diritto medievale 2 padoa schioppa
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LA RIFORMA AMMINISTRATIVA:
Anche riguardo all'ordinamento amministrativo venne sancita una riforma a!olendo le autonomie
delle regioni storiche e dividendo la Francia in "# di$artimentidivisi in distretti ciascuno
com$rendente % comuni a loro volta com$rendenti % cantoni con assem!lee locali alettive& Anche
la venalit delle cariche venne a!olita e (uindi ne deriv) uno stato con una struttura % uniforme e
centralistica risoetto a (uella dell'antico regime& Il $rocesso si com$leter $oi (uando Na$oleone
$orr a ca$o di ogni di$artimento un $refetto direttamente di$endente dal governo centrale&Il $rimo a sottolineare la continuit tra l'antico regime e la rivolu*ione fu AL+,IS -+
TO./0+VILL+ il (uale sostenne che la rivolu*ione $ur se in a$$aren*a distruttrice dell'rdne in
realt sotto il $rofilo amministrativo ne costituiva il segno della continuit $erch1 $ort) a termine
l'o$era della monarchia durata ormai da secoli volta ad ac(uisire allo stato il controllo centrali**ato
del territorio& Tuttavia si deve sottolineare come la rivolu*ione avesse ini*ialemente conce$ito
unordine istitu*ionale in cui sia le carihce amministrative che (uelle giudi*iarie dovevano rico$rirsi
attraverso l'ele*ione $o$olare& Anche la STR0TT0RA MILITAR+ venne ridimensionata infatti la
mo!ilita*one di una $arte della $o$ola*ione a sostegno della rivolu*ione condusse
all'organi**a*ione della guardia na*ionale com$osta dai soli cittadini attivi ed o!!ligatoria &
L'esercito vero e $ro$rio doveva $rovvedere a(lla difesa del territorio contro le minacce dall'estero
e fu regolato ammettendo $er gli ufficiali un do$$io criterio di avan*amento fondato sull'an*ianite sulla scelta del re&
L+ RIFORM+ -+LLA 2I0STI3IA:
0n altro grande ca$itolo delle riforme fu (uello della giusti*ia & L'o$$osi*ione contro l'ar!itrio delle
corti veniva es$resso dai cahiers e molto s$esso l'assem!lea si volse a designare un nuovo ordine
giudi*iario& A!olite le corti sovranela giust*ia venne articolata in modo % uniforme sulla a!se di un
$rinci$io fondamentaleovvero l'+L+TTIVITA' -+I 2I0-I.I & In ogni cantone si divevano
eleggere 4 o % giudici di $ace $er la durata di 5 anni da sceglieretra i cittadini eleggi!ili $er le
cariche locali & In ogni di$artimento era istituito un tri!unale com$osto anch'esso da giudici elettivi
da scegliersi tra uomini di legge che avessero almeno #6 anni e 7 anni di eserci*io della $rofessione&
Le senten*e del tri!unale nelle cause civili si $otevano im$ugnare ma fu deciso che l'a$$ello fosse
demandato non ad una corte su$eriore!ens8 ad un o dei tri!unali scelti dalle $arti& Ai # gradi di
giudi*io si aggiungeva un # ovvero la senten*a $oteva im$ugnarsi davatni all'unica .ORT+ -I
.ASSA3ION+ ma solo facendo valere un errore di dirittoovvero dichiarando che i giudici
avevano inter$retato la legge in maniera s!agliata& L'istitu*ione della cassa*ione del 496 aveva la
fun*ione di assicurare l'uniformit dell'inter$reta*ione della legge entro l'itero stato & Nel corso del
tem$o $oi la cassa*ione costitu8 la $rinci$ale fonte di inter$reta*ione e di itegra*ione ris$etto ai
codici na$oleonici& .oerente con l'indiri**o antigiuris$ruden*iale fu l'istitu*ione del R+F+R+'
L+2SLATIF ovvero una $rocedura che invitava i giudici a rivolgersi al cor$o legislativo $er chidre
la corretta inter$reta*ione di una legge e im$oneva loro di sos$endera la causa chiedendo
l'intervento del legislatore (ualora si verificasse un contrasto tra i giudici di merito e la cass*ione&Anche riguardo ai 2I0-I.I la riforma non fu meno drasticainfatti l'ostilit nei confronti delle
antihe magistrature indusse ad accogliere il r$inci$io dell'elettivit dei giudici& Le fun*ioni della
$u!!lica accusa vennero ri$artie tra 5 diverse magistrature:
;il $rocuratore del re di nomina governativa ed incaricato di vegliare sull'osservan*a delle leggi
$enali e sull'esecu*ione delle senten*e
;l'accusatore $u!!lico elettivo come i giudici e incaricto di sostenere le ragioni dell'accusa&
Anche il
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ai (uali s$ettava il giudi*io sulla (uestione di fatto e sull'innocen*a o la col$evole**a
dell'im$utatto& Il giudi*io di col$evole**a richiedeva almeno il voto di 46 giurati su 45 e veniva
$ronunciato sulla !ase del li!ero convincimento& /uesto doveva formarsi esclusivamene nel corso
del di!attimento con l'ado*ione del criterio dell'oralit & Il modello seguito dai costituenti era (uello
del trial !> ?ur> inglese& In (uesto modello $er) non c'1 traccia delle rela*ioni tra giurati e giudici
infatti i costituenti francesi volevano se$arare i 5 momentiim$edendo ogni contatto tra giurati e
giudici togati&
IL .O-I.+
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dis$osi*ioni in materia di S0..+SSION+& Nel 495 venne a!olita la sostitu*ione fedecommissaria
e nel 49# venne a!olito l'istituto di disereda*ione e si sta!il8 l'e(ui$ara*ione dei figli naturali e
legittimi agli effetti successori& Nel 49B il $rinci$io egualitario non solo indusse a sancire la $arit
tra i figli nella successione intestatama si ridusse a un sesto dell'asse ereditario la (uota
dis$oni!ile giugendo al $unto di estendere (uesta disci$lina annullando i testamenti $osteriori al
giorno dell'assalto contro la !astiglia& La s$inta a formare una na*ione di giovan rivolu*ionari fu tae
da suggerire di sottrarre i fanciulli alla famiglia $er farli entrare in istituti di educai*one gestiti dallostato &
.CI+SA + STATO:
Tra i costituenti la grande maggioran*a era formata da cattolici lDa!!andono dei $rivilegi che era
stato votato includeva lDa!oli*ione delle decime !enefici ecclesiastici e altri ces$iti a favore del
clero& Segue a !reve distan*a la confisca dei !eni immo!iliari della chiesa che diventano !eni
na*ionali e vengono venduti al $u!!lico& 496 un comitato eletto dallDassem!lea ela!ora una
legge denominata costitu*ione civile del clero: diocesi ridisegnate con 46 sedi metro$olitane& La
nomina dei vescovi veniva affidata agli elettori del di$artimento& Al clero si im$one il giuramento di
fedelt verso la na*ione costitu*ione legge e re&
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FRAN.+S.O
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Si svilu$$a in S$agna una forte resisten*a nei confronti del dominio francese infatti nel
4"45un'assem!lea na*ionale formata dalle cortes vara una costitu*ione is$irata allDilluminismo e
costitu*ionalismo& Il $otere legislativo e di tassa*ione sono affidati a unica camera che riunisce i
de$utati eletti nel $aese che ra$$resentano la na*ione& Il sistema elettorale 1 strutturato a $i livelli
con elettorato attivo alto& Il re ha $otere esecutivo e di negare la $romulga*ione delle leggi ma se il
$arlamento le vota $er tre volte entrano in vigoreG& Il re non 1 $i titolare della sovranit e giura
fedelt alla costitu*ione& 0nit legislativa e giurisdi*ionale dello stato la religione cattolica 1 la solaammessa& Sicilia e Sardegna sono autonome con sostegno dellDInghilterra& Canno un modello
!icamerale simile a (uello Inglese camera dei comuni e camera dei $ariG&
L+ .O-IFI.A3IONI:
I
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$resentato al .onsiglio dei .in(uecento nel giugno 49: segnava il ritorno alla tradi*ione giuridica
anteriore consuetudini e diritto romanoG ed era caratteri**ato dal com$romesso fra tradi*ione e
innova*ioni rivolu*ionarie& Le norme sem$lici chiare e !en formulateG dis$onevano tra l'altro:
matrimonio $osto al vertice della societ divor*io comun(ue mantenutoG ruolo $revalente del
marito $atria $otest fino 54 anni nei suoi caratteri rivolu*ionari doveri di mantenimento
educa*ione e $rote*ioneG vietata l'ado*ione a chi avesse gi figli favore $er successione legittima
meno marcato& Al .onsiglio a$$arve tro$$o legato all'ideologia giaco!ina e fu rigettato& Anche senon entrarono mai in vigore (uesti tre $rogetti furono molto im$ortanti $er la com$ila*ione del
.odice na$oleonico del 4"6B affidata nel4"66 a una commissione di (uattro es$erti sotto la
dire*ione di .am!acJr1s&
.O-I.+ .IVIL+ NA
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la filia*ione $arifica*ione tra figli legittimi maschi e femmine con attri!u*ione di (ualche diritto ai
figli natuali che rimanevano esclusi dalla famigliaG e la ca$acit dDagire $reesisten*a della
sogge*ione dei figli alla $otest genitoriale fino al com$imento dei 54 anniG&
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dinstruction criminelle& /uesto li!ro era diviso in due li!ri riguardanti ris$ettivamente la $oli*ia
giudi*iaria e gli ufficiali di $oli*ia giudi*iaria& Non si trattava di una mera raccolta $i o meno
ordinata di leggi diverse ma di una vera e $ro$ria fusione del diritto esistente di una legge unica le
cui $arti entrarono in vigore contem$oraneamente& Il G entr) in vigore simultaneamente al .ode
$Jnal del 4"46& Il $rocesso $enale viene ristrutturato nel code dDinstruction criminelleinfatti
Na$oleone era avverso alla giuria $enale si ha accesa discussione nel consiglio di stato ma infine
Na$oleone si lascia convincere& .am!aceres $ro$one elimina*ione della giuria di accusa econserva*ione di (uella di giudi*io accettata& Segrete**a nella fase istruttoria il giudice istruttore
su im$ulso del re raccoglie le testimonian*e mentre $er la fase del di!attimento vale il criterio di
$u!!licit con $ossi!ilit di controinterrogare lDim$utato alla $resen*a dei giurati& Le dis$osi*ioni
testimoniali raccolte $ossono essere contestate allDim$utato se ci sono discre$an*e&
;.O-I.+ -I -IRITTO
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di contem$erare tradi*ione e rinnovamento& Anche (ui la $ro$riet 1 disci$linata nella forma del
dominio diviso di origine medievale mentre riguardo alle o!!liga*ioni il codice rece$isce la regola
romana che richiede la consegna della cosa $er il trasferimento della $ro$riet e di altri diritti
reali mentre $er i mo!ili si $rocede con la tradi*ione materiale di mano in manomentre $er gli
immo!ili l'atto dell'ac(uisto deve essere iscritto nei li!ri $u!!lici& Il diritto delle $ersone e della
famiglia 1 l'am!ito del (uale l'a!g! % se ne 1 occu$ato e ha ricevuto un im$ronta del $ensiero
illuministico&la donna (u8 $u) li!eramente amministrare il $ro$rio $atrimoniosen*a la necessitdell'autori**a*ione maritale e l'educa*ione dei figli e la $otest genitoriale sono affidate ad
entram!e i genitori e non solo al $adre& Il figlio naturale deve essere curato e alimentato in
$ro$or*ione delle sostan*e della famiglia anche se gli illegittimi sono esclusi della successione
intestata& Sull'a!g! fior8 $resto una dottrinainfatti 3eiller negli anni seguenti all'entrata in vigore ne
scrisse un am$io commentario che rest nell'"66 il % autorevole& La fortuna dell'a!g! 1 dimostrata
dal fatto che esso do$o 5 secoli 1 tutt'ora in vigore in Austria&
L'+TA' -+LL+ NA3IONI4"47;44BG:
Nel secolo che intercorre tra la caduta del regime di Na$oleone e la $rima guerra mondiale i $aesieuro$ei hanno consolidato gli ordinamenti giuridici che le rifome settecentesche e i $rimi dell'"66avevano creato & Ormai lo status di $atria*iato la societ ri$artita $er ordini e ceti e la disti*ione
giuridica tra citt e cam$agna era crollata $er sem$re e ormai aveva $reso $iede la EOR2C+SIA& Il
$rinci$io della codifica*ione del diritto $enale$rocessuale e $rivato si afferma ovun(ue nel
continente anche se con ritmi diversi e le istitu*ioni $olitiche si !asano sul criterio censitario & Si
svilu$$a in +uro$a un'economia !asata sulle nuove tecniche della $rodu*ione industriale e
sull'accrescimento degli scam!ilegata alla crea*ione della grande rete ferroviaria& L'"66 1 (uindi il
secolo della !orghesaun ceto che si 1 ormai sostituito al $atria*iato la (uale si assicura una serie di
$riviegi che trovano nel suffragio ristretto la loro manifesta*ione& Si affermano (uindi
com$ortamenti lontani da (uelli $ro$ri del $atria*iato e la !orghesia matura un insieme di regole
caratteri**ate dalla severa etica $ersonale& Il $ensiero giuridico 1 in una $rima fase dominato dallosfor*o di adatare le tecniche e i metodi ermeneutici all'inter$reta*ione e all'a$$lica*ione di nuovi
codici anche se !en $resto interviene a modellare il diritto anche l'autorir delle corti in $articolare
la .ASSA3ION+ FRAN.+S+ con una $rodu*ione giuris$ruden*iale anche al di fuori del $aese
d'origine& .ontem$oraneamente la cultura del romanticismo sco$re le tradi*ioni del $assato e
ricerca nel medioevo le origini dell'indentit dei $o$oli euro$ei& -eriva da (ui l'idea di stato
na*ioneri$resa dai concett di na*ione utili**ati nell'alto medioevo $er indicare l'etnia di un $o$olo e
% tardi la ragione storica di a$$artenen*a di un individuo e $atriala (uale indicava la citt d'orgine&
.on la $arola stato na*ionale vengono (uindi a coincidere (uesti due significati& In (uesto $eriodo il
diritto cono!!e inoltre im$ortanti svilu$$i in Italia e 2ermania so$rattuttoi (uali si dotarono di
nove lggi& Sul fronte della dottrina e del $ensiero 1 la 2ermania ad occu$arne il $rimato& Anche se
in forma diversa ris$etto all'et del diritto1 da sottolineare che anche nell'et delle na*ioniin cuiogni stta rivendica la sua identit na*ionalegli scam!i e i modelli di dottrine tra i $aesi euro$ei
furono intensi&
IL -IRITTO -+LLA R+STA0RA3ION+:
La rivolu*ione francese aveva contri!uito alla diffusione dei $rinci$i fondamentali di li!ert
attraverso lo strumento cardine della legge& /uesto avvemme anche al di fuori della Francia nel
corso dell'"66 e fondamentle era la no*ione di legge come forma concreta della sovranitovvero
(uella sovranit che nell'antico regime s$ettava al re ora si es$rimeva nella legge varata da
un'assem!lea che si considerava ra$$resentativa della na*ione& Le .ostitu*ioni vennero a$$rovate
nella forma delle leggi ordinarie e con le stesse $otevano essere modificate& La legge era (uella
sovranit che nell'antico regime s$ettava al re& .on la legge si $otevano disci$linare i diritti della$ersona& Nulla vi era nel diritto al di so$ra della legge& In Francia la .assa*ione aveva il com$ito di
verificare la corretta a$$lica*ione della leggein 2ermania invece le cose erano diverse&
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materie!ilanciotassa*ione guerraG il re$oi l'im$eratore manteneva $oteri di intervento $er cui il
concetto dello Stato Hcome $ersona giuridica contri!uisce al concetto di ente su$remo e solo la
riserva di legge divenne essen*iale $er l'afferma*ione dei diritti delle $ersona attri!uendo ai $rivati
la facolt di ricorrere al giudice contro la $u!!lica amministra*ione che avesse leso i suoi diritti& In
Inghilterra $rende coscien*a la no*ione di rule of la=:vige il !inomio
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(uanto netto $er esem$i 1 il distacco dal diritto di famiglia francesedove il matrimonio civile viene
cancellato e si ritorna al mtrimonio canonicoinoltre anche il divor*io viene a!olito& La $atria
$otest cessa al com$imento dei 57 anni anche se i figli $ossono comun(ue venire diseredati e la
$osi*ione delle figlie nelle successioni legittime resta e(ui$arata ai figli maschi sena reintrodurre le
dis$osi*ioni restrittive delle antiche consuetudini na$oletane & I diritti reali e le o!!liga*ioni sono
esem$lati (uasi in tutto al modello na$oleonicoma si introduce il contratto di enfiteusi & Nel codice
commerciale viene richiesta l'autori**a*ione governativa an che $er le acc$mandite $er a*ioni eviene negato l'arresto $er de!iti $er i non commerciati sottoscrittori di cam!iali $rotestate&
Notevole (u8 1 il regime $rocessualedove ad alcune dis$osi*ioni $ro!atorie legali si accom$agna
una disci$lina di $u!!licit e di oralit del di!attimento che $revede la forma*ione della
$rovasen*a attri!uire $eso ai ver!ali&
IL -0.ATO -I
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ra$ine& Solo nel 4"#" fu fatta una generale riforma in materia $rocessuale civile e $enale& Il -ucato
di Lucca fu annesso alla Toscana nel 4"B9 e la sua legisla*ione fu sostituita da (uella della Toscana
$ur rimanendo $rovvisoriamente in vigore il .odice .ivile na$oleonico& Nel cam$o civilistico
furono mantenute le dis$osi*ioni in tema di i$oteche e (uelle di notariato& Nel settore $enale solo
l'im$ulso del gran duca Leo$oldo nel 4"B9 e!!e miglior sorte tant1 che sulla !ase di $rogetti
ela!orati gi da un decennio in colla!ora*ione con una commissione $resieduta da Antonio Mori
dominate $rofessoresi giunse nel 4"7# al varo di un .odice
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.ARMI2NANIil (uale ri$rendendo e svilu$$ando le tsi di Romagnosi mostr) la sua im$osta*ione
teorica& Im$ortante fu anche FRAN.+S.O .ARRARAil (uale fu un avvocato di fama che man
tenne alto il concetto di difesa sottolineando che il com$ito essen*iale della norma $enale 1 di
col$ire con adeguata san*ione chi infranga col$evomente le regole $recostituite& -i grande autorit
fu $oi NI.OLA NI.OLINI magistrato e $rofessore a Na$oli il (uale $u!!lic) una vasta
tratta*ione di $rocedura $enaleche si coniugava con la sua concrete**a&
LA FRAN.IA: L+22I-OTTRINA2I0RIS
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da $romotori di alcune riviste giuridiche che e!!ero am$ia circola*ione non slo in Francia come la
TC+MIS la (uale dava am$io s$a*io alla giuris$ruden*a e si is$ier) al metodo storico che Savign>
stava difendendo& Le molte$lici fun*ioni svolte dallo stato e dall'amministra*ione $u!!lica
sollecitaronol'atten*ione di una $arte della dottrina e im$ortante fu l'o$era di sistema*ione e di
riela!ora*ione com$iuta da Firmin Laferrieredivenuto un testo di riferimento sino alla fine del
secolo& Negli stessi anni si faceva strada la convin*ione che occorresse una riforma del sistema
$eniten*iario e un a$$orto redatto da Toc(ueville mostr) come negli stati uniti la $ena carcerariavenisse scontata in celle individuali invece che nei locali comuni come accadeva in Francia e in
+uro$a&
2I0RIS
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ROMANO N+L M+-IO+VOformata da 9 volumi ed 1 u'o$era che mira a disegnare il (uadro delle
fonti e degli istituti dell'e$oca& Nel frattem$o era statao chiamato a Eerlino dove diede vita ad un
modello di universit fondato su un alto ideale di ricerca scientifica come !ase di una nuova elit1
del $aese affidata a $rofessori (ualificati e nel 4"4B fond) una rivista che er$imeva il suo
$rogramma& Il suo intento era (uello di svilu$$are degli strumenti che un giornogli avre!!ero
$ersmesso di creare il codice civile e in (uesto lavoro occorreva incor$irare i frutti della tradi*ione
storica che $er la 2ermania in cludeva il filone del diritto di deriva*ione ROMANISTI.A& Savign>$arlava di tradi*ione del $o$olo tedescoma con ci) intendeva la tradi*ione coltivata dai giuristi
tedeschi dei secoli tardo medieval e moderni& +gli volle $orre mano lui stesso al $rogramma che
aveva enunciato e il suo utimo lavoro fu un'o$era $u!!licata in " volumi e intitolata IL SIST+MA
-+L -IRITTO ROMANO ATT0AL+in cui conce$iva l'o$era come la $arte generale di un trattato
di diritto civile del (uale egli scrisse inoltre la se*ione sulle o!!liga*ioni in # ulteriori volumi& +gli
costruisce il suo edificio con alcune categorie generali come diritto soggettivora$$orto
giuridicoatto giuridico che costituiscono i mattoni delledificio ovvero gli elementi che gli
ermenttono di delineare i contorni dell'istituto del diritto civile&
0na delle ragioni della fortua degli scritti di Savign> sta nella (ualit della sua $rosa che si distacca
dallo stile greve dei trattati di diritto ma so$rattutto la sua ca$acit di incor$orare in un disegno
coerente filoni della cultura molto lontai tra loro& /uanto all'im$osta*ione del suo sistema l'influsso@antiano 1 chiaro infatti Savign> conce$isce il diritto come $erimetro di regole entro le (uali si
svilu$$a la li!ert umana&
LA S.0OLA STORI.A:ROMANISTI + 2+RMANISTI:
-a Savign> si $ossono identificare 5 filoni della scuola storica:
;filone storico;anti(uario
;filone dogmatico;giuridico&
Il $rimo si reali**a attraverso un fioritura di studi del $assto e NI+EC0R infatti identificava in un
codice veronese la versione delle classiche istitu*ioni di 2aio facedo raggiungere alla filologia
classica l'alto livello scentificomentre il secondo filone aveva come ca$osti$ite
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sue s$iccate doti vennero risentite non solo in 2ermaniama anche nel resto d'+uro$a&
IL -IRITTO
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svilu$$o economicoma anche $er le $ros$ettive di unifica*ione na*ionale & Nella
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disci$linati con la L+22+ -+LL+ /0ARANTI2I+ con la (uale al $a$a erano assicurati
l'eserci*io del magistero ecclesiale e la condi*ione di ca$o dello stato&
IL .O-I.+ .IVIL+:
La discussione sull'o$$ortunit di adottare una legisla*ione uniforme $er il nuovo stato si avvi) nel
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nel consiglio di stato ma infine Na$oleone si lascia convincere& .am!aceres $ro$one elimina*ione
della giuria di accusa e conserva*ione di (uella di giudi*io accettata& Segrete**a nella fase
istruttoria il giudice istruttore su im$ulso del re raccoglie le testimonian*e mentre $er la fase del
di!attimento vale il criterio di $u!!licit con $ossi!ilit di controinterrogare lDim$utato alla
$resen*a dei giurati& Le dis$osi*ioni testimoniali raccolte $ossono essere contestate allDim$utato se
ci sono discre$an*e& ;.O-I.+ -I -IRITTO
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4"74 caratteri**ato dall'intento di adottare una codifica*ione unitaria $er l'intero $aeseanche se la
resisten*a dei difensori del sistema civilistico s$agnolo im$ed8 al $rogetto di giungere
all'a$$rova*ione& Solo % tardi ri$rese il $rogetto di codifica*ione che emerse nel 4"""& il codice
$resentava caratteristiche $articolari nell'architettura delle fonti che lo differen*iavano dagli altri
modelli nel continente & L'art& 4 indica nell'ordine (uali fonti del diritto civile la leggela
consuetudine e i $rinci$i generali del diritto & La consuetudine $er) non doveva essere contraria alla
legge & La legge aveva $er) un significato % am$io ris$etto a (uello degli altri $aesi in (uanto erano$resenti anche le loro tradi*ioni giuridiche& Lo struemnto adottato $er riconsocere tali tradii*oni
giuridiche consiste nel concetto di vicinan*a civile dove ogni individuo 1 soggetto o al diritto civile
comune o al diritto civile s$eciale o forale& /uesta seconda categoria com$rende (uelle norme
ivilistiche che sono gi vigenti nelle $rovince o nei territori della S$agna& Il codice si occu$va
inoltre di disci$linare il ra$$orto tra diritti locali e normativa codicistica come un ra$$orto tra diritto
s$eciale e diritto comune& /uanto alal determina*ione del diritto ai singoli individuiil codice
$revedeva ua disci$lina com$lessa & L'a$$artenen*a al diritto comune o forale derivava da (uella del
$adreanche se il figlio a 4B anni $oteva o$tare $er la normativa del luogo della sua nascita&
LA .OSTIT03ION+I .O-I.I -+LLA 2+RMANIA 0NITA + IL E2E:
IL .O-I.+ -I .OMM+R.IO -+L 4"4:
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so$rattutto in merito alla mancata valori**a*ioe di alcune linee della tradi*ione germanica&
IL .O-I.+ .IVIL+ SVI33+RO SVI33+RA .odice delle o!!liga*ioni 4""4G:$rimo
traguardo dell'unifica*ione legislativa del diritto $rivato&Il codice fu frutto di ela!ora*ione di diversi
$rogetti&Il $rimo $rogetto fu ela!orato da Mun*inger Zalter ma non e!!e seguito&Solo B anni do$o
la conferen*a generale dei cantoni elvetici e l'Associa*ione dei giuristi concordi nel $romuovere
una codifica*ione unitaria incaricarono Mun*inger $erch1 $rovvedesse alla reda*ione di un nuovo
codice&Il secondo $rogetto di Mun*inger fu a$$rovato dal $arlamento e fu atto di im$ulso $er lareda*ione del codice civile& .odice .ivile 445G Lungo iter formativo 4"4;444G:dur)
vent'anni& La sua forma*ione fu condotta con estrema cura da Cu!er tanto da essere considerato il
migliore tra i codici $rivatistici dell'Ottocento euro$eo +ugen Cu!er 4"B;45#G:incaricato alla
reda*ione del codice& sare!!ero dovute essere amministrate
all'interno di una stessa corte di giusti*ia detta CI2C .O0RT OF K0STI.+ alla (ule venivano
trasmesse le com$eten*e delle # cortiovvero della corte di e(uit>e delle corti dell'ammiraglio & La
high court era divisa in 7 se*ioni che corri$sindeono alle # corti di common la=alla chancer> court
e all'ammiraglio insieme con le corti minori& Il grande contri!uto dell'e(uit> nell'evolu*ione del
diritto inglese venne cos8 incor$orato e $roseguito all'interno di ina giurisdi*ione centrale ormai
unificata & 0n secondo civlo di riforme venne $oi $romosso in Inghilterra nella seconda met del
secolo&
L+2ISLA3ION+ + SO.I+TA':
Il secondo "66 ha conosciuto in +uro$a trasformai*oni sociali ed economiche che sono riflesse neldiritto&
+s:
4GFAMI2LIA:
divor*io: da$$rima la Restaura*ione in Francia a!ol8 il divor*io ammesso nel codice
na$oleonico $er $oi reintegrarlo ma limitato alle sole cause s$ecifichestu$rosevi*ie&&&G
tutela della donna:venne riconosciuta alla mogli una modesta ca$acit di agirel'usufrutto su
una (uota dei !eni del marito defuntola moglie se$arata nonera $i soggetta alla $otest
maritalealla donna lavoratrice fu concesso di dis$orre del $ro$rio salario
&$osi*ione dei figli illegittimi:sacrificata nel codice na$oleonico solo nel 44B fu riformato
l'artB6 inserendo lo strumento $er il riconoscimento dei figli naturali&
5GIN-0STRIA + .OMM+R.IO:com$agnie anonime $er a*ioni:a seguito dell'industriali**a*ione ed alla crea*ione delle nuova
rete ferroviaria viene a!olita l'autori**a*ione governativa ed introdotta l'omologa*ione dell'atto
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costitutivo societario di com$eten*a del giudiceil giudice era chiamato solo $er accertare la
regolarit formale dell'attoG al fine di re$erire ra$idamente i ca$itali
societ $er a*ioni:vengono disci$linati e regolarmentati gli organi delle soc&$er a*ioni al fine di
incoraggiare gli investimenti
societ a res$onsa!ilit limitata
contratto di tras$orto:interventi normativi in materia di contratto di tras$orto a causa
dell'industriali**a*ione e $er la crea*ione della nuova rete ferroviaria nuovi istituti nei codicicommerciali recenti ti$o vendita all'asta di merci all'ingrossoi maga**ini generali$egno
commercialeassegnii$oteca navale
fallimento:venne introdotta una normativa attenuata relativamente alle conseguen*e civili e
$enali a carico dei res$onsa!ili di $iccoli falliemnti e favoriva il concordato $urch1 richiesto
antici$atamente dal de!itore insolvente&
Assicura*ione:la materia 1 disci$linata solo in $ochi articoli del codice&
#GLAVORO:
IN2CILT+RRA:
de$enali**a*ione del reato di associa*ione o$eraia
sindacati o$erai:$rivi di $ersonalit giuridica e $erci) non a!ilitati ad agire in giudi*io fino allaTrade 0nion Act che li ricono!!e come leciti $urch1 il loro statuto fosse a$$rovato dall'autorit di
governo&
rottura del contratto di lavoro da $arte dellDo$eraio venne de$enali**ata nel 4"97&Fino ad allora
la rottura del contratto era col$ita da condana $enale
;FRAN.IA:
a!oli*ione del delitto di coali*ione:si autori**ano le sole coali*ioni $asseggere mentre la li!ert
sindacale verr riconosciuta 56 anni do$o&
+nciclica Rerum novarum 4"4G di Leone ,III:la .hiesa di Roma $rende $osi*ione sulla
(uestione o$eraia&.on l'enciclica si chiedeva l'intervento legislativo e doveroso dello stato al fine di
tutelare i lavoratori attraverso un contratto che disci$linasse il contraente de!olel'o$eraio&Il salario
doveva essere idoneo a soddisfare le esigen*e fondamentali di vita del lavoratore
2+RMANIA:
assicura*ione contro le malattie 4""#G:o!!ligo di assicurare i lavoratori con contri!uti $relevati
$er un ter*o sul salario e $er un ter*o a carico del datore di lavoro
assicura*ione contro gli infortuni sul lavoro 4""BG:o!!ligatoria a carico dell'im$resa sotto il
controllo dell'amministra*ione statale
assicura*ione di invalidit e vecchiaia 4""G con reversi!ilit nei confronti della vedovail
carico era suddiviso $er met tra il lavoratore e il suo datore di lavoro con un'integra*ione statale&
ITALIA :
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$ronuncie e veniva ammesso anche il ricorso $er eccesso di $otere nei confronti di un atto
amministrativo&
;2+RMANIA: istitu8 nel 4"97 i $rimi tri!uali amministrativi affidando a loro la giurisdi*ione $er)
$er gli atti di natura contrattuale e di gestione dei !eni erano affiati alla giurisdi*ione ordinaria&
;ITALIA:il
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Accesso alla magistratura:la legge del 4"99Legge federale sullDordinamento giudi*iarioG
sta!iliva che $er diventare giudici !isognava aver studiato $er tre anni $resso l'universit e
solo do$o aver su$erato un esame di stato si ac(uistava la (ualifica di
Hreferendario:successivamente era $revisto un tirocinio di tre anni e il su$eramento
dell'esame di stato che $revede $rove scritte&Il risultato dell'esame di stato includeva anche
l'avvio all'eserci*io dell'avvocatura $er coloro che non siano stati assunti nella magistratura&
BG IN2CILT+RRA Nomina regia scelti tra i !arristersG:l'avvocatura era suddivisa tra solicitors e
!arristersai $rimi s$ettava la fun*ione di difesa ai secondi la fun*ione di giudi*io
generosamente retri!uiti ed universalmente ris$ettati $erch1 scelti dal governo&
AVVO.AT0RA
4G FRAN.IA
-ualismo tra avvocati a cui s$ettava la fun*ione di difesa e $rocuratori avouesG che
ra$$resentavano la $arte in giudi*io& L'intreccio delle fun*ioni di difesa e di ra$$resentan*a
fu intricato da chiedere l'organi**a*ione degli ordini&
Organi**a*ione degli ordini:un .onsiglio di disci$lina$er ciascun ordine aveva il
$otere di ammettere ed escludere i $ro$ri mem!ri ed era com$osto da avvocati con maggiore
an*ianit&5G 2+RMANIA
Einomio avvocati e $rocuratori ecce*ione in
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4GFRAN.IA:l'Assem!lea costituente e $oi l'intervento na$oleonico avevano unificato sul territorio
la figura del NOTAIO