO DI AGENZIA;
3. CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE;
4. CONTRATTO DI LAVORAZIONE PER CONTO TERZI;
5. CONTRATTO DI SUBFORNITURA;
6. CONTRATTO DI LICENZA BREVETTI
![Page 33: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/33.jpg)
… A LONG JOURNEY STARTS WITH A SINGLE STEP.
ConclusioniConclusioni
![Page 34: Il contratto di compravendita internazionale2](https://reader033.vdocumenti.com/reader033/viewer/2022061106/544647f3afaf9f51178b45ff/html5/thumbnails/34.jpg)