convegno acceve - 20 maggio 2013. nuova deduzione ires/irpef: irap pagata sul costo del lavoro...
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NOVITÀ UNICO 2013 ACE – SOCIETÀ DI COMODO – DEDUCIBILITÀ IRAP DA IRES –
DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI – COSTI BLACK LIST – PERDITE SU CREDITI
– QUADRO RW
Dott. Gian Marco Sgherri
CONVEGNO ACCEVE - 20 maggio 2013
NUOVA DEDUZIONE IRES/IRPEF:IRAP PAGATA SUL COSTO DEL LAVORO
MODIFICA DEDUZIONE IRES/IRPEF: IRAP PAGATA SUGLI INTERESSI PASSIVI
NORMATIVA E PRASSINorma: Art. 2 commi 1, 1-bis e 1 ter, D.L. n.
201 del 6/12/2011 (convertito dalla legge n.214 del 22/12/2011);
Prassi: Circolare A. E. n. 8/E del 3 aprile 2013Circolare A. E. n. 16/E del 14 aprile 2009
VECCHIA NORMATIVA: Deduzione del 10% dell’IRAP pagata
nell’esercizio
a condizione che:al valore della produzione avessero concorso
spese per il personale dipendente o assimilato
Oppure interessi passivi ed oneri assimilati netti
NUOVA DEDUZIONE: IRAP PAGATA SUL
COSTO DEL LAVORO
Cosa cambia nel 2012?Diventa deducibile, ai fini IRES ed IRPEF,
l’IRAP: pagata nell’esercizio;calcolata sul costo del lavoro dipendente e
assimilato;che ha formato la base imponibile IRAP.
SOGGETTI INTERESSATI La misura interessa tutti i soggetti che determinano la base imponibile
IRAP secondo le regole indicate dagli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs n. 446/1997
Ovvero: − Società di capitali ed enti commerciali; − Società di persone ed imprese individuali; − Banche e società finanziarie;− Società di assicurazione;− Persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti
arti e professioni;
La deduzione non compete ai soggetti che utilizzano particolari regole di calcolo della base imponibile, quali:
− Enti non commerciali;− Imprenditore agricolo che adotta il regime speciale ex art. 34 del
D.P.R. 633/72;
PRINCIPIO DI CASSALa nuova deduzione si effettua secondo il principio di cassa, in quanto viene richiamato dalla norma l’art. 99 TUIR. Si deduce, quindi, l’imposta versata nell’esercizio: 1. A saldo, per l’esercizio precedente; 2. A titolo di acconto per l’esercizio di riferimento (nei
limiti dell’imposta effettivamente dovuta per l’esercizio stesso);
3. A titolo di ravvedimento operoso;4. Per riliquidazioni di dichiarazioni o per
accertamenti relativi ad anni precedenti; Analogamente a quanto già si operava per la deduzione forfettaria del 10%!
MODALITÀ DI CALCOLO Per effettuare la nuova deduzione
dall’imposta IRAP versata nell’esercizio dovrà essere
estrapolata la quota parte di IRAP proporzionalmente
riferibile al costo del lavoro determinato analiticamente
3 FASI
1° FASE
Determinazione del costo del lavoro che ha concorso alla base imponibile IRAP
COSTO DEL LAVORO:Dipendente – Ex Art. 49 TUIRAssimilato – Ex Art. 50 TUIR
Dove si trova?
1. Tutto il costo iscritto nella voce B9 del conto economico del bilancio in forma CEE, che è composto da:
B9 a) – Salari e stipendiB9 b) – Oneri sociali B9 c) – Trattamento di fine rapportoB9 d) – Trattamento di quiescenza e similiB9 e) – Altri costi
2. I costi iscritti nella voce B7 del conto economico, che possono essere:
- Compensi e Contributi amministratori- Compensi e contributi co.co.co.
Rigo IC 41 IRAP
NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI:Tutti i costi che sono deducibili ai fini IRAP:
1. Prestazioni occasionali 2. Compensi collegio sindacale
Tutte quelle prestazioni per cui viene emessa una fattura!
Deve essere considerata solo la parte che ha effettivamente concorso alla base imponibile IRAP, quindi al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 446/97:
Dove si trovano?Righi da IS1 a IS8 + Rigo IC 66 (ulteriore
deduzione)
1. Per contributi per le assicurazioni obbligatorie sugli infortuni comma 1, lett a) n.1);
2. Per cuneo fiscale: deduzioni forfettarie e contributive (comma 1, lett. a) nn. 2,3,4);
3. Per spese relative ad apprendisti, disabili, contratti di formazione e lavoro personale addetto alla ricerca e sviluppo (comma 1, lett. a) n. 5);
4. Per indennità di trasferta nelle imprese di autotrasporto (comma 1-bis);
5. Forfettarie pe ri soggetti con base imponibile fino a 180.759,91 euro (comma 4-bis);
6. 1.850 euro per ogni dipendente con un max di 5 nelle imprese con valore della produzione non superiore a 400.000 euro (comma 4-bis-1).
Ovviamente in assenza di costo del lavoro non può essere effettuata alcuna deduzione!
Anche se permane la deducibilità del 10% forfettario! (in presenza di interessi passivi ed oneri finanziari netti).
2° FASEDeterminazione della
percentuale di incidenza
2° FASECosto del lavoro che ha concorso alla base
imponibile IRAP(Voce B9 CE + Rigo IC41 IRAP – Rigo IS8 IRAP – Rigo IC66 IRAP)
Base imponibile IRAP(Valore della produzione netta Rigo IC72 IRAP)
% <90%
3° FASEApplicazione della
percentuale determinata all’ IRAP versata o dovuta (se minore)
ATTENZIONE!!!Il costo del lavoro deve essere determinato in
modo analitico anno per anno.La percentuale deve essere determinata e
applicata separatamente:
Lo stesso criterio deve essere applicato all’IRAP versata nell’esercizio a titolo di ravvedimento operoso o di accertamento, ovvero, i dati per il calcolo della percentuale sono quelli relativi all’anno cui si riferisce l’IRAP pagata nell’esercizio.
Per il saldo Per gli acconti/imposta
Dati di riferimento sono quelli del bilancio 2011 e IRAP 2012
Dati di riferimento sono quelli del bilancio 2012 e IRAP 2013
ALCUNE CONSIDERAZIONI
La deduzione compete per intero, indipendentemente dall’ammontare del reddito imponibile (nel senso che la deduzione può anche portare il contribuente in perdita fiscale oppure ampliare la perdita fiscale stessa)
MODIFICA DEDUZIONE IRES/IRPEF:
IRAP PAGATA SUGLI INTERESSI PASSIVI
MODIFICA: Dal 2012 la deduzione forfettaria del 10%
dell’IRAP versata nell’esercizio spetterà solo a condizione che: nella base imponibile di tale imposta abbiano concorso interessi passivi ed oneri assimilati (purché superiori agli interessi attivi e proventi assimilati) ed è irrilevante il loro quantitativo
Non rilava più, ai fini della deduzione forfettaria del 10%, la presenza del costo del lavoro!
CONCLUSIONI
Dal 2012 l’IRAP pagata nell’esercizio sarà deducibile:
1. Per la quota parte calcolata sul costo del lavoro dipendente e assimilato che ha formato base imponibile IRAP (determinato analiticamente).
2. Nella misura forfettaria del 10% a condizione che alla base imponibile IRAP abbiano concorso interessi passivi ed oneri assimilati netti.
SCENARI POSSIBILI
SCENARIO N. 1Presenza di: Oneri finanziari
netti
Presenza di: Costo del Personale
Deduzione forfettaria del 10%
e
Deduzione analitica sul costo del lavoro
ATTENZIONE! Entrambe sono calcolate sul valore complessivo dell’IRAP versata in funzione dell’anno di competenza, senza però superare il 100%.
SCENARIO N. 2
Assenza di: Oneri finanziari
netti
Presenza di: Costo del
Personale
Deduzione forfettaria del 10%
e
Deduzione analitica sul costo del lavoro
SCENARIO N. 3
Presenza di: Oneri finanziari
netti
Assenza di: Costo del
Personale
Deduzione forfettaria del 10%
e
Deduzione analitica sul costo del lavoro