convenzione tra la stazione unica appaltante della regione...
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CONVENZIONE TRA LA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA
REGIONE MARCHE E I SOGGETTI ADERENTI DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE.
La SUAM, codice fiscale 80008630420, avente sede in Ancona, via
Palestro, 19, rappresentata dal proprio Direttore Dott. Ing. Michele
Pierri, nato a Salerno, il 6 dicembre 1956, codice fiscale
PRRMHL56T06H703R e domiciliato ai fini del presente atto presso la
suddetta sede della SUAM;
L’Azienda Sanitaria Unica Regionale, codice fiscale 02175860424,
avente sede a Ancona in via Caduti del Lavoro, 40, rappresentata dal
Direttore Generale Dott. Piero Ciccarelli, nato a Macerata, il 29 aprile
1950, codice fiscale CCCPRI50D29E783S e domiciliato ai fini del
presente atto presso l’Azienda Sanitaria Unica Regionale, avente sede
a Ancona in via Caduti del Lavoro, 40;
L’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona,
codice fiscale 01464630423, avente sede a Ancona in via Conca, 71
rappresentata dal Direttore Generale Dott. Paolo Galassi, nato a
Macerata, il 27 settembre 1953, codice fiscale GLSPLA53P27E783B e
domiciliato ai fini del presente atto presso l’Azienda Ospedaliero
Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, avente sede a Ancona in via
Conca, 71;
L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, codice fiscale
02432930416, avente sede a Pesaro piazzale Cinelli, 4, rappresentata
dal Direttore Generale Dott. Aldo Ricci, nato a Fano (PU), il 26 agosto
1952, codice fiscale RCCLDA52M26D488S e domiciliato ai fini del
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presente atto presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche
Nord, avente sede a Pesaro piazzale Cinelli, 4;
L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “INRCA”, codice
fiscale 00204480420, avente sede a Ancona in via Santa Margherita,
5, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Zuccatelli,
nato a Ravenna, il 14 luglio 1944, codice fiscale
ZCCGPP44L14D548Q e domiciliato ai fini del presente atto presso
l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “INRCA”, avente
sede a Ancona in via Santa Margherita, 5;
PREMESSO CHE
- l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia, stabilisce che con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri vengano definite le modalità per promuovere
l'istituzione in ambito regionale di una o più stazioni uniche appaltanti
(SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità
della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di
infiltrazioni mafiose nell'economia legale;
- la stazione unica appaltante (SUA) con le funzioni previste
dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006, come richiamato
dall'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, può svolgere un
ruolo essenziale per promuovere ed attuare interventi idonei a creare
condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio
dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino
delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un
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costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di
gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi;
VISTO
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n.
55214 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);
CONSIDERATO CHE
- l’articolo 1, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 dispone che sono fatte salve le
normative regionali che disciplinano moduli organizzativi e strumenti di
raccordo tra gli enti territoriali per l'espletamento delle funzioni e delle
attività di cui al medesimo decreto, aventi lo scopo di garantire
l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle stesse funzioni,
attraverso formule convenzionali, associative o di avvalimento
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente;
- l’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
giugno 2011, n. 55214 stabilisce che i rapporti tra SUA e l'ente
aderente sono regolati da convenzioni che prevedono, in particolare:
- l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento
ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base
degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne
chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di
comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed
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il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241;
- le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;
- gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e della
SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;
- l’obbligo per l’ente aderente di trasmettere alla SUA l’elenco
dei contratti di cui alla lettera a), per i quali si prevede
l’affidamento nonché l’obbligo per l’ente aderente di
trasmettere, su richiesta della SUA, ogni informazione utile
relativa all’esecuzione dei medesimi contratti;
- l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alla SUA le varianti
intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto;
PRESO E DATO ATTO CHE
- con la legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 è stata istituita la
Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, nel prosieguo
SUAM, in conformità del predetto decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 (Stazione Unica Appaltante, in
attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano
straordinario contro le mafie);
- nell’ambito della SUAM opera l’Osservatorio regionale dei contratti
pubblici che esercita anche le funzioni di Sezione regionale
dell’Osservatorio dei contratti pubblici di cui all’articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”, così come delegate dall’Autorità per la
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vigilanza sui contratti pubblici;
- l’articolo 4 della legge regionale n. 12/2012 disciplina i soggetti tenuti
ad avvalersi della SUAM tra cui, per le procedure contrattuali per la
realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a un milione di euro
e per l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore a centomila
euro, gli enti del Servizio sanitario regionale;
- per gli enti del Servizio sanitario regionale la SUAM esercita anche le
funzioni di cui all’articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre
2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010);
- con Deliberazione 26 novembre 2012, n. 1670 la Giunta della
Regione Marche ha, tra l’altro, costituito la SUAM a decorrere dal
1°dicembre 2012 e definito tempi modalità utili ad assicurarne
l’operatività in fase di prima sperimentazione per il periodo dal
1°dicembre 2012 al 31 dicembre 2014;
- la SUAM, nella fase di prima sperimentazione, deve, tra l’altro,
curare la gestione delle procedure contrattuali per l’acquisizione di
beni o servizi da parte degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nei
limiti definiti dal citato articolo 4 della legge regionale n. 12/2012;
- gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dotati di personalità giuridica,
nel prosieguo “enti aderenti”, sono l’Azienda Sanitaria Unica
Regionale, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di
Ancona, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, l’Istituto
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “INRCA;
- gli articoli 2 e 5 della citata legge regionale n. 12/2012 disciplinano,
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rispettivamente, le competenze della SUAM e dei soggetti tenuti ad
avvalersi della SUAM;
- la SUAM, tra l’altro:
- deve valutare, sulla base dei programmi dei soggetti tenuti, la
possibilità di unificazione o di articolazione per lotti delle
procedure contrattuali;
- deve definire, in collaborazione con i soggetti tenuti, la
procedura di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione
e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri
di valutazione delle offerte e le relative specificazioni;
- deve redigere gli atti da porre a base della procedura
contrattuale, ad eccezione del progetto tecnico ed estimativo;
- deve nominare la commissione aggiudicatrice e giudicatrice;
- deve adottare il provvedimento di avvio della procedura
contrattuale;
- deve svolgere gli adempimenti relativi allo svolgimento della
procedura contrattuale in tutte le fasi, fino all’aggiudicazione
efficace;
- deve fornire gli elementi per la definizione del contenzioso
giudiziale e stragiudiziale;
- deve assicurare il supporto per la stipulazione del contratto;
- deve raccogliere i dati relativi all’esecuzione dei contratti ed
implementa il sistema informativo di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
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2004/18/CE);
- deve curare la pubblicazione dei dati relativi all’affidamento e
all’esecuzione dei contratti pubblici aventi un importo superiore
ad un milione di euro per la realizzazione di lavori pubblici e
superiore a centomila euro per l’acquisizione di beni e servizi;
- deve effettuare il monitoraggio delle variazioni e del
prolungamento dei termini di esecuzione dei contratti e la
pubblicazione sul sito informatico dell’Osservatorio dei
programmi e dei bandi gestiti, provvede alla formazione di una
banca dati dei prezzi relativi ai beni e ai servizi ed alla diffusione
degli stessi dati;
- deve curare i rapporti con la Prefettura - UTG del Governo;
- i soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM curano gli adempimenti
propedeutici all’attività della SUAM, nonché quelli connessi
all’esecuzione del contratto e, in particolare:
- redigono ed approvano i progetti tecnici ed estimativi;
- comunicano alla SUAM il nominativo del responsabile unico
del procedimento;
- inviano alla SUAM, entro trenta giorni dall’approvazione, i
progetti tecnici ed estimativi e il provvedimento relativo
all’impegno di spesa per i costi di espletamento della procedura
contrattuale;
- stipulano ed eseguono il contratto;
- effettuano ogni comunicazione utile allo svolgimento delle
attività della SUAM;
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VISTI
- l’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n.190 -
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione – “Le stazioni appaltanti
possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il
mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei
patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”;
- l’articolo 38, comma 1, lettera m-quater), e comma 2 del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE – “1.Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e
servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono
stipulare i relativi contratti i soggetti: che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale. 2… Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente
allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna
situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile rispetto
ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la
dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla
medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all' articolo 2359
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del codice civile , e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la
dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla
medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi
di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica
e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste
contenenti l'offerta economica.”;
- l’articolo 46, comma 1 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006
n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – “La stazione
appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato
adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal
regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per
difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di
non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da
far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non
possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette
prescrizioni sono comunque nulle.”;
- l’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela
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della concorrenza e del mercato – “ 1. Sono considerati intese gli
accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni,
anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di
consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono
vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di
impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della
concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte
rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare
direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero
altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli
sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o
il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri
contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni
equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella
concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione
da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro
natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con
l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni
effetto.” ;
RITENUTO CHE
- per il regolare svolgimento delle attività innanzi descritte sia
necessario disciplinare nel dettaglio gli adempimenti a carico della
SUAM e dei soggetti tenuti ad avvalersene;
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- la Deliberazione 28 ottobre 2013, n. 1468 con la quale la Giunta
della Regione Marche ha, tra l’altro, approvato, in forma di schema, la
presente convenzione ed ha incaricato il Direttore della SUAM alla
relativa sottoscrizione ;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Premesse)
1. Tutto quanto innanzi premesso, considerato, visto, ritenuto, preso e
dato atto costituisce parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
Articolo 2 (Oggetto)
1. La presente convenzione viene stipulata ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
giugno 2011, n. 55214.
2. La presente convenzione regola i rapporti tra la SUAM e gli enti
aderenti, relativamente all’espletamento delle procedure contrattuali
per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a un milione
di euro e per l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore a
centomila euro, al netto dell’IVA, in attuazione della legge regionale 14
maggio 2012, n. 12 e della deliberazione della Giunta della Regione
Marche 26 novembre 2012, n. 1670, alle quali si rinvia per quanto non
espressamente disciplinato in questa sede.
3. La SUAM si impegna ad espletare esclusivamente le procedure
preventivamente individuate dalla commissione tecnico sanitaria di cui
alla deliberazione della Giunta della Regione Marche 26 novembre
2012, n. 1670 e formalmente approvate dalla Giunta stessa.
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4. Gli enti aderenti si impegnano ad inserire negli atti contrattuali
conseguenti alle procedure gestite dalla SUAM le clausole
impegnative e di risoluzione espressa già indicate nei bandi e nei
disciplinari di gara e specificatamente quelle contenute nella presente
convenzione.
5. Gli enti aderenti si impegnano alla trasmissione, su richiesta della
SUAM, di ogni informazione relativa all'esecuzione dei contratti
stipulati a seguito delle procedure gestite dalla SUAM.
6. Gli enti aderenti dovranno approvare e trasmettere alla SUAM i
documenti propedeutici all’espletamento della procedura contrattuale
in termini compatibili con gli atti programmatori di cui alla presente
convenzione.
7. Gli enti aderenti si impegnano a stipulare i contratti conseguenti a
procedure gestite dalla SUAM in conformità alla specifica disciplina
descritta negli atti posti a base delle procedure stesse.
8. Gli enti aderenti si impegnano a rispettare e a far rispettare il
documento denominato “patto di integrità e disposizioni in materia di
prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione” che si allega al presente atto sotto le lettera
“A” per formarne parte integrante e sostanziale.
9. La SUAM non sarà in alcun modo responsabile di eventuali ritardi
nell'avvio delle procedure contrattuali in caso di incompletezza o
erroneità della documentazione di competenza degli enti aderenti.
10. Il flusso informativo di cui sopra avviene attraverso il sistema
informativo di cui al presente atto.
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Articolo 3 (Atti da porre a base delle procedure gestite dalla
SUAM)
1. Gli atti tecnici, estimativi ed amministrativi da porre a base delle
procedure contrattuali oggetto della presente convenzione sono redatti
nel pieno rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, nel seguito indicato come
“Codice”, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Decreto legislativo n.
163/2006 dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nel seguito
indicato come “Regolamento”.
2. Gli enti aderenti redigono ed approvano nelle forme previste dalle
citate disposizioni legislative e regolamentari, nonché nel rispetto delle
disposizioni concernenti il proprio ordinamento, tutti gli elaborati di tipo
tecnico ed estimativo, ivi compresi quelli contenenti particolari
disposizioni contrattuali peculiari del lavoro, del servizio o della
fornitura oggetto della procedura e, nel caso di aggiudicazione con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, forniscono
elementi per l’individuazione dei criteri di valutazione delle offerte,
della ponderazione o dell’ordine decrescente di importanza dei criteri
individuati, dei criteri motivazionali cui deve attenersi la commissione
giudicatrice per assegnare a ciascun criterio di valutazione il punteggio
tra il minimo ed il massimo previsto.
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3. Nel caso di procedure avente ad oggetto servizi o forniture la
redazione degli elaborati di competenza degli enti aderenti deve
avvenire nel rispetto delle specifiche tecniche e dei costi unitari
preventivamente approvati dalla Giunta regionale.
4. La SUAM redige gli atti amministrativi residuali, ivi compresi bandi e
avvisi, disciplinari dello svolgimento della procedura, moduli per la
partecipazione alla procedura o per la formulazione dell’offerta.
5. Gli atti a base delle procedure gestite dalla SUAM dovranno
prevedere espressamente l’obbligo dell’aggiudicatario di dare
immediata comunicazione all’ente aderente delle violazioni, da parte
del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Gli atti a base delle procedure gestite dalla SUAM e il conseguente
contratto dovranno prevedere una clausola che disciplini la possibilità
per l’ente aderente di procedere alla risoluzione del contratto qualora
emerga l’impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a
forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.
Articolo 4 (Avvio della procedura)
1. La SUAM provvede all’avvio della procedura entro 60 giorni dal
ricevimento del provvedimento esecutivo di approvazione degli
elaborati di cui al precedente articolo 3 da parte degli enti aderenti.
2. Il provvedimento esecutivo di approvazione degli elaborati da parte
degli enti aderenti deve contenere, altresì:
a) il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo
10 del codice, individuato nell’ambito degli enti aderenti. Nel caso in
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cui sia prevista la stipulazione di distinti contratti da parte dei singoli
enti aderenti, possono essere individuati altrettanti responsabili del
procedimento ai sensi dell'articolo 10 del codice;
b) il quadro economico comprensivo di tutte le voci di spesa per
l’esecuzione del contratto e per l’espletamento della procedura, ivi
comprese quella relativa al contributo da versare all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici e quella relativa all’eventuale quota pari
all’uno per cento dell’importo posto a base della procedura
contrattuale per la copertura dei costi connessi all’attività della SUAM;
c) l’impegno della spesa complessiva derivante dal quadro economico
d) il CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11
della Legge 16 gennaio 2003 n. 3;
e) le capacità tecnico-professionali necessarie per l’eventuale
costituzione della commissione e l’attestazione della disponibilità o
meno di funzionari o dirigenti in possesso delle suddette capacità cui
potere conferire l’incarico di commissario da espletare nel rispetto dei
termini procedimentali determinati in sede di avvio della procedura.
Articolo 5 (Responsabili del procedimento)
1. Il provvedimento di avvio della procedura deve contenere, tra l’altro,
il nominativo del responsabile del procedimento della SUAM ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel seguito indicato come
“responsabile del procedimento di affidamento”.
2. La SUAM, attraverso il responsabile del procedimento di
affidamento, provvede all’acquisizione del CIG, al versamento del
contributo previsto, all’abilitazione al sistema “AVCPass” dei soggetti
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interessati ed agli oneri di comunicazione all’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici fino a quelli concernenti la scheda di
aggiudicazione.
3. Il responsabile del procedimento di affidamento provvede, altresì:
a) alla sottoscrizione degli atti concernenti la pubblicità preventiva e
quella relativa agli esiti della procedura, in conformità al codice,
nonché degli atti concernenti la pubblicità ulteriore disposta in sede di
avvio della procedura stessa;
b) all’adempimento degli oneri di pubblicità di cui alla precedente
lettera a);
c) allo svolgimento delle attività propedeutiche alla individuazione dei
candidati idonei a ricevere l’invito a presentare offerta o a partecipare
al dialogo competitivo, ivi comprese quelle finalizzate a limitare il
numero di candidati idonei, nonché delle attività propedeutiche alla
apertura delle buste delle offerte presentate. Dette attività sono svolte
alla presenza di due dipendenti della SUAM in qualità di testimoni e
nel termine indicato nel provvedimento di avvio della procedura; detto
termine può essere interrotto qualora il responsabile del procedimento
di affidamento debba acquisire documenti o informazioni necessari
per stabilire l'ammissione o l'esclusione di uno o più concorrenti;
d) alla redazione del verbale delle attività di cui alla precedente lettera
c), con motivazione delle eventuali esclusioni, da sottoscrivere
unitamente ai due testimoni;
e) alla predisposizione e all’invio della lettera di invito, per tutte le
procedure in cui essa è prevista dal codice, nel termine indicato nel
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provvedimento di avvio della procedura;
f) alla garanzia della segretezza degli elenchi degli operatori economici
di cui all’articolo 13 del codice. Qualora, per ragioni strettamente
connesse alla tipologia di fornitura o di servizio oggetto della gara, i
concorrenti debbano effettuare sopralluoghi, nonché nel caso in cui il
contratto da aggiudicare riguardi lavori pubblici, l'elenco degli operatori
economici aventi diritto all’effettuazione del sopralluogo è trasmesso, a
cura del responsabile del procedimento di affidamento, al
responsabile del procedimento degli enti aderenti, che è tenuto agli
adempimenti connessi all’effettuazione dei sopralluoghi ed alla
conseguente attestazione, garantendo la segretezza dell’elenco;
g) all’adempimento degli oneri di informazione e comunicazione di cui
all’articolo 79 del codice;
h) all’adempimento degli oneri finalizzati all’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva;
i) agli adempimenti inerenti la verifica delle offerte anormalmente
basse.
4. Il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 10
del codice nell’ambito degli enti aderenti, provvede all’acquisizione di
un CIG per ogni rapporto contrattuale stipulato secondo la modalità
“CIG derivato”, alla compilazione della “scheda adesione” del SIMOG,
a tutti i successivi oneri di comunicazione nei confronti dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici, nonché a tutti i compiti e le
attribuzioni assegnatigli dal codice e dal regolamento ad eccezione,
unicamente, di quelli innanzi elencati svolti dal responsabile del
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procedimento di affidamento.
Articolo 6 (Attività di affidamento)
1. Qualora la procedura di affidamento sia aggiudicata con il criterio
del prezzo più basso, le relative attività sono presiedute dal direttore
della SUAM ovvero da un dirigente dallo stesso espressamente
delegato. Le attività sono svolte alla presenza di almeno due
dipendenti in qualità di testimoni.
2. Qualora la procedura di affidamento sia aggiudicata con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le relative attività sono
presiedute dal presidente della commissione giudicatrice di cui al
presente atto.
3. L'autorità che presiede le attività di affidamento dichiara
l'aggiudicazione provvisoria.
Articolo 7 (Commissione giudicatrice)
1. Qualora la procedura di affidamento sia aggiudicata con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione
giudicatrice è nominata dal direttore della SUAM.
2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti,
la cui entità è stabilita nel provvedimento di nomina in relazione alla
motivata esigenza dedotta nel provvedimento stesso con riferimento
alla specificità del contratto da concludere. L’atto di nomina della
commissione può prevedere anche la nomina di membri supplenti.
3. Le funzioni di presidente della commissione sono svolte da un
dirigente della SUAM.
4. Nel caso di procedure articolate in lotti, ai sensi dell’articolo 29,
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commi 7 e 8, del codice, è possibile nominare commissioni distinte per
ogni singolo lotto. In tale caso, un medesimo soggetto può rivestire la
carica di presidente o di commissario di più commissioni. Le ragioni
della necessità di nominare distinte commissioni ai sensi del presente
comma devono essere dettagliatamente illustrate nel provvedimento di
nomina. Devono comunque essere garantiti i tempi del procedimento
definiti dal provvedimento di avvio della procedura.
5. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra funzionari
della SUAM o degli enti aderenti. La carenza organica di adeguate
professionalità di cui all’articolo 84, comma 8, del codice viene
accertata dal responsabile del procedimento di affidamento della
SUAM e dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del
codice individuato nell’ambito degli enti aderenti. La SUAM provvede
agli adempimenti conseguenti al suddetto accertamento.
6. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono svolte
da un commissario individuato dal presidente in sede di prima seduta.
Articolo 8 - (Sistema informativo)
1. La SUAM provvede ad approntare un sistema informatizzato, anche
implementando quello finalizzato all’esercizio delle funzioni delegate
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell’articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che consenta il costante flusso
informativo ai sensi della presente convenzione, tra la SUAM
medesima, e gli enti aderenti ai quali saranno garantiti specifici
20
accessi riservati.
Articolo 9 - (Contenzioso relativo alle procedure contrattuali)
1. Il contenzioso derivante dall’espletamento delle procedure affidate
alla SUAM è dalla stessa gestito, attraverso le competenti strutture
della Giunta regionale delle Marche.
2. La SUAM e gli enti aderenti convengono che le spese relative alla
gestione del contenzioso siano cosi distribuite:
a) la Regione Marche risponde, per conto della SUAM, degli eventuali
oneri connessi alla materiale gestione della fase di espletamento delle
procedure contrattuali affidatele, con esclusivo riferimento ad errori
nella redazione dei propri atti posti a base delle procedure stesse o
nell’adempimento di obblighi normativamente previsti a proprio carico;
b) gli enti aderenti rispondono degli oneri cagionati da errori o
omissioni progettuali, con particolare riferimento agli elaborati tecnici,
estimativi e amministrativi di propria competenza, ovvero da errori,
omissioni o insufficienti informazioni rese alla SUAM.
3. Gli enti aderenti rispondono della gestione e dei relativi oneri
concernenti tutti i contenziosi nascenti dalla stipulazione e
dall'esecuzione del contratto.
Articolo 10 (Durata e cause di scioglimento)
1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha
una durata triennale. La stessa può essere rinnovata a ogni scadenza
per un periodo identico a quello iniziale.
2. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in
qualsiasi momento, per scioglimento consensuale, mediante adozione
21
dei rispettivi atti della Regione Marche e degli enti aderenti, contenenti
la motivazione condivisa dalle parti.
3. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo
il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica,
derivanti dagli obblighi assunti con la sua sottoscrizione.
Articolo 11 (Rendicontazione dell’attività svolta dalla SUAM)
1. La SUAM si impegna a redigere e trasmettere agli enti aderenti il
rendiconto dell’attività espletata a conclusione della stessa, articolato
in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi sostenuti e
finanziati dagli enti stessi.
2. La relazione di cui al comma 1 è corredata da copia degli atti posti
in essere dalla SUAM per l’espletamento della procedura.
3. Gli enti aderenti provvedono, entro 60 giorni dal ricevimento della
suddetta rendicontazione, a versare gli importi delle spese sostenute e
dell’eventuale quota pari all’uno per cento dell’importo posto a base
della procedura contrattuale per la copertura dei costi connessi
all’attività della SUAM, secondo le modalità indicate dalla Regione
Marche.
Articolo 12 (Trattamento dei dati)
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 gli enti aderenti, con la
sottoscrizione del presente atto, dichiarano il proprio incondizionato
consenso al trattamento dei loro dati per l’esecuzione di tutte le
operazioni connesse all’attività posta in essere dalla SUAM incluse
quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle
Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate
22
giornalistiche individuate dalla SUAM, nonché per fini statistici.
Articolo 13 (Controversie e foro competente)
1. Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in
ordine all’interpretazione ed all’esecuzione di quanto previsto dalla
presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro
competente quello di Ancona.
Articolo 14 (Spese di convenzione)
1. La presente convenzione, redatta in unico esemplare detenuto dalla
SUAM, è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16, tabella
allegato “B”, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso,
con spese a carico del richiedente, ai sensi dell’articolo 1 della tabella
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131.
3. La SUAM rilascia copia conforme della presente convenzione agli
enti aderenti che ne facciano richiesta.
Articolo 15 (norma finale)
1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito nel presente
atto si rinvia alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative, statali e regionali, in materia di SUA.
- Stazione Unica Appaltante della Regione Marche - Direttore
Dott. Ing. Michele Pierri
- Azienda Sanitaria Unica Regionale - Direttore Generale
Dott. Piero Ciccarelli
23
- Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona -
Direttore Generale
Dott. Paolo Galassi
- Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord - Direttore
Generale
Dott. Aldo Ricci
- Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “INRCA - Direttore
Generale
Dott. Giuseppe Zuccatelli
24
ALLEGATO “A”
PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E
DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
OGGETTO: procedura di affidamento ……
PREMESSE
VISTA la legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 con la quale è stata
istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, nel
prosieguo SUAM, in conformità del predetto decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 (Stazione Unica
Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);
VISTI gli articoli 2 e 5 della citata legge regionale n. 12/2012 che
disciplinano, rispettivamente, le competenze della SUAM e dei
soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM;
PRESO E DATO ATTO che la SUAM, tra l’altro:
- deve valutare, sulla base dei programmi dei soggetti tenuti, la
possibilità di unificazione o di articolazione per lotti delle procedure
contrattuali;
- deve definire, in collaborazione con i soggetti tenuti, la procedura di
scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e, nel caso di offerta
economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e
le relative specificazioni;
- deve redigere gli atti da porre a base della procedura contrattuale, ad
eccezione del progetto tecnico ed estimativo;
25
- deve nominare la commissione aggiudicatrice e giudicatrice;
- deve adottare il provvedimento di avvio della procedura contrattuale;
- deve svolgere gli adempimenti relativi allo svolgimento della
procedura contrattuale in tutte le fasi, fino all’aggiudicazione efficace;
deve fornire gli elementi per la definizione del contenzioso giudiziale e
stragiudiziale;
- deve assicurare il supporto per la stipulazione del contratto;
- deve raccogliere i dati relativi all’esecuzione dei contratti ed
implementa il sistema informativo di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- deve curare la pubblicazione dei dati relativi all’affidamento e
all’esecuzione dei contratti pubblici aventi un importo superiore ad un
milione di euro per la realizzazione di lavori pubblici e superiore a
centomila euro per l’acquisizione di beni e servizi;
- deve effettuare il monitoraggio delle variazioni e del prolungamento
dei termini di esecuzione dei contratti e la pubblicazione sul sito
informatico dell’Osservatorio dei programmi e dei bandi gestiti;
- provvede alla formazione di una banca dati dei prezzi relativi ai beni
e ai servizi ed alla diffusione degli stessi dati;
- deve curare i rapporti con la Prefettura - UTG del Governo;
PRESO E DATO ATTO, altresì, che i soggetti tenuti ad avvalersi della
SUAM curano gli adempimenti propedeutici all’attività della SUAM,
nonché quelli connessi all’esecuzione del contratto e, in particolare:
- redigono ed approvano i progetti tecnici ed estimativi;
26
comunicano alla SUAM il nominativo del responsabile unico del
procedimento;
- inviano alla SUAM, entro trenta giorni dall’approvazione, i progetti
tecnici ed estimativi e il provvedimento relativo all’impegno di spesa
per i costi di espletamento della procedura contrattuale;
- stipulano ed eseguono il contratto;
- effettuano ogni comunicazione utile allo svolgimento delle attività
della SUAM;
VISTI
- L’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 -
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che “Le
stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o
lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei
protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara.”.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il
quale è stato emanato il Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l’articolo 2,
comma 3, del suddetto decreto che dispone che “Le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di
condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti,
con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai
27
titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle
autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi
titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in
favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei
contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei
servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole
di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli
obblighi derivanti dal presente codice.” e il successivo articolo 17 che
dispone che “Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al
presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e
nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri
dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a
qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi
negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici
dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche
professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore
dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di
conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi
assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di
comportamento.”.
PRESO E DATO ATTO CHE la Regione Marche, con nota n. 387557
in data 12/6/2013 del Dirigente della P.F. Organizzazione,
Amministrazione del Personale e Scuola regionale di Formazione
della Pubblica Amministrazione, ha disposto che “fino all’adozione di
28
uno specifico regolamento di comportamento, lo stesso Codice
rappresenta il parametro di riferimento direttamente applicabile.”.
VISTA la delibera n. 72/2013 in data 11 settembre 2013, con la quale
la Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale
Anticorruzione – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione
(PNA).
VISTI, in particolare, il punto 3.1.3 del PNA, avente ad oggetto “Codici
di comportamento – diffusione di buone pratiche e valori”, che dispone
che “Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs.
n. 165 del 2001 devono predisporre o modificare gli schemi tipo di
incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell’osservanza dei
Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo,
per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta
collaborazione dell’autorità politica, per i collaboratori delle ditte
fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione,
nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso
di violazione degli obblighi derivanti dai Codici”.
VISTO, altresì, il successivo punto 3.1.9 del PNA che disciplina
l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage
– revolving doors) disponendo che “Ai fini dell’applicazione dell’ art. 53,
comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire
direttive interne affinché:
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche
29
mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione
soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei
confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui
al punto precedente”.
VISTO, infine, il punto 3.1.13 del PNA dedicato ai “Patti di integrità
negli affidamenti” che dispone che “Le pubbliche amministrazioni e le
stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190,
di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di
integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche
amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle
lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del
protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione
dalla gara e alla risoluzione del contratto.”.
VISTO l’articolo 38, comma 1, lettera m-quater), e comma 2 del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE – che dispone che “1. Sono esclusi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: che si
30
trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale. 2… Ai fini del comma 1,
lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la
dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'
articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver
formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di
controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile , e di aver formulato
l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza
della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'
articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione
appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte
dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.”.
VISTO l’articolo 46, comma 1 bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – che
dispone che “La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti
31
in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge
vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi
essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta
o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura
dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia
stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di
invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di
esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.”.
VISTO l’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato – secondo il quale “ 1. Sono
considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese
nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni
statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri
organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano
per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera
consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale
o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita
ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la
produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo
sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le
fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con
altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni
32
equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella
concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione
da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro
natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con
l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni
effetto.”.
PRESO E DATO ATTO CHE
1.ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così
rappresentate:
a) SUAM ……;
b) committente …..;
c) operatore economico ……;
2. il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle
precitate “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
2. il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte
integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della
procedura in oggetto;
4. la mancata presentazione del presente atto in sede di offerta
comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento.
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA
RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – Disposizioni generali
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
atto.
33
2. Le parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale
obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite
intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di
distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica.
3. La SUAM e il committente si impegnano a rispettare a far rispettare
le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti della SUAM e
del committente comunque impiegati nell'espletamento della
procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto
assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui spirito
condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro
carico in caso di mancato rispetto.
4. La SUAM si impegna a rendere pubblici i seguenti dati riguardanti la
procedura: l'elenco dei concorrenti invitati e quello degli offerenti con
le relative offerte, l'elenco dei concorrenti esclusi e delle offerte
respinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche per
l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del
rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti a base della
procedura.
ARTICOLO 2 – Impegni e dichiarazioni dell’operatore economico
1. L’operatore economico si impegna, ai sensi dell’articolo 2, comma
3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici), ad osservare e a far osservare ai propri
34
collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice” stesso. A tal fine
l’operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della
completa e piena conoscenza del “Codice”, la SUAM ha adempiuto
all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013
garantendone l’accessibilità all’indirizzo web OPZIONE. L’operatore
economico si impegna a trasmettere copia del “Codice” ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta
comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato,
secondo la disciplina del presente atto.
2. L’operatore economico dichiara, ai fini dell’applicazione dell’articolo
53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SUAM e del
committente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto. L’operatore economico
dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la
predetta situazione verrà disposta l’esclusione dalla procedura di
affidamento in oggetto.
3. L’operatore economico dichiara che non subappalterà e non
subaffiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici
partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è,
comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e
35
subaffidamenti non saranno autorizzati o attuabili.
4. L’operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto,
pena l’esclusione della candidatura e dell’offerta, di associarsi
temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia
singolarmente in possesso dei requisiti sufficienti per la partecipazione
alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base
della procedura medesima. È fatto salvo il caso in cui l’operatore
economico dimostri, allegando, a pena di inammissibilità, già in sede
di offerta o di candidatura, la documentazione atta a comprovare
l’impossibilità di partecipare alla procedura, in generale, nella modalità
dell’associazione temporanea e, in particolare, in quella sola peculiare
modalità integrante il sovradimensionamento. Restano, comunque,
fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti
disposizioni in materia.
5. L’operatore economico dichiara che non si è accordato e non si
accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di
limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà
dell’offerta. In particolare, l’operatore economico è consapevole ed
accetta che il committente sospenderà immediatamente la procedura
per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente
presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in
ordine a:
a) intrecci personali tra gli assetti societari
b) valore delle offerte in generale
c) distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro
36
concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da
scostamenti impercettibili
d) provenienza territoriale delle offerte
e) modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la
documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura
f) modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi
contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata
ai fini della partecipazione alla procedura
Resta, comunque, ferma la disciplina di cui all’articolo 38, comma 1,
lettera m-quater), e comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
6. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta del
committente, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto
eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli
eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
ARTICOLO 3 - Sanzioni
1. La SUAM e il committente si impegnano ad esaminare ciascuna
segnalazione effettuata in forza del presente atto e di fornire ogni
informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo OPZIONE.
2. L’operatore economico si impegna a segnalare alla SUAM e al
committente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del
contratto o durante l'esecuzione dello stesso, da parte di ogni soggetto
37
interessato o addetto allo svolgimento ed all’esecuzione predetti e,
comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni.
L’impegno si estende anche all’esercizio di pressioni per indirizzare
assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a
danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo
l’obbligo di segnalazione degli stessi fatti all’Autorità giudiziaria. La
SUAM e il committente accertano le fattispecie segnalate nel rispetto
dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Sono fatti
salvi i principi propri dell’autotutela decisoria.
3. La SUAM e il committente, verificata l’eventuale violazione delle
disposizioni del presente atto, contestano per iscritto all’operatore
economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci
giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata
presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento,
comporteranno l’esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione
del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
4 La SUAM e il committente, accertata la violazione del presente atto
da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto
allo svolgimento delle procedura ed all’esecuzione del contratto,
procedono immediatamente alla sua sostituzione ed all’avvio nei suoi
confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi
alla responsabilità contabile e penale.
5. La SUAM e il committente si impegnano, nell’ipotesi in cui
l’applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero
38
la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori
economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell’ambito della
nuova procedura di affidamento.
6. L’operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di
mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento
saranno applicate le seguenti sanzioni:
a) esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo
alla procedura eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti
eventualmente in essere con il committente
b) escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell’offerta
e per l’esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente
assegnatogli
c) esclusione dalle procedure indette dalla SUAM e dal committente
per un periodo di tre anni
d) penale pari all’importo di due mensilità di retribuzione a favore dei
lavoratori dipendenti che dovessero perdere il lavoro a causa
dell’applicazione delle predette sanzioni.
7. Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatte valere
sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di
scadenza delle garanzie prestate.
ARTICOLO 4 – Subappalti, subcontratti, cessioni e
subaffidamenti
1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti,
cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente
posti in essere per l’esecuzione del contratto aggiudicato a seguito
39
della procedura in oggetto.
2. L’operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente
atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub
affidatari di cui al comma precedente.
3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce
violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime
sanzionatorio e comporta, altresì, la nullità degli atti negoziali stipulati
dall’operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei confronti
del committente.
LA SUAM IL COMMITTENTE L’OPERATORE
ECONOMICO